IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 marzo 2016 «normativa in materia di sanita'  animale»
e, in particolare, l'art. 13, paragrafo  2,  che  obbliga  gli  stati
membri ad incoraggiare operatori e professionisti  degli  animali  ad
acquisire, mantenere e sviluppare le opportune conoscenze in  materia
di sanita' animale di cui all'art. 11 del medesimo regolamento; 
  Visto il decreto legislativo del 5  agosto  2022,  n.  134  recante
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h),  i)
e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e, in particolare l'art. 24,
comma 1, che in attuazione dell'art. 13, paragrafo 2 del  regolamento
(UE) 2016/429 stabilisce che «con decreto del Ministro della  salute,
da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto,  sono  definite  le  modalita'  di  erogazione  dei
programmi formativi  in  materia  di  sistema  di  identificazione  e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformita'  alle
prescrizioni contenute in materia  di  formazione  nell'art.  11  del
regolamento»; 
  Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 136  emanato  in
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i),  l)
n), o) e p), della legge 22 aprile 2021,  n.  53  per  raccordare  ed
adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo
delle  malattie  animali  che  sono  trasmissibili  agli  animali   o
all'uomo, al regolamento (UE) 2016/429, e, in particolare, l'art. 10,
comma 2 che in attuazione dell'art. 13, comma 2 del regolamento  (UE)
2016/429 stabilisce che  «gli  operatori  e  i  professionisti  degli
animali sono tenuti ad acquisire le conoscenze di  cui  all'art.  11,
paragrafi 1 e 2 del  regolamento,  attraverso  la  partecipazione  ad
appositi programmi formativi» e che «Il  Ministro  della  salute  con
proprio  decreto  da  adottarsi,  previo  parere   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, definisce i  contenuti  e  le
modalita' di erogazione dei programmi formativi»; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  7  marzo  2023  della
salute adottato in  attuazione  dell'art.  23,  comma  1  del  citato
decreto legislativo n. 134 del 2022 concernente il Manuale  operativo
che  contiene  le  procedure  per  la   gestione   del   sistema   di
identificazione e registrazione  (sistema  I&R)  degli  stabilimenti,
degli operatori e degli animali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2023; 
  Vista  la  nota  del  30  maggio  2023  con  la  quale   l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia  e  dell'Emilia  Romagna
«Bruno  Ubertini»  si  impegna  ad  attivare,  a   titolo   gratuito,
nell'ambito del Portale formazione del Centro di referenza  nazionale
per  la  formazione  in  sanita'  pubblica  veterinaria  (CRN   FSPV)
specifiche funzionalita' per  consentire  di  raccogliere  a  livello
nazionale e mettere a disposizione del Ministero della salute,  delle
regioni, delle Istituzioni e dei cittadini le  informazioni  relative
ai programmi di formazione per  gli  operatori  ed  i  professionisti
degli animali; 
  Considerato  che  in  conformita'  ai  considerando  42  e  45  del
regolamento (UE) 2016/429 gli operatori  ed  i  professionisti  della
sanita' animale sono i principali responsabili dell'attuazione  delle
misure di  prevenzione  e  controllo  della  diffusione  di  malattie
animali e dei prodotti sotto la loro responsabilita' e  che  pertanto
devono acquisire adeguate conoscenze in materia; 
  Considerato  che  l'art.  97,  paragrafo  1  del  regolamento  (UE)
2016/429 concernente rilascio  e  condizioni  per  il  riconoscimento
degli  stabilimenti  e  atti  delegati,  prevede  che  le   autorita'
competenti  rilasciano  il  riconoscimento  degli   stabilimenti   in
conformita' all'art. 94, paragrafo 1, e all'art. 95, lettera a), solo
se tali stabilimenti:...; d) dispongono  di  personale  adeguatamente
formato per  l'attivita'  dello  stabilimento  interessato;  e)  sono
dotati di  un  sistema  che  consente  all'operatore  interessato  di
dimostrare all'autorita' competente l'osservanza  delle  prescrizioni
di cui alle lettere da a) a d); 
  Preso atto che l'art. 11, comma 2, del  regolamento  (UE)  2016/429
specifica che il contenuto ed il livello delle  conoscenze  richieste
devono essere modulati  in  funzione  delle  specie  e  categorie  di
animali detenuti, del tipo di produzione e delle mansioni svolte; 
  Ritenuto opportuno adottare un unico  provvedimento  di  attuazione
dell'art. 24, comma 1 del decreto  legislativo  n.  134  del  2022  e
dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo  n.  136  del  2022  in
ragione dell'uniformita' di materia e dei criteri  applicabili  e  al
fine di garantire il principio di semplificazione e di economia degli
atti; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  3  febbraio  2023
concernente le deleghe di attribuzione al  sottosegretario  di  Stato
on. Marcello  Gemmato,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 10 marzo 2023, n. 59; 
  Sentiti  i  portatori  di  interesse  coinvolti  nell'ambito  della
consultazione avviata con nota prot. n. 9533 del 6 aprile 2023; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 12 luglio 2023 (rep. atti n. 154/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto, finalita' 
                      e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto e'  adottato  in  attuazione  dell'art.  24,
comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.  134  e  dell'art.
10, comma 2,  del  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136  e
definisce i contenuti e le  modalita'  di  erogazione  dei  programmi
formativi  finalizzati   ad   assicurare   che   gli   operatori,   i
trasportatori  ed  i  professionisti  degli  animali  come   definiti
all'art. 4, numeri 24), 25), 26) del regolamento  (UE)  2016/429  (da
ora regolamento), acquisiscano e mantengano le conoscenze in  materia
di sanita' animale di cui all'art. 11 del regolamento. 
  2. Il presente decreto si applica: 
    a) agli operatori  ed  ai  trasportatori  i  cui  stabilimenti  o
attivita'   sono   soggetti   all'obbligo   di   identificazione    e
registrazione nel Sistema I&R di cui all'art. 2, comma 1, lettera  a)
del decreto legislativo n. 134 del 2022; 
    b) ai professionisti degli animali che  si  occupano  di  animali
identificati e registrati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere b) e
c) del decreto  legislativo  n.  134  del  2022  presso  stabilimenti
registrati o riconosciuti in BDN. 
  3.  Per  le  finalita'  del  presente  decreto  si   applicano   le
definizioni del regolamento e quelle di cui al decreto legislativo n.
134 del  2022  nonche'  le  indicazioni  contenute  nel  decreto  del
Ministro  della  salute  del  7  marzo  2023,  citato  in   premessa,
concernente  l'adozione  del  manuale  operativo   del   sistema   di
identificazione e registrazione  (sistema  I&R)  degli  stabilimenti,
degli operatori e degli animali.