IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e, in
particolare,  l'art.  5,  comma  2  che  attribuisce   al   Ministero
dell'ambiente la  competenza  ad  individuare  le  zone  d'importanza
naturalistica nazionale ed  internazionale  su  cui  potranno  essere
costituiti parchi e riserve naturali; 
  Visto la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree  protette»,  e,  in  particolare,  l'art.  1  che  definisce  le
finalita' e l'ambito di applicazione della legge; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in
materia di parchi naturali e riserve  statali,  marine  e  terrestri,
attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica», come modificato  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, e
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022,
n. 109; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale l'on. Gilberto  Pichetto  Fratin  e'  nominato  Ministro
della transizione ecologica; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4, con il quale  il  Ministero
della transizione ecologica  assume  la  denominazione  di  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2022,
con il quale l'on. Gilberto  Pichetto  Fratin  e'  nominato  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Visto l'art. 34, comma 1, lettera f-ter)  della  legge  6  dicembre
1991, n. 394,  che  prevede  l'istituzione  del  Parco  nazionale  di
Portofino, comprendente la gia' istituita  area  marina  protetta  di
Portofino; 
  Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  che
attribuisce al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica
la potesta' di individuare la perimetrazione provvisoria dei  parchi,
previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi
conoscitivi  e  tecnico-scientifici  disponibili  presso  i   servizi
tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni; 
  Visto l'art. 77, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c)  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo  nazionale  i  compiti  e  le
funzioni in materia di parchi naturali attribuiti  allo  Stato  dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Visto il ricorso presentato al Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio, numero di registro generale 2541 del 2021, integrato da
motivi aggiunti, proposto dall'Associazione internazionale «Amici del
Monte di Portofino», Onlus Associazione verdi ambiente e  societa'  -
V.A.S., in persona del legale rappresentante pro  tempore,  relativo,
principalmente,   al   mancato   perfezionamento   del   procedimento
istitutivo  del  Parco   nazionale   di   Portofino,   previsto   con
l'inserimento della lettera f-ter) al  comma  1  dell'art.  34  della
legge n. 394/1991 ad opera dell'art. 1, comma 1116 della legge n. 205
del 27 dicembre 2017; 
  Vista la sentenza del TAR Lazio n. 7694/2021 del 28 giugno 2021 con
la quale e' stato ordinato al Ministero della  transizione  ecologica
«di provvedere nel termine di trenta giorni  dalla  comunicazione  in
via amministrativa della presente sentenza o dalla sua  notifica,  se
anteriore, alla delimitazione  provvisoria  del  Parco  nazionale  di
Portofino, ai sensi dell'art. 34, comma 3 della legge citata, nonche'
all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a  garantire  la
conservazione dello stato dei luoghi»; 
  Visto il proprio decreto n. 332 del 6 agosto 2021 con il  quale  si
e'  provveduto  all'adozione  della  perimetrazione  e   zonizzazione
provvisorie  ed  alla  individuazione  delle   relative   misure   di
salvaguardia del Parco nazionale  di  Portofino,  in  ottemperanza  a
quanto previsto dalla sentenza del TAR  Lazio  n.  7694/2021  del  28
giugno 2021, nei termini stabiliti dalla sentenza stessa; 
  Visto il proprio  decreto  n.  434  del  27  ottobre  2021  recante
«Costituzione  del  Comitato  di  gestione  provvisoria   del   Parco
nazionale di Portofino ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro
della transizione ecologica 6 agosto 2021, n. 332», con il  quale  e'
stato  istituito  il  Comitato  di  gestione  provvisoria  del  Parco
nazionale di Portofino; 
  Viste le richieste della Regione Liguria  pervenute  con  note  del
presidente prot. n. 389710 del 17  maggio  2023,  n.  1137362  del  4
agosto 2023 e n. 1332766 del 26 settembre 2023; 
  Vista in particolare la richiesta della Regione Liguria  da  ultima
pervenuta in data 26 settembre u.s. prot. n. 1332766 con la quale  e'
stata  formulata  una  proposta  di  perimetrazione  provvisoria  che
