IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale»; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  introdurre
disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti  e
per il sostegno  dei  comuni  interessati  da  arrivi  consistenti  e
ravvicinati di migranti; 
  Ritenuta la necessita'  e  urgenza  di  prevedere  misure  volte  a
garantire  l'effettivita'  dell'esecuzione   dei   provvedimenti   di
espulsione  degli  stranieri  irregolari  presenti   sul   territorio
nazionale e dei controlli in materia di immigrazione; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare norme  in  materia  di
protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
prevedere misure per il supporto alle politiche  di  sicurezza  e  la
funzionalita' del Ministero dell'interno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno,  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e della giustizia, di concerto con  i  Ministri  della
difesa, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato 
 
   1. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9: 
      1) al comma 4, al secondo periodo, le parole  «nell'articolo  1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito  dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge  13
settembre  1982,  n.  646»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.
159.»; 
      2) al comma 7,  lettera  b),  le  parole  «al  comma  9»,  sono
sostituite dalle seguenti «al comma 10»; 
      3) il comma 10, e' sostituito dal seguente: «Nei confronti  del
titolare del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo, l'espulsione puo' essere disposta per gravi motivi di ordine
pubblico o  di  sicurezza  dello  Stato  dal  Ministro  dell'interno,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando
ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione e' disposta
dal prefetto. Avverso  il  provvedimento  del  prefetto  puo'  essere
presentato  ricorso  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150.
Si applica l'articolo 13, comma 3.» 
    b) all'articolo  9-bis,  comma  6,  secondo  periodo,  le  parole
«nell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  come
sostituito dall'articolo 2 della legge  3  agosto  1988,  n.  327,  o
nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  come  sostituito
dall'articolo  13  della  legge  13  settembre  1982,  n.  646»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4  e  16,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»; 
    c) all'articolo 13: 
      1) al comma 3, e' aggiunto infine il seguente  periodo:  «Salvo
quanto  previsto  all'articolo  235  del  codice  penale,  quando  lo
straniero  e'  sottoposto  a  una  delle  misure  amministrative   di
sicurezza di cui al Titolo VIII del codice  penale,  l'espulsione  e'
disposta ai sensi  dell'articolo  200,  quarto  comma,  dello  stesso
codice e del presente testo unico. Il  questore,  prima  di  eseguire
l'espulsione, richiede il nulla osta al  magistrato  di  sorveglianza
che ha disposto la misura. Si applicano le  disposizioni  di  cui  al
quinto e sesto periodo.»; 
      2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1»  sono  inserite  le
seguenti «e all'articolo 9, comma 10, primo periodo»; 
      3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di
espulsione  disposta   ai   sensi»   sono   inserite   le   seguenti:
«dell'articolo 9, comma 10, nonche' ai sensi»; 
      d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non  e'  stata
disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma
10, e dell'articolo»; 
      e) all'articolo 17, al comma 1: 
        1)  al  primo  periodo,  le  parole  «e'  autorizzato»   sono
sostituite dalle seguenti «puo' essere autorizzato»; 
        2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Salvo  che
la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o  grave
pericolo   all'ordine   pubblico   o   alla    sicurezza    pubblica,
l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite  di
una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata  richiesta
del destinatario  del  provvedimento  di  allontanamento  o  del  suo
difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere  proposta
opposizione, nel termine perentorio di sessanta  giorni,  al  giudice
davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il
pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile  entro  trenta
giorni  dal  deposito  dell'opposizione.  Nel  corso  delle  indagini
preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.». 
  2. Al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  di  «Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del  processo  amministrativo»,  all'articolo
119, comma 1, lettera m-sexies), le parole  «ai  sensi  dell'articolo
13, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi degli articoli
9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,». 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.
155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9,  comma
10, primo periodo.». 
  4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n.
150, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di»  sono
inserite le  seguenti:  «espulsione  per  gravi  motivi  di  pubblica
sicurezza  dei  cittadini  stranieri  in  possesso  del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonche'»; 
    b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione  del  provvedimento
di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto  per
gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo  9,  comma
10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
ovvero di».