IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                             di concerto 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e
resilienza  dell'Italia  e  notificata  all'Italia  dal  Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 
  Visti gli Operational Arrangements (OA) siglati il 23 dicembre 2021
dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni, dopo la firma
apposta dal Ministro pro tempore dell'economia e delle finanze; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza  pubblica»,  come  modificata  dalla  legge  7
aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31  dicembre  2009,
n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in
materia di  coordinamento  delle  politiche  economiche  degli  Stati
membri»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e  in  particolare  l'art.  4,
comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale  delle  politiche  attive
del lavoro - ANPAL; 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano di ripresa  e  resilienza  e
altre misure urgenti per gli investimenti; 
  Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2021   n.   77,   concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge  n.  77
del  2021  ai  sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR  provvede  al  coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al  loro  monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per  il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1  dell'art.  7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  ai  sensi  del  quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 44; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre
2021,  di  adozione  del  Programma   nazionale   per   la   Garanzia
occupabilita'  dei  lavoratori  (GOL),  di  cui  alla  Missione   M5,
componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche  attive
del lavoro e formazione»; 
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  seconda  ripartizione   alle
regioni e province  autonome  delle  risorse  concernenti  il  citato
programma, nonche' all'assegnazione degli obiettivi che  le  medesime
regioni e province autonome si impegnano a raggiungere  entro  il  31
dicembre 2023; 
  Sentito il Comitato direttivo di GOL, di cui all'art. 4 del  citato
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  5  novembre
2021; 
  Acquisita  in  data  26  luglio  2023  l'intesa  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Risorse 
 
  1. Ai fini dell'attuazione degli interventi  di  cui  al  Programma
nazionale per la Garanzia occupabilita' dei  lavoratori,  di  seguito
denominato «GOL», e' assegnata alle regioni e alle province  autonome
una seconda quota delle risorse attribuite all'intervento  M5C1  «1.1
Politiche attive del lavoro  e  formazione»  del  PNRR,  pari  a  1,2
miliardi di euro. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite alle regioni e  alle
province  autonome  in  base  alla  media  ponderata   dei   seguenti
indicatori, cui e' assegnato il peso di seguito indicato: 
    a) quota regionale delle risorse del Programma GOL assegnate  con
il primo riparto di cui al decreto interministeriale 5 novembre 2021;
peso assegnato: 0,25; 
    b) quota regionale dei beneficiari raggiunti dal Programma GOL al
31 dicembre 2022  e  indirizzati  al  percorso  1,  di  reinserimento
lavorativo - con trattamenti meno intensivi; peso assegnato: 0,25; 
    c) quota regionale dei beneficiari raggiunti dal Programma GOL al
31 dicembre 2022 e indirizzati ai percorsi 2, 3 e 4,  rispettivamente
di aggiornamento (upskilling), di riqualificazione  (reskilling),  di
lavoro  ed  inclusione -  con  trattamenti   piu'   intensivi;   peso
assegnato: 0,50. 
  3. Le somme di cui al comma 1,  attribuite  a  ciascuna  regione  e
provincia autonoma  sulla  base  delle  quote  percentuali  regionali
individuate ai sensi del comma  2,  sono  indicate  nella  Tabella  1
dell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  4.  I  criteri  di  ripartizione  delle  risorse  potranno   essere
modificati  nei  successivi  riparti  sulla  base  del   numero   dei
beneficiari del Programma GOL presi in carico in ciascuna  regione  e
provincia autonoma e dell'avanzamento della spesa inerente le  misure
e i servizi  in  loro  favore  attivati.  Ai  successivi  riparti  si
procedera' annualmente con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato -  regioni  e
province autonome. 
  5. Le regioni e le province  autonome  procedono  all'aggiornamento
del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale per l'attuazione
di GOL, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto  interministeriale  5
novembre 2021, alla luce delle risorse assegnate ai sensi  del  comma
2. Il nuovo quadro finanziario e' adottato dalla regione o  provincia
autonoma previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da
parte dell'ANPAL, a cui e' inviato per l'esame  entro  trenta  giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'ANPAL si  esprime
entro quindici giorni dal ricevimento della  bozza  di  nuovo  quadro
finanziario. 
  6. Al fine di favorire la programmazione degli interventi  su  base
pluriennale, per gli anni 2024 e 2025 sono assegnate alle  regioni  e
province autonome, a titolo di prima quota in  relazione  alle  somme
che saranno definitivamente assegnate con i decreti di riparto di cui
al comma 4, risorse pari alla meta' di quanto indicato in Tabella  1,
come riportato nella Tabella 2 dell'allegato A. 
  7. Le risorse di cui alla Tabella 1 dell'allegato  A  sono  erogate
alle  regioni  e  alle  province  autonome  per   il   10%   all'atto
dell'approvazione del quadro finanziario di cui  al  comma  5,  ferma
restando la rendicontazione dell'utilizzo nelle modalita' previste di
almeno il 75% di quanto loro  assegnato  ai  sensi  della  Tabella  1
dell'allegato  B  del  decreto  interministeriale  5  novembre  2021.
All'erogazione delle  risorse  residue  si  provvede  trimestralmente
mediante trasferimenti pari all'ammontare rendicontato delle  risorse
gia' trasferite.