IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante
«Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante
«Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale»;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e
per il sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e
ravvicinati di migranti;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure volte a
garantire l'effettivita' dell'esecuzione dei provvedimenti di
espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio
nazionale e dei controlli in materia di immigrazione;
Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare norme in materia di
protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
prevedere misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la
funzionalita' del Ministero dell'interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e della giustizia, di concerto con i Ministri della
difesa, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 4, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti «negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.»;
2) al comma 7, lettera b), le parole «al comma 9», sono
sostituite dalle seguenti «al comma 10»;
3) il comma 10, e' sostituito dal seguente: «Nei confronti del
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, l'espulsione puo' essere disposta per gravi motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando
ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione e' disposta
dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Si applica l'articolo 13, comma 3.»
b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole
«nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono
sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4 e 16, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 3, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Salvo
quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo
straniero e' sottoposto a una delle misure amministrative di
sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale, l'espulsione e'
disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso
codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire
l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza
che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al
quinto e sesto periodo.»;
2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le
seguenti «e all'articolo 9, comma 10, primo periodo»;
3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di
espulsione disposta ai sensi» sono inserite le seguenti:
«dell'articolo 9, comma 10, nonche' ai sensi»;
d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non e' stata
disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma
10, e dell'articolo»;
e) all'articolo 17, al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «e' autorizzato» sono
sostituite dalle seguenti «puo' essere autorizzato»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Salvo che
la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica,
l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta
del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo
difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere proposta
opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice
davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il
pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta
giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini
preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.».
2. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di «Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo», all'articolo
119, comma 1, lettera m-sexies), le parole «ai sensi dell'articolo
13, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi degli articoli
9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9, comma
10, primo periodo.».
4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di» sono
inserite le seguenti: «espulsione per gravi motivi di pubblica
sicurezza dei cittadini stranieri in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonche'»;
b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione del provvedimento
di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto per
gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma
10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
ovvero di».