IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visti gli articoli 107, 108 e 109 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione  europea  del
14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C  485/01)
del 21 dicembre 2022; 
  Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice  della
protezione civile), in particolare l'art. 25 «Ordinanze di protezione
civile»  relativo  all'attivazione  di  prime  misure  economiche  di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della
popolazione e delle attivita' economiche  e  produttive  direttamente
interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita',
nonche' l'art. 44, comma 1 istitutivo  del  Fondo  per  le  emergenze
nazionali (ex art. 5-quinquies, legge n. 225/1992 - istitutiva  della
protezione civile); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102  con  cui  viene
istituito il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN), con lo  scopo  di
fronteggiare i danni alle produzioni  agricole  e  zootecniche,  alle
strutture  aziendali  agricole,  agli  impianti  produttivi  ed  alle
infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita'  naturali  o
eventi  eccezionali,  alle  condizioni  e  modalita'  previste  dalle
disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato,  entro
i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso; 
  Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che  ha
adottato il regolamento recante la disciplina  per  il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale
prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore  agricolo
continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; 
  Considerati  gli  eccezionali  eventi  calamitosi,  in  particolare
quelli meteorologici, sempre piu' repentini  ed  intensi,  dovuti  ai
cambiamenti  climatici  che  colpiscono  con  frequente  periodicita'
l'intero territorio italiano; 
  Ritenuto pertanto  necessario,  a  partire  dal  1°  gennaio  2023,
continuare a dare applicazione attuativa alle disposizioni di cui  al
Capo II del decreto legislativo n. 102/2004, e agli articoli 25 e  44
del decreto legislativo n. 1 del  2018,  tenendo  conto  delle  nuove
normative in materia  di  aiuti  di  Stato  nel  settore  agricolo  e
forestale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita'  per  la
concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite  dalle
seguenti calamita' naturali, verificatesi fino a tre anni prima della
sua entrata in vigore: 
    valanghe; 
    frane; 
    inondazioni/alluvioni; 
    trombe d'aria; 
    uragani; 
    incendi boschivi di origine naturale; 
    sisma ed eruzioni vulcaniche. 
  2. La relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE)  n.
794/2004  contiene  informazioni  metereologiche  sulla  natura,   la
portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le calamita'
naturali di cui al precedente comma. 
  3. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «immobile ad uso  produttivo»:  l'edificio  e/o  il  manufatto
dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche piu'
unita' immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'art.  4,
comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla  data
delle calamita'; 
    b) «beni mobili strumentali»:  i  beni,  ivi  compresi  impianti,
macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili
o nel libro inventario  o,  per  le  imprese  in  esenzione  da  tali
obblighi, presenti in documenti contabili o altri  registri  detenuti
dalla pubblica amministrazione; 
    c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»:
le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e  i  prodotti  finiti
connessi all'attivita' dell'impresa. 
  4. Gli aiuti di cui  al  presente  decreto  sono  subordinati  alle
seguenti condizioni: 
    a) il riconoscimento formale del carattere di calamita'  naturale
dell'evento da parte delle autorita' competenti nonche'; 
    b) la sussistenza di un nesso causale diretto  tra  la  calamita'
naturale e il danno subito dall'impresa.