IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/ CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e gli atti delegati o di esecuzione adottati conformemente a tale regolamento riguardanti la produzione biologica; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilita' e la conformita' nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali; Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ed al successivo regolamento (UE) n. 619/2011 della Commissione; Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilita' e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilita' di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva 2001/18/CE e la successiva raccomandazione della Commissione del 4 ottobre 2004 relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 (2004/787/CE); Vista la direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai «Metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale»; Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Vista la comunicazione (2022/C 467/02) della Commissione relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003, in attuazione della direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai «Metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale»; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2010, n. 16954 recante «Disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 recante «Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507, di individuazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorita' di controllo competente per il settore biologico, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/625 per i controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione; Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale istituisce l'Agenzia delle dogane, la quale concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando e contraffazione; Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane e monopoli, approvato dal Comitato di gestione con la delibera n. 433 del 12 luglio 2021; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022 recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all'art. 1, comma 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, Luigi D'Eramo, le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e ove all'art. 1, comma 2, e' previsto che al medesimo Sottosegretario e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti; Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica 20 marzo 2023 che stabilisce la 'Frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica determinata in base alla valutazione della probabilita' di non conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848 per l'anno 2023 e relativa decisione sulla partita'; Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura; Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 valutazione della conformita' - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi; Considerato che, nell'ambito dei controlli ufficiali per la verifica della conformita' al regolamento (UE) n. 2018/848, il campionamento e la successiva analisi mirano alla ricerca di sostanze non ammesse ai sensi dell'art. 9, comma 3 del regolamento (UE) n. 2018/848 che rientrano tra le sostanze attive i fitosanitari, i concimi, gli ammendanti, i nutrienti, le materie prime per mangimi, gli additivi per mangimi e alimenti, i coadiuvanti tecnologici per mangimi e alimenti, i prodotti per la pulizia e la disinfezione, gli ingredienti non biologici; Ritenuto opportuno considerare tra le sostanze non ammesse anche gli OGM il cui utilizzo e' vietato ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 2018/848; Considerato che il campionamento rappresenta un elemento di elevata criticita' che puo' condizionare il risultato dell'analisi di laboratorio incidendo in misura notevole sull'attendibilita' del risultato stesso e dar luogo a conseguenti contestazioni; Considerato che i campionamenti svolti dagli organismi di controllo delegati ai sensi dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 2018/848 per la verifica di conformita' allo stesso regolamento rientrano nell'ambito dei controlli ufficiali; Ritenuto opportuno, pertanto, garantire che essi siano svolti in conformita' alle norme unionali e nazionali se esistenti e ove applicabili; Considerata la convenzione quadro tra l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prot. Mipaaf 0149812 del 1° aprile 2022, in base alla quale ADM svolge attivita' di controllo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti biologici ed in conversione; Ritenuto necessario riconoscere come campionamenti ufficiali quelli svolti dall'Agenzia delle dogane e monopoli quale autorita' di controllo nell'ambito dei controlli fisici di cui all'art. 45, paragrafo 5 del regolamento e dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 2021/2306 volti a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione nell'Unione europea di prodotti biologici e in conversione, e pertanto garantire che essi siano svolti in conformita' alle norme unionali e nazionali se esistenti e ove applicabili; Ritenuto necessario normare le attivita' di campionamento afferenti in modo specifico ai controlli in materia di produzione biologica ed in particolare per il campionamento nella fase di campo; Ritenuto opportuno integrare con successivo provvedimento, sulla base delle risultanze di approfondimenti tecnico-scientifici, gli allegati del presente decreto con ulteriori indicazioni per il campionamento negli allevamenti, compresi quelli dell'acquacoltura, nell'ambito dei controlli ufficiali; Ritenuto opportuno prevedere norme specifiche per la redazione del verbale di campionamento che tenga conto delle caratteristiche particolari dei controlli ufficiali nella produzione biologica; Ritenuto opportuno, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022, fornire una definizione di presenza di una sostanza non ammessa ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 2018/848 al fine di fornire indicazioni univoche ed uniformi agli operatori del settore, compresi i laboratori ufficiali, gli organismi di controllo e Agenzia delle dogane e monopoli; Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022, stabilire norme transitorie per la designazione dei laboratori ufficiali; Sentito il tavolo tecnico per l'agricoltura biologica nella riunione del 1° marzo 2023; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. I metodi di campionamento utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali per la verifica di conformita' al regolamento (UE) n. 2018/848, di seguito regolamento, sono svolti nel rispetto delle norme unionali, qualora presenti e applicabili. 2. Il presente decreto si applica ai controlli di laboratorio, cosi' come definiti in questo decreto, effettuati: a) dagli organismi di controllo delegati ai sensi dell'art. 40 del regolamento e della normativa nazionale pertinente, sui campioni prelevati ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, lettera c) del regolamento e/o nell'ambito dell'indagine ufficiale di cui all'art. 29 e 41 dello stesso regolamento e dei relativi regolamenti delegati ed esecutivi; b) dall'Agenzia delle dogane e monopoli quale autorita' di controllo nell'ambito dei controlli fisici di cui all'art. 45, paragrafo 5 del regolamento e dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 2021/2306, volti a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione nell'Unione europea di prodotti biologici e in conversione.