IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 117 della Costituzione, che al comma 1, lettera m),
attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 45, con il
quale e' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di politiche sociali, e l'art. 46, con il quale sono definite
le relative aree funzionali;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali», e, in particolare, l'art. 22, comma 4, secondo il quale le
leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono
per ogni ambito di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), l'erogazione
di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e
segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai
nuclei familiari;
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che, al comma 386,
istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto l'art. 1, comma 592 della legge n. 234 del 2021 il quale
dispone che «a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire
l'unitarieta' dell'azione di Governo, nelle funzioni di competenza
degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle
prestazioni, nonche' con i relativi fabbisogni, costi standard e
obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti,
in ordine alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie
necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad
acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle
stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
dicembre 2022, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025» ed in
particolare, la Tabella 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
8 febbraio 2023, n. 12, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio
al n. 77 del 22 febbraio 2023, che assegna le risorse finanziarie per
l'anno 2022 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello
generale appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi di spesa
della citata Tabella 4, di cui fa parte la Missione 3 «Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia» (24) - Programma 3.2
«Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione
politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12) - CDR 9 «Direzione
generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale»;
Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, con cui e' stata istituita la Direzione generale per la
lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, a cui sono state
trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le
politiche sociali, contestualmente soppressa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
giugno 2021, n. 140, registrato dalla Corte dei conti in data 9
settembre 2021, al n. 2480, recante «Regolamento concernente
modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241
dell'8 ottobre 2021 e vigente dal 23 ottobre 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio
2022 al n. 146, con il quale e' stato conferito l'incarico di
direttore generale della Direzione generale per la lotta alla
poverta' e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
25 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2022
al n. 299, recante «Individuazione delle unita' organizzative di
livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato
generale e delle direzioni generali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio
2018, con il quale e' adottato il primo Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio
2018-2020, nonche' il riparto delle risorse della quota servizi del
Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per
l'annualita' 2018;
Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, approvato con il
decreto sopra citato, che declina come primo obiettivo quantitativo
assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in
almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di
partenza nel primo triennio di attuazione del Reddito di inclusione
di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre
2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite
indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020,
nonche' e' adottato il riparto delle risorse della quota servizi del
Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per
l'annualita' 2019;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre
2020, con il quale e' adottato il riparto delle risorse della quota
servizi di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale per
l'annualita' 2020;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30
dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti al n. 169 in data 24
gennaio 2022, con il quale all'art. 2 e' stato adottato il primo
Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' per il triennio 2021-2023 (Piano poverta' 2021-2023),
costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e
dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete nella seduta del
28 luglio 2021;
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare:
al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi
sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a
favore di ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato
relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni
che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in
numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento
del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni
che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in
numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento
del rapporto di 1 a 4.000;
al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno,
ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni
appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un
prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per
ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni
per l'anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno
precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o
direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di
equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui
alla lettera a) per area di attivita';
al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 e'
attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a
valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale
sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di
ciascun anno. In particolare, sulla base dei prospetti sono
determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi
previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme
prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi
relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme
liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per
l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del
Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate
liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilita' del
Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e sono
ripartite in sede di riparto annuale del Fondo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le modalita' in
base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale e'
da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed
eventualmente all'ambito stesso;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
25 giugno 2021, n. 144 con il quale sono state determinate le somme
prenotate per le assunzioni di assistenti sociali a tempo
indeterminato sulla base delle informazioni inserite, in fase
preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2021;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30
dicembre 2021 di riparto delle risorse della quota servizi del Fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale 2021-2023;
Considerato che al fine di sostenere gli ambiti sociali che non
riescono gia' nel 2022, ai sensi del predetto decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 2021, ad accedere
all'incentivo, in sede di riparto del Fondo poverta' 2021-2023, e'
stato considerato quale autonomo criterio di riparto il
riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di
appartenenza, di una somma pari nel 2022 al 50% della differenza fra
la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo
e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni presentate da
parte degli ambiti ai sensi del comma 798 e si e' ritenuto di
proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel 2023;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
13 luglio 2022, n. 126 con il quale sono state determinate le somme
liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio al 31
dicembre 2021 e prenotate quelle per le assunzioni di assistenti
sociali a tempo indeterminato sulla base delle informazioni inserite,
in fase preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2022;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
22 settembre 2022, n. 163 con il quale sono state determinate
ulteriori somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali
in servizio al 31 dicembre 2021 e prenotate ulteriori somme per le
assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato per il 2022
sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, da alcuni
Ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022 che non erano state
finalizzate per mero errore materiale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella della dott.ssa
Marina Elvira Calderone a Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
Vista la nota direttoriale n. 908 del 26 gennaio 2023, di
trasmissione delle istruzioni operative con le quali sono definite
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le
modalita' di presentazione da parte degli Ambiti sociali territoriali
dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali
impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo
indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del
contributo di cui al comma 797 per l'annualita' 2023;
Ritenuto opportuno informare la Commissione tecnica per i
fabbisogni standard che con il presente decreto sono individuate le
somme liquidabili agli ATS per gli assistenti sociali effettivamente
in servizio nel 2022 e, in fase preventiva, sono determinate le somme
prenotate per il personale previsto in servizio nel 2023, sulla base
di prospetti compilati dagli ATS senza alcuna valutazione
discrezionale in ordine alle modalita' di riparto delle risorse e ai
criteri di assegnazione delle medesime;
Acquisiti i prospetti relativi ai dati inseriti nel sistema SIOSS e
finalizzati entro il 28 febbraio 2023 con il numero degli assistenti
sociali effettivamente in servizio nel 2022 e la previsione degli
assistenti sociali in servizio nell'anno 2023, presentati dagli
ambiti nel rispetto delle modalita' definite nelle istruzioni sopra
citate;
Considerato che alcuni Ambiti territoriali sociali della Regione
Piemonte hanno subito rilevanti variazioni territoriali a partire dal
1° gennaio 2023, in merito alla liquidazione delle risorse 2022, le
risorse prenotate nel 2022 in favore dell'ente territoriale di
riferimento pro tempore saranno distribuite, in sede di erogazione,
ai diversi soggetti territoriali oggi esistenti sulla base di una
comunicazione con la quale i nuovi Ambiti territoriali sociali
attestano congiuntamente l'importo delle risorse spettanti ad ognuno
dei nuovi soggetti sulla base della programmazione originaria;
Ritenuto di dover determinare le somme liquidabili per l'annualita'
2022 ed il valore delle somme prenotate per l'anno 2023 per
l'assunzione degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato
dagli ambiti;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n.
208 del 2015;
b) «Riparto del Fondo Poverta'»: il riparto agli ambiti di
ciascuna regione del Fondo Poverta' secondo criteri definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 7, comma 4,
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) «Contributo spettante agli ambiti»: il contributo di cui
all'art. 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali a valere sul Fondo poverta' in ragione del numero
di Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di
equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni
6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il
numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di
riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o
direttamente dall'ambito con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e
nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento
alla definizione di equivalente a tempo pieno;
f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti le modalita' di
presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei
prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali
impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo
indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del
contributo, trasmesse agli ambiti con le note direttoriali n. 1447
del 12 febbraio 2021, n. 938 del 4 febbraio 2022 e n. 908 del 26
gennaio 2023;
g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'art. 1, comma
798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il
complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno
precedente e alle previsioni per l'anno corrente gli assistenti
sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall'ambito
territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle
istruzioni operative citate nelle premesse;
h) «Somme prenotate»: le somme necessarie all'attribuzione dei
contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla base dei
prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
i) «Somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione dei
contributi relativi all'anno precedente, determinate sulla base dei
prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.