IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito
il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena,
di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale
eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o
movimenti franosi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di
Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023,
con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con
delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al
territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle
ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da
fenomeni meteorologici di elevata intensita' che hanno determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato
l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti,
allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di
difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni
meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 997 del 24 maggio 2023 e nn. 998, 999 del 31 maggio 2023,
n. 1003 del 14 giugno 2023 n. 1010 del 22 giugno 2023 recanti:
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1°
maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di
Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di
Forli-Cesena e Rimini»;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», con
particolare riferimento agli articoli 18 e 19;
Considerato che il citato art. 18 del decreto-legge n. 61/2023
prevede espressamente, tra le finalita' dello stanziamento ivi
previsto, l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in
termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo
scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacita' operativa
delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile;
Visto il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 recante: «Disposizioni
urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione
verificatasi a far data dal 1° maggio 2023»;
Vista la nota della Regione Emilia-Romagna prot. 658207 del 6
luglio 2023;
Ravvisata, tra l'altro, la necessita' di coordinare, in vigenza
dello stato di emergenza, l'attuazione degli interventi di cui
all'art. 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 1/2018
con gli interventi finanziati dal PNRR, investimento 2.1b, gia'
programmati sui medesimi territori provinciali colpiti dagli eventi
calamitosi in rassegna e per i quali l'inizio lavori e' previsto
entro il 15 aprile 2024;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Supporto tecnico ingegneristico
1. Al fine di garantire, in vigenza dello stato di emergenza e per
le urgenti finalita' connesse al ripristino del reticolo idrografico
danneggiato dagli eventi calamitosi in rassegna, le necessarie
attivita' di coordinamento tra l'attuazione degli interventi di cui
all'art. 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 1 del
2018 e gli interventi finanziati dal PNRR, investimento M2C4.2.1b,
gia' programmati sui medesimi territori provinciali colpiti e per i
quali l'inizio lavori e' previsto entro il 15 aprile 2024, puo'
essere attivato, ai sensi dell'art 9, comma 2 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, il
supporto tecnico-ingegneristico nei confronti dell'Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione
Emilia-Romagna, in qualita' di soggetto attuatore. Il supporto di cui
al periodo precedente e' volto a provvedere contestualmente alla
conclusione degli interventi, anche in somma urgenza, attivati per il
ripristino dello stato dei luoghi nonche' ad un riallineamento
progettuale e all'implementazione degli interventi PNRR nel rispetto
delle vigenti scadenze.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Commissario
delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza della protezione civile n.
992 dell'8 maggio 2023 puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni
stipulate direttamente con la societa' Fintecna del supporto
tecnico-ingegneristico di quest'ultima a favore della predetta
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile, nel limite massimo di euro 3.800.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, si provvede: (i) quanto a euro 3.000.000,00 a
valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come
rifinanziato dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.
100; (ii) quanto a euro 800.000,00 a carico del bilancio dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
4. A tal fine, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile e' autorizzata a trasferire euro 800.000,00
sulla contabilita' speciale n. 6402 intestata al «Pres. R. Emilia
Rom. C.D. O. 992-2023» ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria
dello Stato di Bologna. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione
di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1.