Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229, di seguito «legge speciale sisma»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  in  particolare  l'art.  1,
comma  738,  che  stabilisce  che  «Allo  scopo  di   assicurare   il
proseguimento  e  l'accelerazione  dei  processi  di   ricostruzione,
all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma
4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato  di  emergenza
di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  739,  della  citata
legge n. 197 del 2022, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  n.  189
del 2016; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni dalla  legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Visti gli articoli 6, comma 2, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189 e 6 del Testo unico della ricostruzione privata approvato  con
ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130, con i quali  sono  individuati  i
soggetti legittimati alla presentazione della domanda  di  contributo
per gli interventi di  cui  al  comma  1  dello  stesso  art.  6  del
decreto-legge n. 189/2016; 
  Visto  l'art.  4  del  Testo  unico  della  ricostruzione   privata
approvato con ordinanza 15 dicembre 2022, n. 130, in  particolare  il
comma  2,  ai  sensi  del  quale  «Per  le  domande   relative   alla
ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata
in vigore del Testo unico si applicano le disposizioni presenti e non
quelle contenute nelle ordinanze  commissariali  previgenti,  di  cui
all'elenco  contenuto  nell'allegato  n.  15,  fatte   salve   quelle
espressamente  richiamate  dal  presente  Testo  unico   nonche'   le
ordinanze  speciali  per  i  comuni  maggiormente  colpiti   di   cui
all'allegato 7, per le disposizioni in deroga ai sensi dell'art.  11,
comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito nella legge
n. 120 del 2020, per quanto di competenza territoriale.»; 
  Dato atto che con la  sopra  richiamata  norma  e'  stata  disposta
l'abrogazione delle ordinanze commissariali elencate nell'allegato 15
del medesimo Testo unico, che non sono piu' vigenti dalla data del 1°
gennaio 2023, tra le quali l'ordinanza n. 111 del 23  dicembre  2020:
«Norme  di  completamento  ed  integrazione  della  disciplina  sulla
ricostruzione privata»  con  la  quale  era  stata  disciplinata  una
procedura  di  monitoraggio  obbligatoria  per  gli   interventi   di
ricostruzione   privata,   con   la   previsione   dell'obbligo    di
trasmissione, a pena di decadenza, preventivamente  alla  domanda  di
contributo per gli interventi con danni gravi, della dichiarazione di
manifestazione di volonta' a presentare la domanda medesima; 
  Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023,  con  la
quale e' stato  differito  al  31  maggio  2023  il  termine  per  la
presentazione delle manifestazioni di  volonta',  relativamente  alle
disposizioni previste dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del
23 dicembre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 2 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022  con  cui
e' fissato  alla  data  del  31  dicembre  2023  il  termine  per  la
presentazione delle domande per il contributo per  la  riparazione  o
ricostruzione degli edifici con danni gravi; 
  Ritenuto opportuno chiarire che anche coloro che  hanno  presentato
la manifestazione di volonta', ma non  hanno  presentato  la  domanda
entro  il  termine  del  31  maggio  2023,  possono  procedere   alla
presentazione  della  domanda  di  contributo   per   interventi   di
riparazione o ricostruzione per danni gravi entro il termine generale
del 31 dicembre 2023; 
  Visto l'art. 5 dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 con cui  e'
stata disposta la  programmazione  delle  modalita'  di  monitoraggio
delle domande attraverso la nuova piattaforma digitale GE.DI.SI.; 
  Considerata l'esigenza di precisare che, ai fini  statistici  e  di
monitoraggio, risulta opportuno che sia comunque citato il numero  di
protocollo su GE.DI.SI. relativo alle manifestazioni di volonta' gia'
presentate; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti  commissariali,
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Acquisita l'intesa in data 25  luglio  2023  dai  Presidenti  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                Domanda di contributo per danni gravi 
         in assenza di precedente manifestazione di volonta' 
 
  1. In relazione agli edifici con danni gravi per i  quali  non  sia
stata presentata la dichiarazione di  manifestazione  di  volonta'  a
presentare la domanda di contributo entro il termine  del  31  maggio
2023, come previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 135 del 16 febbraio
2023, i soggetti legittimati ai sensi dell'art.  6  del  Testo  unico
della ricostruzione possono comunque presentare  la  domanda  di  cui
all'art. 55, comma 2, del Testo unico  della  ricostruzione  entro  i
termini stabiliti dalla vigente normativa. 
  2.  Ai  fini  statistici  e  del  monitoraggio,  coloro  che  hanno
presentato la manifestazione di interesse  nel  termine  indicato  al
comma precedente devono citare nella domanda su GE.DI.SI.  il  numero
di protocollo.