include altresi' una zona contigua relativa a porzioni del territorio
dei Comuni di Santa Margherita Ligure, Camogli e Rapallo; 
  Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, commi 1,
2 e 3 della legge n. 394/1991, e'  consentita  l'istituzione  di  una
zona contigua solo  successivamente  all'istituzione  definitiva  del
parco nazionale e che pertanto non sussistono le condizioni di  legge
per prevederla allo stato attuale; 
  Considerato che, ai fini dell'istituzione di un parco nazionale  e'
richiesta l'intesa della regione interessata ai  sensi  dell'art.  2,
comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426; 
  Considerato che, nelle  more  della  definizione  del  procedimento
istituivo del parco nazionale e del raggiungimento dell'intesa con la
Regione Liguria, con le note sopra  richiamate  il  presidente  della
regione in parola ha espresso e confermato la volonta'  di  pervenire
ad una nuova perimetrazione provvisoria del parco nazionale; 
  Considerato  che  l'area  di  Portofino   costituisce   un   unicum
territoriale, anche per precipue caratteristiche socio-economiche; 
  Ritenuto di poter applicare alla perimetrazione provvisoria di  cui
al presente  decreto  la  pertinente  zonazione  come  inclusa  nella
proposta trasmessa dal presidente  della  Regione  Liguria  con  nota
prot. n. 389710 del 17 maggio 2023; 
  Considerato che la perimetrazione  e  la  zonizzazione  provvisorie
restano in vigore sino all'istituzione definitiva del parco nazionale
che dovra' essere effettuata ai sensi  dell'art.  8,  comma  1  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Preso atto che l'art. 34, comma 1, lettera  f-ter)  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394, prevede che l'istituzione mediante decreto del
Presidente della Repubblica del  Parco  nazionale  di  Portofino,  ai
sensi  dell'art.  8,  comma  1  della  citata  legge  quadro,  dovra'
comprendere nella perimetrazione definitiva la  gia'  istituita  area
protetta marina di Portofino; 
  Considerato che l'area marina protetta di Portofino, istituita  con
decreto  26  aprile  1999  «Istituzione  dell'area  naturale   marina
protetta denominata Portofino» e' gia', a tutti gli effetti, inserita
nel sistema delle aree  protette  nazionali  e  la  sua  gestione  e'
affidata ad un apposito Consorzio, di cui al decreto 22 giugno  1999,
che  opera  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  regolamento  di
esecuzione  e  organizzazione  di  cui  al  decreto  1°  luglio  2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2008; 
  Valutato pertanto che la tutela e conservazione della  porzione  di
ambiente marino ricompreso nell'area marina protetta di Portofino  e'
gia' assicurata dalla  struttura  di  governance  sopra  descritta  e
pertanto non necessita di  ulteriori  misure  di  salvaguardia  e  di
perimetrazioni provvisorie; 
  Ritenuto quindi, in considerazione della piena funzionalita'  della
sopra descritta area marina protetta di Portofino, di poter  rinviare
l'inserimento della stessa nel Parco nazionale alla definizione della
perimetrazione  e  zonizzazione   definitiva   dello   stesso   parco
nazionale, da elaborarsi ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge  6
dicembre 1991, n. 394; 
  Considerato che e' possibile condividere la proposta della  Regione
Liguria da  ultimo  formulata  con  nota  prot.  n.  1332766  del  26
settembre u.s., ad esclusione  di  quanto  concerne  la  proposta  di
includere un'area contigua; 
  Vista  la  nota  prot.  22138  del  5  ottobre  2023  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica  con  la  quale  e'  stato
trasmesso al presidente della Regione Liguria lo schema di decreto di
perimetrazione provvisoria del Parco  nazionale  di  Portofino  e  la
relativa cartografia; 
  Vista la nota prot. 160098 del 6 ottobre 2023 del presidente  della
Regione Liguria con la quale si e' espressa piena condivisione  dello
schema di decreto di perimetrazione provvisoria del  Parco  nazionale
di Portofino; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Perimetrazione provvisoria 
 
  1. Il territorio  delimitato,  come  evidenziato  alla  planimetria
riportata  nell'allegato  A  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, e' individuato come zona d'importanza naturalistica
e costituisce delimitazione provvisoria, ai sensi dell'art. 34, comma
3 del Parco nazionale di Portofino  di  cui  all'art.  34,  comma  1,
lettera f-ter) della legge 6 dicembre 1991, n. 394.