IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)  n.  2016/429  e
(UE) n.  2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE  e  2008/120/
CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e  (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio e gli atti delegati  o  di  esecuzione
adottati conformemente a tale regolamento riguardanti  la  produzione
biologica; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/279   della
Commissione del 22 febbraio 2021 recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento  (UE)  n.  2018/848  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto concerne i  controlli  e  le  altre  misure  che
garantiscono la tracciabilita'  e  la  conformita'  nella  produzione
biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2306  della  Commissione
del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) n.  2018/848  del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme  relative  ai  controlli
ufficiali delle partite  di  prodotti  biologici  e  di  prodotti  in
conversione destinati all'importazione nell'Unione e  al  certificato
di ispezione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2021/1165   della
Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo  di  taluni
prodotti  e  sostanze  nella  produzione  biologica  e  stabilisce  i
relativi elenchi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  152/2009  della   Commissione   e
successive modificazioni ed  integrazioni,  che  fissa  i  metodi  di
campionamento e di analisi per i controlli ufficiali  degli  alimenti
per gli animali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente  modificati  ed  al  successivo  regolamento  (UE)   n.
619/2011 della Commissione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22  settembre  2003  concernente  la  tracciabilita'  e
l'etichettatura  di   organismi   geneticamente   modificati   e   la
tracciabilita'  di  alimenti  e   mangimi   ottenuti   da   organismi
geneticamente modificati, nonche' recante  modifica  della  direttiva
2001/18/CE e la successiva raccomandazione della  Commissione  del  4
ottobre  2004  relativa  agli  orientamenti  tecnici  sui  metodi  di
campionamento  e  di  rilevazione   degli   organismi   geneticamente
modificati  e  dei  materiali  ottenuti  da  organismi  geneticamente
modificati  come  tali  o  contenuti  in  prodotti,  nel  quadro  del
regolamento (CE) n. 1830/2003 (2004/787/CE); 
  Vista la direttiva  2002/63/CE  dell'11  luglio  2002  relativa  ai
«Metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei  residui
di antiparassitari nei prodotti  alimentari  di  origine  vegetale  e
animale»; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127 recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021; 
  Visto il decreto  legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20  recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e  ai  sensi  dell'art.  2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170»; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022,  n.  173,  coordinato
con la legge  di  conversione  16  dicembre  2022,  n.  204,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con  il  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali  ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Vista la comunicazione (2022/C 467/02) della  Commissione  relativa
all'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.  2017/625  del  Parlamento
europeo e del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003, in  attuazione  della
direttiva 2002/63/CE dell'11  luglio  2002  relativa  ai  «Metodi  di
campionamento  ai  fini  del  controllo  ufficiale  dei  residui   di
antiparassitari  nei  prodotti  alimentari  di  origine  vegetale   e
animale»; 
  Visto il decreto ministeriale 29 ottobre  2010,  n.  16954  recante
«Disposizioni  per  l'individuazione  dei  requisiti   minimi   delle
procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare
in attuazione dei regolamenti  (CE)  n.  834/2007,  n.  889/2008,  n.
1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione  biologica
e l'etichettatura dei prodotti biologici»; 
  Visto il decreto  ministeriale  12  marzo  2014,  n.  2592  recante
«Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire
l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli  in  agricoltura
biologica ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n.  882  del  29
aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  2022,  n.  347507,  di
individuazione  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli   quale
autorita' di controllo competente per il settore biologico, ai  sensi
dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento  (UE)  n.  2017/625  per  i
controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti
in conversione destinati all'importazione nell'Unione; 
  Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» il  quale  istituisce  l'Agenzia
delle dogane, la quale concorre alla  sicurezza  e  alla  salute  dei
cittadini, controllando le merci in ingresso  nell'Unione  europea  e
contrastando i fenomeni criminali come contrabbando e contraffazione; 
  Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane  e  monopoli,  approvato
dal Comitato di gestione con la delibera n. 433 del 12 luglio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022  recante  «Delega  di
funzioni  per   taluni   atti   di   competenza   del   Ministro   al
Sottosegretario  di  Stato  sig.  Luigi  D'Eramo»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all'art. 1, comma 1
e' previsto che sono delegate  al  Sottosegretario  di  Stato,  Luigi
D'Eramo, le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica
e  ove  all'art.  1,  comma  2,   e'   previsto   che   al   medesimo
Sottosegretario e' delegata,  nell'ambito  delle  competenze  di  cui
all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive,
della qualita' agroalimentare, della pesca  e  dell'ippica  20  marzo
2023 che stabilisce la 'Frequenza dei controlli fisici sulle  partite
di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in
libera  pratica  determinata   in   base   alla   valutazione   della
probabilita' di non conformita'  alle  disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 2018/848 per l'anno 2023 e relativa decisione sulla partita'; 
  Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 requisiti generali per
la competenza dei laboratori di prova e di taratura; 
  Vista la norma UNI CEI  EN  ISO/IEC  17065:2012  valutazione  della
conformita' -  Requisiti  per  organismi  che  certificano  prodotti,
processi e servizi; 
  Considerato  che,  nell'ambito  dei  controlli  ufficiali  per   la
verifica della  conformita'  al  regolamento  (UE)  n.  2018/848,  il
campionamento e la successiva analisi mirano alla ricerca di sostanze
non ammesse ai sensi dell'art. 9, comma 3  del  regolamento  (UE)  n.
