IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi»;
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla
promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
all'estero»;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante
«Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
«Codice delle assicurazioni private»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale»;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante «Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del
debito nel settore lattiero-caseario»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante
«Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5,
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 3, lettera f), e al comma 6»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, recante
«Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei
carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per
la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del
trasporto pubblico»;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di
energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e
adempimenti fiscali»;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, recante «Misure
urgenti per il settore energetico»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di
consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di
certificazione dei corrispettivi;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
introdurre misure a tutela del risparmio e della continuita'
aziendale, disposizioni in materia di potenziamento dell'attivita' di
analisi e valutazione della spesa, nonche' misure in materia di
finanza pubblica e disposizioni in materia di accesso al fondo opere
indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 25 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del
made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dell'istruzione e del merito e dell'universita' e della ricerca;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
1. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel
quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di
cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa
attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia
elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29
dicembre 2016, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Con riferimento all'anno 2023, l'Autorita' predispone entro il
31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo
2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, ARERA provvede
a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle
componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il
settore del gas.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili
nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per
l'anno 2023.
5. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali
previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le
somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla
base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica
anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di
euro per l'anno 2023.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle
forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle
somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in
esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di
euro per l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse
derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.
8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario per
il quarto trimestre 2023). - 1. Ai clienti domestici titolari di
bonus sociale elettrico e' riconosciuto, per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con
il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie
gia' previste per il medesimo bonus sociale.
2. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere
complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa
di 300 milioni di euro per l'anno 2023.».
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 203,22 milioni
di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti
dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15
ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
e quanto a 96,78 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili
nel bilancio della CSEA per l'anno 2023.