IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per  la  protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione  dello  stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della  protezione  civile  in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito
il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena,
di Ravenna e  di  Ferrara  e  altre  zone  del  territorio  regionale
eventualmente  interessate  da  esondazioni,   rotture   arginali   o
movimenti franosi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e  di
Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al
territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle
ulteriori   ed   eccezionali   avverse   condizioni    meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Considerato che i territori in rassegna sono stati  interessati  da
fenomeni meteorologici di elevata intensita'  che  hanno  determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone,  la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni; 
  Considerato   che   i   summenzionati   eventi   hanno    provocato
l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  lo   smottamento   di   versanti,
allagamenti, movimenti franosi,  nonche'  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle  opere  di
difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 992 dell'8 maggio  2023  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   delle   avverse   condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 997 del 24 maggio 2023 e nn. 998, 999 del 31  maggio  2023,
n. 1003 del 14 giugno 2023  n.  1010  del  22  giugno  2023  recanti:
«Ulteriori interventi urgenti di  protezione  civile  in  conseguenza
delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno  1°
maggio  2023,  hanno  colpito  il  territorio   delle   Province   di
Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,  di  Ferrara,  di  Ravenna,  di
Forli-Cesena e Rimini»; 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°  maggio   2023»,   con
particolare riferimento agli articoli 18 e 19; 
  Considerato che il citato art.  18  del  decreto-legge  n.  61/2023
prevede  espressamente,  tra  le  finalita'  dello  stanziamento  ivi
previsto, l'immediato avvio del  ricondizionamento  e  reintegro,  in
termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature  impiegate,  allo
scopo di ricostituire tempestivamente la  piena  capacita'  operativa
delle componenti e strutture operative del Servizio  nazionale  della
protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 recante:  «Disposizioni
urgenti per la ricostruzione  nei  territori  colpiti  dall'alluvione
verificatasi a far data dal 1° maggio 2023»; 
  Vista la nota della  Regione  Emilia-Romagna  prot.  658207  del  6
luglio 2023; 
  Ravvisata, tra l'altro, la necessita'  di  coordinare,  in  vigenza
dello stato  di  emergenza,  l'attuazione  degli  interventi  di  cui
all'art. 25, comma 2, lettera b) del decreto  legislativo  n.  1/2018
con gli interventi  finanziati  dal  PNRR,  investimento  2.1b,  gia'
programmati sui medesimi territori provinciali colpiti  dagli  eventi
calamitosi in rassegna e per i  quali  l'inizio  lavori  e'  previsto
entro il 15 aprile 2024; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Supporto tecnico ingegneristico 
 
  1. Al fine di garantire, in vigenza dello stato di emergenza e  per
le urgenti finalita' connesse al ripristino del reticolo  idrografico
danneggiato  dagli  eventi  calamitosi  in  rassegna,  le  necessarie
attivita' di coordinamento tra l'attuazione degli interventi  di  cui
all'art. 25, comma 2, lettera b) del decreto  legislativo  n.  1  del
2018 e gli interventi finanziati dal  PNRR,  investimento  M2C4.2.1b,
gia' programmati sui medesimi territori provinciali colpiti e  per  i
quali l'inizio lavori e' previsto  entro  il  15  aprile  2024,  puo'
essere attivato, ai sensi dell'art 9, comma 2  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il
supporto tecnico-ingegneristico nei confronti dell'Agenzia  regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione  civile  della  Regione
Emilia-Romagna, in qualita' di soggetto attuatore. Il supporto di cui
al periodo precedente e'  volto  a  provvedere  contestualmente  alla
conclusione degli interventi, anche in somma urgenza, attivati per il
ripristino dello  stato  dei  luoghi  nonche'  ad  un  riallineamento
progettuale e all'implementazione degli interventi PNRR nel  rispetto
delle vigenti scadenze. 
  2. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  il  Commissario
delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza della protezione civile  n.
992 dell'8 maggio 2023 puo' avvalersi, mediante apposite  convenzioni
stipulate  direttamente  con  la  societa'  Fintecna   del   supporto
tecnico-ingegneristico  di  quest'ultima  a  favore  della   predetta
Agenzia regionale per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile, nel limite massimo di euro 3.800.000,00. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al presente articolo, si provvede: (i) quanto a euro  3.000.000,00  a
valere sulle risorse del Fondo per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 44 del decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  come
rifinanziato dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,  n.
100; (ii) quanto a euro 800.000,00 a carico del bilancio dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. 
  4. A tal fine, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale  e
la protezione civile e'  autorizzata  a  trasferire  euro  800.000,00
sulla contabilita' speciale n. 6402 intestata  al  «Pres.  R.  Emilia
Rom. C.D. O. 992-2023» ed aperta presso la Banca d'Italia,  Tesoreria
dello Stato di Bologna. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione
di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1.