IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022; Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), in particolare l'art. 25 «Ordinanze di protezione civile» relativo all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita', nonche' l'art. 44, comma 1 istitutivo del Fondo per le emergenze nazionali (ex art. 5-quinquies, legge n. 225/1992 - istitutiva della protezione civile); Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 con cui viene istituito il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN), con lo scopo di fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso; Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; Considerati gli eccezionali eventi calamitosi, in particolare quelli meteorologici, sempre piu' repentini ed intensi, dovuti ai cambiamenti climatici che colpiscono con frequente periodicita' l'intero territorio italiano; Ritenuto pertanto necessario, a partire dal 1° gennaio 2023, continuare a dare applicazione attuativa alle disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo n. 102/2004, e agli articoli 25 e 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle seguenti calamita' naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore: valanghe; frane; inondazioni/alluvioni; trombe d'aria; uragani; incendi boschivi di origine naturale; sisma ed eruzioni vulcaniche. 2. La relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 contiene informazioni metereologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le calamita' naturali di cui al precedente comma. 3. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «immobile ad uso produttivo»: l'edificio e/o il manufatto dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche piu' unita' immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data delle calamita'; b) «beni mobili strumentali»: i beni, ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri detenuti dalla pubblica amministrazione; c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»: le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attivita' dell'impresa. 4. Gli aiuti di cui al presente decreto sono subordinati alle seguenti condizioni: a) il riconoscimento formale del carattere di calamita' naturale dell'evento da parte delle autorita' competenti nonche'; b) la sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamita' naturale e il danno subito dall'impresa.