IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 «normativa in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 13, paragrafo 2, che obbliga gli stati membri ad incoraggiare operatori e professionisti degli animali ad acquisire, mantenere e sviluppare le opportune conoscenze in materia di sanita' animale di cui all'art. 11 del medesimo regolamento; Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 134 recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e, in particolare l'art. 24, comma 1, che in attuazione dell'art. 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che «con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformita' alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'art. 11 del regolamento»; Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 136 emanato in attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l) n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per raccordare ed adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, al regolamento (UE) 2016/429, e, in particolare, l'art. 10, comma 2 che in attuazione dell'art. 13, comma 2 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che «gli operatori e i professionisti degli animali sono tenuti ad acquisire le conoscenze di cui all'art. 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento, attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi» e che «Il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i contenuti e le modalita' di erogazione dei programmi formativi»; Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 della salute adottato in attuazione dell'art. 23, comma 1 del citato decreto legislativo n. 134 del 2022 concernente il Manuale operativo che contiene le procedure per la gestione del sistema di identificazione e registrazione (sistema I&R) degli stabilimenti, degli operatori e degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2023; Vista la nota del 30 maggio 2023 con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna «Bruno Ubertini» si impegna ad attivare, a titolo gratuito, nell'ambito del Portale formazione del Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria (CRN FSPV) specifiche funzionalita' per consentire di raccogliere a livello nazionale e mettere a disposizione del Ministero della salute, delle regioni, delle Istituzioni e dei cittadini le informazioni relative ai programmi di formazione per gli operatori ed i professionisti degli animali; Considerato che in conformita' ai considerando 42 e 45 del regolamento (UE) 2016/429 gli operatori ed i professionisti della sanita' animale sono i principali responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione e controllo della diffusione di malattie animali e dei prodotti sotto la loro responsabilita' e che pertanto devono acquisire adeguate conoscenze in materia; Considerato che l'art. 97, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429 concernente rilascio e condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti e atti delegati, prevede che le autorita' competenti rilasciano il riconoscimento degli stabilimenti in conformita' all'art. 94, paragrafo 1, e all'art. 95, lettera a), solo se tali stabilimenti:...; d) dispongono di personale adeguatamente formato per l'attivita' dello stabilimento interessato; e) sono dotati di un sistema che consente all'operatore interessato di dimostrare all'autorita' competente l'osservanza delle prescrizioni di cui alle lettere da a) a d); Preso atto che l'art. 11, comma 2, del regolamento (UE) 2016/429 specifica che il contenuto ed il livello delle conoscenze richieste devono essere modulati in funzione delle specie e categorie di animali detenuti, del tipo di produzione e delle mansioni svolte; Ritenuto opportuno adottare un unico provvedimento di attuazione dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 134 del 2022 e dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 136 del 2022 in ragione dell'uniformita' di materia e dei criteri applicabili e al fine di garantire il principio di semplificazione e di economia degli atti; Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 marzo 2023, n. 59; Sentiti i portatori di interesse coinvolti nell'ambito della consultazione avviata con nota prot. n. 9533 del 6 aprile 2023; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 luglio 2023 (rep. atti n. 154/CSR); Decreta: Art. 1 Oggetto, finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto e' adottato in attuazione dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e definisce i contenuti e le modalita' di erogazione dei programmi formativi finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali come definiti all'art. 4, numeri 24), 25), 26) del regolamento (UE) 2016/429 (da ora regolamento), acquisiscano e mantengano le conoscenze in materia di sanita' animale di cui all'art. 11 del regolamento. 2. Il presente decreto si applica: a) agli operatori ed ai trasportatori i cui stabilimenti o attivita' sono soggetti all'obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema I&R di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 134 del 2022; b) ai professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN. 3. Per le finalita' del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento e quelle di cui al decreto legislativo n. 134 del 2022 nonche' le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2023, citato in premessa, concernente l'adozione del manuale operativo del sistema di identificazione e registrazione (sistema I&R) degli stabilimenti, degli operatori e degli animali.