IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, l'art. 39,
recante «Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di
incentivazione del part-time»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», e, in particolare, l'art. 1, comma 632;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante
«Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la
previsione di un sistema di accreditamento periodico delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.
240»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 novembre 2012, recante «Definizione delle modalita'
di accreditamento delle sedi di tirocinio»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», e, in particolare, l'art. 1, commi
da 115 a 120;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, comma 180 e comma 181, lettera b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, gli articoli
2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 agosto 2017, recante «Modalita' di acquisizione dei
crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 gennaio 2018, recante «Riordino dei corsi di diploma
accademico di secondo livello ordinamentali di didattica della musica
e dello strumento»;
Considerato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato
alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del
regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e
la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della
Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei
docenti;
Visto l'art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
concernente «Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole
secondarie», e, in particolare, il comma 1, lettera d), che ha
introdotto l'art. 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione
e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, la
definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa
iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado;
Sentite le organizzazioni sindacali nell'incontro del 13 giugno
2023;
Visto il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica
istruzione (CSPI), nella seduta plenaria del 21 giugno 2023, n. 106;
Visto il parere reso dalla Conferenza dei rettori delle universita'
italiane (CRUI) in data 22 giugno 2023;
Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale (CUN)
nella seduta straordinaria del 22 giugno 2023, n. 106;
Visto il parere reso dal Consiglio nazionale dell'alta formazione
artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 5 luglio 2023;
Ritenuto necessario procedere all'attivazione del percorso
universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto
degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata
conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il
Ministro dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto per:
a) «decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59;
b) «Profilo» si intende il profilo conclusivo delle competenze
professionali del docente abilitato e gli standard professionali
minimi riferiti alle medesime competenze;
c) «Universita'» si intendono le istituzioni universitarie
accreditate;
d) «istituzioni AFAM» si intendono le istituzioni facenti parte
del Sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di
cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' le
istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli di Diploma
accademico ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ivi comprese
le accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente
ordinamento;
e) «CFU» e «CFA» si intendono i crediti formativi universitari e
i crediti formativi accademici;
f) «Classi di concorso» si intendono le classi di concorso a
cattedre e a posti di insegnamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e ai successivi decreti di
revisione periodica;
g) «Centro» si intende il centro multidisciplinare individuato
dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma
aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e
regolamentare di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59.
h) «USR» si intende l'Ufficio scolastico regionale
territorialmente competente;
i) «ANVUR» si intende l'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e al decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76;
l) «E-portfolio» si intende il portfolio professionale, in
formato digitale, di cui all'art. 11 del decreto del Ministro
dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226;
m) «percorso universitario e accademico di formazione iniziale»
si intende il percorso di formazione iniziale degli insegnanti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado erogato dalle universita'
e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica.