IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
e
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO,
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, che stabilisce che le funzioni amministrative
relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le
strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare mediante
erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o
collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche
pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo
scolastico nonche', per gli studenti capaci e meritevoli ancorche'
privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette
concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica;
l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei
libri di testo agli alunni delle scuole elementari;
Visto l'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove
si statuisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di
fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite
attivita' di sostegno mediante l'assegnazione di docenti
specializzati;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e, in
particolare, gli articoli 3 e 7;
Visto l'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio
2015, n. 107;
Visto l'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, ove si statuisce che, salvo quanto previsto
dall'art. 137 dello stesso decreto legislativo, ai sensi dell'art.
128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione
all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli
altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti
i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le regioni a
statuto ordinario, disposizioni in materia di citta' metropolitane,
province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro
ordinamento ai principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che prevede il
riordino delle funzioni non fondamentali delle province;
Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non
fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), come modificato dall'art. 1, comma 562,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «ai fini
del completamento del processo di riordino delle funzioni delle
province, (...), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o
sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve
le disposizioni legislative regionali che alla predetta data gia'
prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle
citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art. 1,
commi 179 e 180 che rispettivamente prevedono che «per il
potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione per gli alunni con disabilita' della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e
alla comunicazione degli alunni con disabilita'», con una dotazione
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» e che «il fondo di
cui al comma 179 e' ripartito, per la quota parte di 100 milioni di
euro in favore delle regioni, delle province e delle citta'
metropolitane, con decreto del Ministro per le disabilita' e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i
Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di
100 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro
dell'interno e del Ministro per le disabilita', di concerto con i
Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono
individuati i criteri di ripartizione»;
Visto il decreto 22 luglio 2022, recante «Criteri di riparto della
quota parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni, del Fondo
per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con
disabilita', e piano di riparto per l'anno 2022», della cui
pubblicazione e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 2022, n. 204, con Comunicato 1° settembre 2022;
Visto il decreto 10 agosto 2022 recante «Riparto del contributo di
100 milioni di euro di cui al Fondo per l'assistenza all'autonomia e
alla comunicazione degli alunni con disabilita' per l'anno 2022 in
favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad
attribuirlo alle province e alle citta' metropolitane che esercitano
le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o
sensoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2022, n.
272;
Considerato che nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e'
stato istituito un fondo denominato «Fondo per l'assistenza
all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita'», con
una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;
Tenuto conto che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard,
nel parere reso nella seduta del 5 luglio 2022 sugli schemi di
decreto relativi alla ripartizione dei fondi per l'anno 2022, ha
rilevato la mancata previsione di un meccanismo di riparto e
rendicontazione che consenta di perseguire un chiaro obiettivo di
servizio definito in termini quantitativi;
Tenuto conto che la Corte dei conti, in sede di registrazione del
citato decreto 10 agosto 2022, ha rilevato la mancata previsione di
meccanismi di riparto che tengano conto di obiettivi di servizio in
termini quantitativi raggiungibili sulla base delle risorse
disponibili, nonche' procedure di rendicontazione dell'impiego delle
risorse assegnate ai singoli enti, sottolineando come tali criteri e
requisiti risultano funzionali alla finalizzazione delle risorse in
esame alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia e, come tali, dovranno essere tenuti in debita
considerazione, da parte delle regioni, in sede di successiva
distribuzione alle province e citta' metropolitane;
Tenuto conto che, al fine di dare seguito alle predette
raccomandazioni, con decreto del Ministro per le disabilita' del 29
dicembre 2022 e' stato istituito un Tavolo tecnico interistituzionale
di lavoro presso l'Ufficio per le politiche in favore delle persone
con disabilita' con il compito di formulare proposte, anche di
carattere normativo, per l'implementazione del Fondo per l'assistenza
all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita', di
cui all'art. 1, commi 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, in ordine:
a) alle procedure e modalita' di monitoraggio delle risorse
finanziarie, relative all'annualita' 2022, gia' erogate agli enti
territoriali;
b) alla programmazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie
per le successive annualita', anche attraverso la definizione di
costi standard/obiettivi di servizio e delle connesse procedure,
modalita' e strumenti di monitoraggio e rendicontazione, in modo da
assicurare che le anzidette risorse siano messe a disposizione degli
enti territoriali prima dell'avvio dell'anno scolastico per
consentire l'erogazione dei previsti servizi di assistenza agli
alunni e studenti con disabilita';
Tenuto conto che nell'ambito dei lavori di tale Tavolo di lavoro e'
stata definita una scheda di monitoraggio circa l'utilizzo da parte
dei Comuni e Regioni delle risorse finanziarie del predetto Fondo per
la fornitura del servizio di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione degli alunni con disabilita', da far compilare alle
Regioni interessate, con cui raccogliere i dati afferenti al numero
degli alunni destinatari del servizio di assistenza, al numero delle
ore richieste ed erogate, nonche' alle spesa sostenuta;
Ritenuta preliminare alla costruzione di un sistema di obiettivi di
servizio la definizione di una procedura di rendicontazione
dell'utilizzo delle risorse tali da consentire una verifica ex post
circa il loro corretto utilizzo;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione e del merito -
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, prot.
n. 1784 dell'11 aprile 2023, con la quale sono stati comunicati i
dati relativi agli alunni con disabilita' iscritti nell'anno
scolastico 2022/2023, distinti per grado di istruzione, per provincia
e per comune della scuola;
Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo di 100
milioni di euro in favore delle Regioni a Statuto ordinario, delle
province e delle citta' metropolitane, per l'anno 2023, in base al
numero degli studenti con disabilita' fisiche o sensoriali presenti
nelle scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico
2022/2023;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, in base al
quale le Province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal
riparto delle leggi di settore a decorrere dall'anno 2010 a eccezione
dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui
e prestiti obbligazionari accesi dalle medesime Province, dei
rapporti giuridici gia' definiti entro il 31 dicembre 2009, delle
risorse comunitarie e dei cofinanziamenti statali relativi a
interventi comunitari, comunque denominati;
Ritenuto, pertanto, di procedere, per quanto concerne l'ambito
soggettivo, in continuita' con quanto disposto per la precedente
annualita' dal citato decreto 10 agosto 2022, ferma restando,
subordinatamente all'eventuale reperimento di risorse aggiuntive,
compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la
possibilita' di estendere la misura anche alle Regioni a statuto
speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, al fine di
garantire l'unitarieta' dell'azione di Governo, nelle funzioni di
competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali
delle prestazioni, nonche' con i relativi fabbisogni, costi standard
e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono
tenuti, in ordine alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie
necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad
acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle
stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Acquisito il parere reso dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, allo scopo integrata secondo quanto stabilito dall'art. 1,
comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella seduta del 27
giugno 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
12 luglio 2023;
Su proposta del Ministro per le disabilita' e del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro
dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dell'interno;
Decretano:
Art. 1
Criteri di ripartizione
1. Il contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2023, di cui al
«Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli
alunni con disabilita'», e' erogato a favore delle Regioni a statuto
ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle citta'
metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, da considerarsi integrativo
rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni
regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e
citta' metropolitane, e' ripartito, in applicazione dell'art. 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo l'allegato
A), che forma parte integrante del presente provvedimento.
2. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o
sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni
legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle
citta' metropolitane, la quota del contributo e' attribuita alla
regione, che stabilira' le modalita' di riparto tra gli enti
interessati.