IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e, in particolare, il Libro quinto, Titolo V, Capi dal III al VII; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; Visto, in particolare, l'articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo n. 171 del 2005, che demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, la disciplina delle seguenti materie, nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 2; b) modalita' per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di una scuola nautica; c) requisiti di idoneita' e requisiti minimi di capacita' patrimoniale; d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti; e) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico; f) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; g) requisiti e modalita' per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15; h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria; i) tariffario minimo; l) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124; Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, e, in particolare, l'articolo 33, commi 1 e 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 10 agosto 2021, recante adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalita' di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 27 luglio 2022; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 10 novembre 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022 e nell'adunanza del 23 maggio 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 8551 dell'8 marzo 2023, successiva nota n. 25264 dell'11 luglio 2023 e integrazione del 12 luglio 2023; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento reca la disciplina delle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 49-septies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi «codice». 2. Ai fini del presente regolamento, per amministrazioni competenti si intendono le province, le citta' metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 9.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195. - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. - Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2016, n. 162. - Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167): «Art. 33 (Disposizioni transitorie). - 1. Con i regolamenti previsti dagli articoli 49-septies, comma 21, e 49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono stabiliti i regimi transitori e derogatori di adeguamento ai nuovi requisiti delle scuole nautiche, dei consorzi tra scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica rispettivamente autorizzati o assentiti, ovvero riconosciuti in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in contrasto e per quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente applicabili di cui al medesimo articolo, permangono efficaci le leggi regionali e i regolamenti provinciali di disciplina dell'attivita' di scuola nautica e le altre disposizioni pertinenti vigenti.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, S.O. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 10 agosto 2021 (Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalita' di svolgimento delle prove) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2021, n. 232. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 49-septies (Scuole nautiche). - 1. Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attivita' di scuola nautica e' esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese. 2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle citta' metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali e' ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le province, le citta' metropolitane e le province autonome dispongono l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attivita' delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'. 3. La segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica e' presentata, per il tramite dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall'art. 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 4. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica puo' essere presentata da soggetti che: a) hanno compiuto gli anni ventuno; b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ); d) dispongono di adeguata capacita' patrimoniale o di polizza fideiussoria. 5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacita' patrimoniale o della polizza fideiussoria, che e' richiesta alla persona giuridica. 6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non puo' essere presentata dai soggetti che: a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento. 7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante. 8. A ciascuna sede della scuola nautica e' preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacita' patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico puo' coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico e' un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di societa' di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico puo' essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o citta' metropolitana o provincia autonoma. 9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il tramite dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attivita' di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione. 10. Le scuole nautiche svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o piu' delle categorie previste dall'art. 39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unita' da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte. 11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o piu' insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico e' indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed e' comprovato il possesso dei requisiti prescritti. 12. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attivita' di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non piu' di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attivita' di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'art. 49-quinquies del presente codice. Le attivita' rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilita' previste dall'art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 13. Possono svolgere attivita' di istruzione pratica al comando di unita' da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L'attivita' di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'art. 49-quinquies del presente codice. 14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti: a) hanno un'eta' non inferiore ad anni ventuno; b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume; d) se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di idoneita' psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione; e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ). 15. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti. 16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attivita' o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'art. 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica. 17. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da diporto nella disponibilita' giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'art. 195, comma 3, del medesimo decreto. 18. In caso di esercizio dell'attivita' di scuola nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21, e' adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita', o di interdizione dall'esercizio dell'attivita' nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 21. 19. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica. 20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attivita' di scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla citta' metropolitana o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 2; b) modalita' per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di una scuola nautica; c) requisiti di idoneita' e requisiti minimi di capacita' patrimoniale; d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti; e) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico; f) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; g) requisiti e modalita' per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15; h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria; i) tariffario minimo; l) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica.».