IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); Visti gli Operational Arrangements (OA) siglati il 23 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni, dopo la firma apposta dal Ministro pro tempore dell'economia e delle finanze; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 44; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2021, di adozione del Programma nazionale per la Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione»; Ritenuto necessario procedere alla seconda ripartizione alle regioni e province autonome delle risorse concernenti il citato programma, nonche' all'assegnazione degli obiettivi che le medesime regioni e province autonome si impegnano a raggiungere entro il 31 dicembre 2023; Sentito il Comitato direttivo di GOL, di cui all'art. 4 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2021; Acquisita in data 26 luglio 2023 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Risorse 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al Programma nazionale per la Garanzia occupabilita' dei lavoratori, di seguito denominato «GOL», e' assegnata alle regioni e alle province autonome una seconda quota delle risorse attribuite all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, pari a 1,2 miliardi di euro. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite alle regioni e alle province autonome in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui e' assegnato il peso di seguito indicato: a) quota regionale delle risorse del Programma GOL assegnate con il primo riparto di cui al decreto interministeriale 5 novembre 2021; peso assegnato: 0,25; b) quota regionale dei beneficiari raggiunti dal Programma GOL al 31 dicembre 2022 e indirizzati al percorso 1, di reinserimento lavorativo - con trattamenti meno intensivi; peso assegnato: 0,25; c) quota regionale dei beneficiari raggiunti dal Programma GOL al 31 dicembre 2022 e indirizzati ai percorsi 2, 3 e 4, rispettivamente di aggiornamento (upskilling), di riqualificazione (reskilling), di lavoro ed inclusione - con trattamenti piu' intensivi; peso assegnato: 0,50. 3. Le somme di cui al comma 1, attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote percentuali regionali individuate ai sensi del comma 2, sono indicate nella Tabella 1 dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. I criteri di ripartizione delle risorse potranno essere modificati nei successivi riparti sulla base del numero dei beneficiari del Programma GOL presi in carico in ciascuna regione e provincia autonoma e dell'avanzamento della spesa inerente le misure e i servizi in loro favore attivati. Ai successivi riparti si procedera' annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - regioni e province autonome. 5. Le regioni e le province autonome procedono all'aggiornamento del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale per l'attuazione di GOL, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 5 novembre 2021, alla luce delle risorse assegnate ai sensi del comma 2. Il nuovo quadro finanziario e' adottato dalla regione o provincia autonoma previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte dell'ANPAL, a cui e' inviato per l'esame entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'ANPAL si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della bozza di nuovo quadro finanziario. 6. Al fine di favorire la programmazione degli interventi su base pluriennale, per gli anni 2024 e 2025 sono assegnate alle regioni e province autonome, a titolo di prima quota in relazione alle somme che saranno definitivamente assegnate con i decreti di riparto di cui al comma 4, risorse pari alla meta' di quanto indicato in Tabella 1, come riportato nella Tabella 2 dell'allegato A. 7. Le risorse di cui alla Tabella 1 dell'allegato A sono erogate alle regioni e alle province autonome per il 10% all'atto dell'approvazione del quadro finanziario di cui al comma 5, ferma restando la rendicontazione dell'utilizzo nelle modalita' previste di almeno il 75% di quanto loro assegnato ai sensi della Tabella 1 dell'allegato B del decreto interministeriale 5 novembre 2021. All'erogazione delle risorse residue si provvede trimestralmente mediante trasferimenti pari all'ammontare rendicontato delle risorse gia' trasferite.