IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 1, comma 860 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che
ha modificato l'art. 1, comma 778 della legge 28  dicembre  2015,  n.
208; 
  Visto l'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  ai
sensi del quale ai maggiori oneri di cui al  comma  860,  pari  a  30
milioni di euro annui a decorrere  dal  2023,  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal
Testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115; 
  Visto l'art. 1, comma 778 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
nella formulazione in vigore fino  al  31  dicembre  2022,  il  quale
stabilisce che, a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di  spesa
massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che  vantano  crediti
per spese, diritti e  onorari  di  avvocato,  sorti  ai  sensi  degli
articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati,
per i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'art.  170
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,
n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per
ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore  aggiunto  (IVA),
nonche' al pagamento dei contributi previdenziali  per  i  dipendenti
mediante cessione, anche parziale,  dei  predetti  crediti  entro  il
limite massimo  pari  all'ammontare  dei  crediti  stessi,  aumentato
dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA); 
  Visto l'art. 1, comma 779 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  il
quale stabilisce che, per  le  finalita'  di  cui  al  comma  778  e'
autorizzata la  spesa  di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  il
quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono  stabiliti
criteri, priorita' e modalita' per l'attuazione delle misure  di  cui
al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa  di  cui
al comma 779; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia»; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  in
materia di versamenti unitari con compensazione; 
  Visto il Capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998,  che,
tra l'altro, disciplina  le  modalita'  con  le  quali  i  versamenti
unitari con compensazione, di cui  al  citato  art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti mediante  i  servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art. 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato  (Legge  finanziaria  2008),  che  istituisce
l'obbligo   di   fatturazione   elettronica   verso    la    pubblica
amministrazione»; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione   anticrisi   il   quadro   strategico
nazionale», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2 e, in particolare, l'art.  9,  commi  3-bis  e  3-ter,  in
materia  di  certificazione  dei  crediti  per   somme   dovute   per
somministrazioni, forniture e appalti; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di  efficientamento
e potenziamento delle procedure  di  accertamento»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare,
l'art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti  l'estensione
dell'istituto della certificazione alle  amministrazioni  statali  ed
agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata,  anche  in
via  telematica  dei  processi  di  cessione  dei  crediti  verso  le
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalita'
di certificazione del credito, anche in forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici   nazionali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143; 
  Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalita'
di certificazione del credito, anche in forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
regioni degli  enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2  luglio  2012,  n.
152; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  15   luglio   2016   recante
«Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti  e
onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a  spese  dello
Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174; 
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di  cui
all'art.  1,  comma  860  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,
apportando le conseguenti modifiche al  citato  decreto  ministeriale
del 15 luglio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  15
  luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n.
  174 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15  luglio
2016, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nelle premesse, dopo il terzo visto sono inseriti i  seguenti:
«Visto l'art. 1, comma 860 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  che
ha modificato l'art. 1, comma 778 della legge 28  dicembre  2015,  n.
208;» e «Visto l'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre  2022,  n.
197, ai sensi del quale ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a
30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal
Testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115;»; 
    b) all'art. 1, comma  1,  le  parole:  «per  i  dipendenti»  sono
soppresse; 
    c) all'art. 3, comma 6,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«ciascun anno» sono inserite le seguenti:  «e,  a  partire  dall'anno
2023, ferma restando la disponibilita' delle relative risorse,  anche
dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno»; 
    d) all'art. 4, comma 1, dopo le parole «comma  779  della  legge»
sono inserite le seguenti: «28 dicembre 2015, n. 208, e dall'art.  1,
comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 
    e) all'art. 4, comma 4, le parole da «Entro cinque giorni»  a  «,
comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro venti  giorni  dalla
scadenza di ciascuno dei termini di cui all'art. 3, comma 6,»; 
    f) all'art. 5, comma  2,  le  parole:  «per  i  dipendenti»  sono
soppresse; 
    g) all'art. 7, comma 1, dopo le parole «comma  779  della  legge»
sono inserite le seguenti: «28 dicembre 2015, n. 208, e dell'art.  1,
comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 agosto 2023 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                    Giorgetti         
Il Ministro della giustizia 
           Nordio