IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli art. 7, comma 1, lettera
c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo
stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni
meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023,
con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza
delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio
2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio
2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata
Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario
alla ricostruzione;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
nel cui ambito sono definiti i criteri nonche' le tipologie di
intervento sulla base delle quali procedere all'erogazione dei
contributi relativi alla ricostruzione privata;
Vista l'ordinanza n. 1 in data 31 luglio 2023, con la quale il
Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo
Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della Regione
Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a subcommissario per la
ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge
1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2023, n. 100;
Vista l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 31 agosto 2023, foglio n.
2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata
l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di
supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla
ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far
data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche;
Ravvisata la necessita' di affidare alla Regione Emilia-Romagna la
realizzazione, lo sviluppo e la gestione di una procedura che
consenta di dare seguito alle disposizioni di cui agli articoli
20-sexies e 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 in
materia di concessione ed erogazione di contributi per la
ricostruzione privata;
Considerato che presso la Regione Emilia-Romagna e' gia' in uso la
piattaforma informatica «Sfinge 2020», la cui manutenzione evolutiva
consentirebbe di gestire i processi di ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi calamitosi, soddisfacendo i requisiti di
economicita', efficienza e celerita' delle attivita' di gestione
delle domande di contributo promosse dai soggetti privati, di cui
all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Dispone:
Art. 1
Nomina soggetto attuatore
1. Al fine di assicurare la realizzazione, lo sviluppo e la
gestione di una piattaforma informatica centralizzata, volta a
garantire tutte le funzionalita' necessarie per consentire ai comuni
di effettuare l'attivita' istruttoria finalizzata alla concessione di
contributi relativi alla ricostruzione privata, di cui all'art.
20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la Regione
Emilia-Romagna e' nominata soggetto attuatore.
2. La piattaforma informatica di cui al comma 1 sara' sviluppata
anche attraverso l'implementazione e la manutenzione evolutiva dei
sistemi gia' in uso alla regione, allo scopo di gestire efficacemente
le domande di contributo presentate dai soggetti privati e dalle
attivita' economiche e produttive e soddisfacendo, al contempo, i
requisiti di economicita', efficienza e celerita' che devono
caratterizzare i processi di ricostruzione.
3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di
specifiche direttive definite d'intesa, nell'ambito di specifiche
riunioni tecniche, con il Commissario straordinario alla
ricostruzione, anche al fine di assicurare i necessari adeguamenti e
implementazioni alla piattaforma informatica centralizzata.