IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3
e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  recante:  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali» e, in particolare, l'art. 26; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16,  recante  «Disposizioni
urgenti  di  protezione  temporanea  per   le   persone   provenienti
dall'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibere  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e  del  2  febbraio
2023; 
  Visti i commi da 669 a 671 dell'art.  1  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, con cui, tra l'altro, lo stato di emergenza in rassegna
e' stato prorogato fino al 3 marzo 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  febbraio  2023
con cui  il  predetto  stato  di  emergenza  e'  stato  ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2023; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24  maggio  2022,  n.  898  del  23
giugno 2022, numeri 902 e 903 del 13  luglio  2022,  n.  921  del  15
settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927  del  3  ottobre
2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n. 958 del 4 gennaio 2023,  n.  960
del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio  2023  e  n.  969  del  27
febbraio 2023, recanti: «Disposizioni urgenti  di  protezione  civile
per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e
l'assistenza alla popolazione in  conseguenza  degli  accadimenti  in
atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  normativi  e
versamenti fiscali», con cui il Dipartimento della protezione  civile
e' autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di  assistenza
coordinate dai Presidenti delle regioni  in  qualita'  di  commissari
delegati e dai Presidenti delle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla  citata  ordinanza  n.
872/2022, e delle  ulteriori  attivita'  emergenziali  connesse  alla
crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da  erogare
alle  amministrazioni  interessate   nella   corso   della   predetta
annualita', con copertura a valere sulle risorse di cui  all'art.  1,
comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16; 
  Considerato  che  e'  necessario  assicurare  senza  soluzione   di
continuita' l'accoglienza e assistenza alla  popolazione  proveniente
dall'Ucraina, mitigando l'impatto sociale sui soggetti interessati  e
agevolando percorsi  gia'  avviati  di  inserimento  nelle  comunita'
territoriali di riferimento; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
               Ulteriori forme di accoglienza diffusa 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  1  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022  anche  per
garantire  l'omogeneita'  del  sistema  di  accoglienza   sull'intero
territorio nazionale, in assenza di  posti  adeguati  ad  assicurare,
senza soluzione  di  continuita',  l'accoglienza  e  assistenza  alla
popolazione proveniente dall'Ucraina in  ragione  della  grave  crisi
internazionale in atto,  mitigando  l'impatto  sociale  sui  soggetti
interessati senza alterare i percorsi  gia'  avviati  di  inserimento
nelle comunita' territoriali  di  riferimento,  nonche'  al  fine  di
tutelare  l'unita'  dei  gruppi  familiari  e  di  salvaguardare,  in
particolare, i soggetti in condizioni di vulnerabilita' e fragilita',
i  Commissari  delegati  nominati  con   ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 872 del  4  marzo  2022  e  i
Presidenti delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  possono
attivare,  in  via  residuale  rispetto  al  sistema  prioritario  di
accoglienza istituzionale di livello nazionale previsto  dall'art.  3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
872/2022 e dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 881/2022, ai sensi di quanto  previsto  all'art.
1, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  2  marzo  2023,  n.  16,
mediante convenzioni aventi valenza territoriale, le ulteriori misure
di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera  a),  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive  modificazioni,  ferme
restando le condizioni e i requisiti  dei  servizi  offerti  previsti
dall'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di  cui
al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile  n.  969
dell'11 aprile 2022 e nel rispetto dei limiti di costo unitario di 33
euro per die per il complesso dei servizi di cui al predetto  avviso,
anche  in  deroga  al  limite  dei  quindici  posti  e  ai  requisiti
soggettivi di esperienza minima ivi indicati. 
  2. Qualora decidano di avvalersi della facolta' di cui al comma  1,
i Commissari delegati e  i  Presidenti  delle  Province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano  possono  stipulare  tali  convenzioni  con  il
coinvolgimento dei comuni interessati e previa  pubblicazione  di  un
avviso di manifestazione di interesse su scala territoriale in ordine
alla  sussistenza  dei  requisiti  previsti,  con  riferimento   alle
attivita' di assistenza gia' in essere, sia con il  soggetto  privato
che assicura vitto e alloggio sia con gli enti e le  associazioni  di
cui al richiamato art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, anche in  consorzio  o
con  altra  modalita'  di  associazione  tra  loro,  erogatori  degli
ulteriori servizi previsti. Si prescinde dalla pubblicazione  di  una
nuova manifestazione di interesse rivolta ai soggetti che  assicurano
vitto e alloggio  qualora  gli  stessi  abbiano  gia'  partecipato  a
procedure di individuazione espletate  ai  fini  di  quanto  previsto
all'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  n.  872/2022.  I  Commissari
delegati e i Presidenti  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano provvedono alla verifica dei  requisiti  soggettivi,  di  cui
all'ultimo  periodo  dell'art.  31,  comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  e  successive  modificazioni,  dei
firmatari delle convenzioni in rassegna. 
  3.  Si  puo'  prescindere  dalla   pubblicazione   di   una   nuova
manifestazione di interesse rivolta agli enti e  le  associazioni  di
cui al richiamato art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, anche nel caso in  cui
tali  soggetti   abbiano   gia'   partecipato   alle   procedure   di
individuazione espletate ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022,  anche
per l'attivazione di forme di  assistenza  ed  accoglienza  su  scala
territoriale. I Commissari delegati e  i  Presidenti  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano possono procedere,  in  questi  casi,  a
stipulare convenzioni con i summenzionati soggetti. 
  4. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome  di
Trento e di Bolzano, con proprio decreto, possono affidare ai comuni,
individuati quali soggetti attuatori, l'attivazione delle convenzioni
di cui al comma 1, i quali, in tal caso, provvedono direttamente alla
verifica  dei  requisiti  soggettivi,  di  cui   all'ultimo   periodo
dell'art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21  marzo  2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51 e successive modificazioni, dei  firmatari  delle  convenzioni  in
rassegna e alla relativa stipula, fatto  salvo  quanto  previsto  dal
successivo comma 6. 
  5. Le attivita' di cui ai commi 1,  2,  3  e  4  sono  condotte  in
raccordo con le Prefetture, alle quali competono in  via  prioritaria
le misure di accoglienza ed assistenza istituzionale mediante la rete
dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9  e  11  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015 n. 142  ed  i  rapporti  con  il  servizio
centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
al quale e'  in  capo  la  gestione  del  sistema  di  accoglienza  e
integrazione. 
  6. Le convenzioni di  cui  al  presente  articolo  sono  trasmesse,
preventivamente alla loro sottoscrizione, dai Commissari  delegati  e
dai Presidenti delle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  al
Dipartimento  della  protezione  civile  ai  fini  del  coordinamento
unitario delle misure di accoglienza diffusa  e  della  verifica  del
rispetto dei vincoli numerici  e  finanziari  complessivi  prefissati
dall'art. 31, comma 1,  lettera  a)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e del decreto-legge n. 21/2022 e dall'art. 1,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge n. 16/2023. 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,  nel
limite massimo complessivo di 2.455 posti,  si  provvede  nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili stanziate dall'art.  31,  comma
4,  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51  e  successive
modificazioni, per le finalita' di cui al predetto art. 31, comma  1,
lettera a), nonche' delle risorse finanziarie stanziate dall'art.  1,
comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16 per  le  finalita'  di
cui  al  medesimo  art.  1,  comma  1,  lettera  a,   pari   a   euro
31.440.765,54.