IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016 «normativa in materia di sanita' animale»
e, in particolare, l'art. 13, paragrafo 2, che obbliga gli stati
membri ad incoraggiare operatori e professionisti degli animali ad
acquisire, mantenere e sviluppare le opportune conoscenze in materia
di sanita' animale di cui all'art. 11 del medesimo regolamento;
Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 134 recante
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i)
e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e, in particolare l'art. 24,
comma 1, che in attuazione dell'art. 13, paragrafo 2 del regolamento
(UE) 2016/429 stabilisce che «con decreto del Ministro della salute,
da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' di erogazione dei
programmi formativi in materia di sistema di identificazione e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformita' alle
prescrizioni contenute in materia di formazione nell'art. 11 del
regolamento»;
Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 136 emanato in
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l)
n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per raccordare ed
adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo
delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o
all'uomo, al regolamento (UE) 2016/429, e, in particolare, l'art. 10,
comma 2 che in attuazione dell'art. 13, comma 2 del regolamento (UE)
2016/429 stabilisce che «gli operatori e i professionisti degli
animali sono tenuti ad acquisire le conoscenze di cui all'art. 11,
paragrafi 1 e 2 del regolamento, attraverso la partecipazione ad
appositi programmi formativi» e che «Il Ministro della salute con
proprio decreto da adottarsi, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, definisce i contenuti e le
modalita' di erogazione dei programmi formativi»;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 della
salute adottato in attuazione dell'art. 23, comma 1 del citato
decreto legislativo n. 134 del 2022 concernente il Manuale operativo
che contiene le procedure per la gestione del sistema di
identificazione e registrazione (sistema I&R) degli stabilimenti,
degli operatori e degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2023;
Vista la nota del 30 maggio 2023 con la quale l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
«Bruno Ubertini» si impegna ad attivare, a titolo gratuito,
nell'ambito del Portale formazione del Centro di referenza nazionale
per la formazione in sanita' pubblica veterinaria (CRN FSPV)
specifiche funzionalita' per consentire di raccogliere a livello
nazionale e mettere a disposizione del Ministero della salute, delle
regioni, delle Istituzioni e dei cittadini le informazioni relative
ai programmi di formazione per gli operatori ed i professionisti
degli animali;
Considerato che in conformita' ai considerando 42 e 45 del
regolamento (UE) 2016/429 gli operatori ed i professionisti della
sanita' animale sono i principali responsabili dell'attuazione delle
misure di prevenzione e controllo della diffusione di malattie
animali e dei prodotti sotto la loro responsabilita' e che pertanto
devono acquisire adeguate conoscenze in materia;
Considerato che l'art. 97, paragrafo 1 del regolamento (UE)
2016/429 concernente rilascio e condizioni per il riconoscimento
degli stabilimenti e atti delegati, prevede che le autorita'
competenti rilasciano il riconoscimento degli stabilimenti in
conformita' all'art. 94, paragrafo 1, e all'art. 95, lettera a), solo
se tali stabilimenti:...; d) dispongono di personale adeguatamente
formato per l'attivita' dello stabilimento interessato; e) sono
dotati di un sistema che consente all'operatore interessato di
dimostrare all'autorita' competente l'osservanza delle prescrizioni
di cui alle lettere da a) a d);
Preso atto che l'art. 11, comma 2, del regolamento (UE) 2016/429
specifica che il contenuto ed il livello delle conoscenze richieste
devono essere modulati in funzione delle specie e categorie di
animali detenuti, del tipo di produzione e delle mansioni svolte;
Ritenuto opportuno adottare un unico provvedimento di attuazione
dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 134 del 2022 e
dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 136 del 2022 in
ragione dell'uniformita' di materia e dei criteri applicabili e al
fine di garantire il principio di semplificazione e di economia degli
atti;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023
concernente le deleghe di attribuzione al sottosegretario di Stato
on. Marcello Gemmato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 10 marzo 2023, n. 59;
Sentiti i portatori di interesse coinvolti nell'ambito della
consultazione avviata con nota prot. n. 9533 del 6 aprile 2023;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 12 luglio 2023 (rep. atti n. 154/CSR);
Decreta:
Art. 1
Oggetto, finalita'
e ambito di applicazione
1. Il presente decreto e' adottato in attuazione dell'art. 24,
comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dell'art.
10, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e
definisce i contenuti e le modalita' di erogazione dei programmi
formativi finalizzati ad assicurare che gli operatori, i
trasportatori ed i professionisti degli animali come definiti
all'art. 4, numeri 24), 25), 26) del regolamento (UE) 2016/429 (da
ora regolamento), acquisiscano e mantengano le conoscenze in materia
di sanita' animale di cui all'art. 11 del regolamento.
2. Il presente decreto si applica:
a) agli operatori ed ai trasportatori i cui stabilimenti o
attivita' sono soggetti all'obbligo di identificazione e
registrazione nel Sistema I&R di cui all'art. 2, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo n. 134 del 2022;
b) ai professionisti degli animali che si occupano di animali
identificati e registrati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere b) e
c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti
registrati o riconosciuti in BDN.
3. Per le finalita' del presente decreto si applicano le
definizioni del regolamento e quelle di cui al decreto legislativo n.
134 del 2022 nonche' le indicazioni contenute nel decreto del
Ministro della salute del 7 marzo 2023, citato in premessa,
concernente l'adozione del manuale operativo del sistema di
identificazione e registrazione (sistema I&R) degli stabilimenti,
degli operatori e degli animali.