2018/848 che rientrano tra  le  sostanze  attive  i  fitosanitari,  i
concimi, gli ammendanti, i nutrienti, le materie prime  per  mangimi,
gli additivi per mangimi e alimenti, i  coadiuvanti  tecnologici  per
mangimi e alimenti, i prodotti per la pulizia e la disinfezione,  gli
ingredienti non biologici; 
  Ritenuto opportuno considerare tra le sostanze  non  ammesse  anche
gli OGM il  cui  utilizzo  e'  vietato  ai  sensi  dell'art.  11  del
regolamento (UE) n. 2018/848; 
  Considerato che il campionamento rappresenta un elemento di elevata
criticita'  che  puo'  condizionare  il  risultato  dell'analisi   di
laboratorio incidendo  in  misura  notevole  sull'attendibilita'  del
risultato stesso e dar luogo a conseguenti contestazioni; 
  Considerato che i campionamenti svolti dagli organismi di controllo
delegati ai sensi dell'art. 40 del regolamento (UE) n.  2018/848  per
la  verifica  di  conformita'  allo  stesso   regolamento   rientrano
nell'ambito dei controlli ufficiali; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, garantire che essi  siano  svolti  in
conformita' alle norme  unionali  e  nazionali  se  esistenti  e  ove
applicabili; 
  Considerata la  convenzione  quadro  tra  l'Agenzia  delle  accise,
dogane e monopoli e il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali, prot. Mipaaf 0149812 del 1° aprile 2022,  in  base  alla
quale  ADM  svolge  attivita'   di   controllo   sulle   importazioni
nell'Unione europea di prodotti biologici ed in conversione; 
  Ritenuto necessario riconoscere come campionamenti ufficiali quelli
svolti dall'Agenzia  delle  dogane  e  monopoli  quale  autorita'  di
controllo nell'ambito  dei  controlli  fisici  di  cui  all'art.  45,
paragrafo 5 del regolamento e dell'art. 6  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2306 volti a verificare il rispetto  delle  condizioni  e  delle
misure per l'importazione nell'Unione europea di prodotti biologici e
in conversione,  e  pertanto  garantire  che  essi  siano  svolti  in
conformita' alle norme  unionali  e  nazionali  se  esistenti  e  ove
applicabili; 
  Ritenuto necessario normare le attivita' di campionamento afferenti
in modo specifico ai controlli in materia di produzione biologica  ed
in particolare per il campionamento nella fase di campo; 
  Ritenuto opportuno integrare con  successivo  provvedimento,  sulla
base delle risultanze  di  approfondimenti  tecnico-scientifici,  gli
allegati del  presente  decreto  con  ulteriori  indicazioni  per  il
campionamento negli allevamenti, compresi  quelli  dell'acquacoltura,
nell'ambito dei controlli ufficiali; 
  Ritenuto opportuno prevedere norme specifiche per la redazione  del
verbale  di  campionamento  che  tenga  conto  delle  caratteristiche
particolari dei controlli ufficiali nella produzione biologica; 
  Ritenuto  opportuno,   nelle   more   dell'adozione   del   decreto
legislativo di cui all'art. 10, lettera d) della legge di delegazione
n. 127 del 4 agosto 2022, fornire una definizione di presenza di  una
sostanza non ammessa ai sensi degli articoli 28 e 29 del  regolamento
(UE) n. 2018/848 al fine di fornire indicazioni univoche ed  uniformi
agli operatori del settore,  compresi  i  laboratori  ufficiali,  gli
organismi di controllo e Agenzia delle dogane e monopoli; 
  Ritenuto  necessario,  nelle   more   dell'adozione   del   decreto
legislativo di cui all'art. 10, lettera d) della legge di delegazione
n. 127  del  4  agosto  2022,  stabilire  norme  transitorie  per  la
designazione dei laboratori ufficiali; 
  Sentito  il  tavolo  tecnico  per  l'agricoltura  biologica   nella
riunione del 1° marzo 2023; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e  Bolzano
nella seduta del 21 settembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. I metodi di campionamento utilizzati nel contesto dei  controlli
ufficiali per la verifica  di  conformita'  al  regolamento  (UE)  n.
2018/848, di seguito regolamento,  sono  svolti  nel  rispetto  delle
norme unionali, qualora presenti e applicabili. 
  2. Il presente decreto si  applica  ai  controlli  di  laboratorio,
cosi' come definiti in questo decreto, effettuati: 
    a) dagli organismi di controllo delegati ai  sensi  dell'art.  40
del regolamento e della normativa nazionale pertinente, sui  campioni
prelevati  ai  sensi  dell'art.  38,  paragrafo  4,  lettera  c)  del
regolamento e/o nell'ambito dell'indagine ufficiale di  cui  all'art.
29 e 41 dello stesso regolamento e dei relativi regolamenti  delegati
ed esecutivi; 
    b) dall'Agenzia  delle  dogane  e  monopoli  quale  autorita'  di
controllo nell'ambito  dei  controlli  fisici  di  cui  all'art.  45,
paragrafo 5 del regolamento e dell'art. 6  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2306, volti a verificare il rispetto delle  condizioni  e  delle
misure per l'importazione nell'Unione europea di prodotti biologici e
in conversione.