IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone soggette a restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I, i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, e che include alcuni Comuni della Provincia di Pavia nelle zone di restrizione per PSA (zona di restrizione I e zona di restrizione II); Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU»; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). Visto l'art. 1, comma 7, del suddetto decreto-legge n. 9 del 2022 il quale prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli, articolati per tipologia produttiva e modalita' di allevamento e che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento dei suini allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi stabilendo anche i termini temporali e le modalita' relativi alla cessazione della citata deroga e all'adeguamento delle strutture alle disposizioni dei regolamenti edilizi; Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 9 del 2022, il quale dispone la nomina di un commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana; Visto il comma 2-bis del citato art. 2, come modificato dall'art. 53 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, il quale prevede che nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformita' agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2022/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni e le provincie autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte da Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee e amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici e che per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee il Commissario straordinario puo' indire procedure di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; Visto l'art. 11-bis del predetto decreto-legge n. 27 del 2019, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 del 2020, il quale stabilisce, tra l'altro, che nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura, le cui risorse sono tra l'altro destinate a vari interventi, tra cui il benessere animale; Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022 recante Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini (Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 luglio 2022); Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022 con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato sen. Patrizio Giacomo La Pietra diverse materie, tra cui le attivita' relative al contenimento della fauna selvatica e delle attivita' venatorie; Considerato che con la legge 29 dicembre 2022 n. 197 concernente Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 sono state assegnate al predetto Fondo nazionale per la suinicoltura ulteriori risorse per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025; Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di Peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/687; Visto il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022 recante Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29; Vista l'ordinanza 22 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana»; Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute; Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022; Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute e i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi (UCC) ove partecipa attivamente anche il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul Portale del Ministero della salute; Visto il resoconto dell'Unita' centrale di crisi del 12 maggio 2023 (prot. MASAF n. 254352 del 16 maggio 2023), la nota della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (prot. MASAF n. 279824 del 30 maggio 2023), nelle quali si evidenzia l'effettiva diffusione dell'infezione della Peste suina africana (PSA) nei territori della Provincia di Salerno e di Reggio Calabria, nonche' l'ordinanza della Regione Lombardia del 6 giugno 2023 e pubblicata sul Bollettino regionale nella quale vengono indicati i comuni della Provincia di Pavia sottoposti a restrizione sanitaria di tipo II e I; Visto l'art. 29 «Misure di contrasto alla peste suina africana» del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 144, con il quale si modificano le misure di contrasto alla Peste suina africana attribuendo al Commissario straordinario il compito precipuo di prevenire ed eradicare la malattia di specie in un'ottica anche di salvaguardia e tutela del benessere animale; Considerato che nello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste risulta il capitolo 7827 «Fondo nazionale per la suinicoltura» istituito ai sensi del predetto art. 11-bis del predetto decreto-legge n. 27 del 2019 ove risultano iscritte, tra l'altro, risorse per euro 3.531.520, quali residui di stanziamento; Considerato che il summenzionato importo di euro 3.531.520 e' stato conservato in bilancio al fine di garantire il benessere animale, la biosicurezza degli allevamenti suinicoli ubicati nelle aree regionali a rischio di restrizioni sanitarie a seguito della progressiva espansione epidemiologica del virus PSA; Considerato che per tali interventi devono essere garantite le misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa), per le finalita' di carattere sanitario cosi' come previste dal decreto-legge n. 9/2022; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite; Considerato che il virus della Peste suina africana (PSA), pur essendo innocuo per l'uomo, puo' avere invece gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale dei suidi e quindi sulla redditivita' del comparto suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttivita' del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con gravi perdite economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export e che, pertanto, occorre porre in essere delle misure urgenti per evitare la propagazione dell'epidemia nei territori limitrofi alle zone rosse; Tenuto conto che in base alle vigenti disposizioni in materia sanitaria ed anche per le notevoli distanze geografiche dall'areale della epizoozia della Peste suina africana (PSA), non vengono considerate, al momento, le Province autonome di Trento e Bolzano, ma solo gli ambiti territoriali delle regioni in cui si e' rilevata la presenza del virus PSA; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2020 registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2020 cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2022 registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2022 con il quale si definiscono i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; Considerato che nel predetto decreto, all'art. 1, nell'ambito dei criteri di ripartizione del predetto Fondo e' previsto il perseguimento di varie finalita', tra cui quella relativa al benessere animale; Acquisita la nota del commissario governativo protocollo n 350208 del 5 luglio 2023 e successiva nota integrativa prot. n. 353953 del 6 luglio 2023 con la quale si richiede il supporto economico stimato in 5 milioni di euro per le attivita' previste dall'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) di cui al del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 al fine di attuare i piani di eradicazione della PSA; Ravvisata l'urgenza di assegnare l'importo disponibile da parte di questa amministrazione di euro 3.531.520 a favore delle attivita' del commissario governativo necessario per contenere la progressione della PSA al fine di tutelare la filiera suinicola nazionale; Vista la nota prot n. 0377881 del 19 luglio 2023 con la quale questa amministrazione ha provveduto a rendere informativa del presente provvedimento a favore della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano; Decreta: Articolo unico Per l'anno finanziario 2023 e' assegnata la somma di euro 3.531.520,00, a favore del Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023, sulla contabilita' speciale aperta presso il conto di tesoreria di Roma (IBAN IT49S0100003245348200006362), per provvedere alle attivita' previste dall'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) di cui al del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 a valere sulle risorse iscritte, come residui di stanziamento di provenienza dall'esercizio finanziario 2022, sul capitolo 7827 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo. Roma, 24 luglio 2023 Il Sottosegretario di Stato: La Pietra