IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure
per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia
di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di
investimenti, istruzione e di sport, nonche' in materia di tutela del
lavoro e della sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie, il Ministro dell'universita' e della ricerca, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle
imprese e del made in Italy, il Ministro della difesa, il Ministro
per lo sport e i giovani, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro per la protezione civile e le politiche del
mare, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del
merito e il Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023
1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per
l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni
pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della
perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 e' anticipato al 1°
dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di
euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni
di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate
per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024
derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno
2023 ai sensi dell'articolo 23.