IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e, in
particolare, l'art. 5, comma 2 che attribuisce al Ministero
dell'ambiente la competenza ad individuare le zone d'importanza
naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere
costituiti parchi e riserve naturali;
Visto la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette», e, in particolare, l'art. 1 che definisce le
finalita' e l'ambito di applicazione della legge;
Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in
materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri,
attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica», come modificato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, e
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022,
n. 109;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro
della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4, con il quale il Ministero
della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022,
con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto l'art. 34, comma 1, lettera f-ter) della legge 6 dicembre
1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale di
Portofino, comprendente la gia' istituita area marina protetta di
Portofino;
Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che
attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
la potesta' di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi,
previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi
conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi
tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni;
Visto l'art. 77, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) della legge 15
marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio, numero di registro generale 2541 del 2021, integrato da
motivi aggiunti, proposto dall'Associazione internazionale «Amici del
Monte di Portofino», Onlus Associazione verdi ambiente e societa' -
V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, relativo,
principalmente, al mancato perfezionamento del procedimento
istitutivo del Parco nazionale di Portofino, previsto con
l'inserimento della lettera f-ter) al comma 1 dell'art. 34 della
legge n. 394/1991 ad opera dell'art. 1, comma 1116 della legge n. 205
del 27 dicembre 2017;
Vista la sentenza del TAR Lazio n. 7694/2021 del 28 giugno 2021 con
la quale e' stato ordinato al Ministero della transizione ecologica
«di provvedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in
via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se
anteriore, alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale di
Portofino, ai sensi dell'art. 34, comma 3 della legge citata, nonche'
all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la
conservazione dello stato dei luoghi»;
Visto il proprio decreto n. 332 del 6 agosto 2021 con il quale si
e' provveduto all'adozione della perimetrazione e zonizzazione
provvisorie ed alla individuazione delle relative misure di
salvaguardia del Parco nazionale di Portofino, in ottemperanza a
quanto previsto dalla sentenza del TAR Lazio n. 7694/2021 del 28
giugno 2021, nei termini stabiliti dalla sentenza stessa;
Visto il proprio decreto n. 434 del 27 ottobre 2021 recante
«Costituzione del Comitato di gestione provvisoria del Parco
nazionale di Portofino ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro
della transizione ecologica 6 agosto 2021, n. 332», con il quale e'
stato istituito il Comitato di gestione provvisoria del Parco
nazionale di Portofino;
Viste le richieste della Regione Liguria pervenute con note del
presidente prot. n. 389710 del 17 maggio 2023, n. 1137362 del 4
agosto 2023 e n. 1332766 del 26 settembre 2023;
Vista in particolare la richiesta della Regione Liguria da ultima
pervenuta in data 26 settembre u.s. prot. n. 1332766 con la quale e'
stata formulata una proposta di perimetrazione provvisoria che
include altresi' una zona contigua relativa a porzioni del territorio
dei Comuni di Santa Margherita Ligure, Camogli e Rapallo;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, commi 1,
2 e 3 della legge n. 394/1991, e' consentita l'istituzione di una
zona contigua solo successivamente all'istituzione definitiva del
parco nazionale e che pertanto non sussistono le condizioni di legge
per prevederla allo stato attuale;
Considerato che, ai fini dell'istituzione di un parco nazionale e'
richiesta l'intesa della regione interessata ai sensi dell'art. 2,
comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Considerato che, nelle more della definizione del procedimento
istituivo del parco nazionale e del raggiungimento dell'intesa con la
Regione Liguria, con le note sopra richiamate il presidente della
regione in parola ha espresso e confermato la volonta' di pervenire
ad una nuova perimetrazione provvisoria del parco nazionale;
Considerato che l'area di Portofino costituisce un unicum
territoriale, anche per precipue caratteristiche socio-economiche;
Ritenuto di poter applicare alla perimetrazione provvisoria di cui
al presente decreto la pertinente zonazione come inclusa nella
proposta trasmessa dal presidente della Regione Liguria con nota
prot. n. 389710 del 17 maggio 2023;
Considerato che la perimetrazione e la zonizzazione provvisorie
restano in vigore sino all'istituzione definitiva del parco nazionale
che dovra' essere effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 1 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Preso atto che l'art. 34, comma 1, lettera f-ter) della legge 6
dicembre 1991, n. 394, prevede che l'istituzione mediante decreto del
Presidente della Repubblica del Parco nazionale di Portofino, ai
sensi dell'art. 8, comma 1 della citata legge quadro, dovra'
comprendere nella perimetrazione definitiva la gia' istituita area
protetta marina di Portofino;
Considerato che l'area marina protetta di Portofino, istituita con
decreto 26 aprile 1999 «Istituzione dell'area naturale marina
protetta denominata Portofino» e' gia', a tutti gli effetti, inserita
nel sistema delle aree protette nazionali e la sua gestione e'
affidata ad un apposito Consorzio, di cui al decreto 22 giugno 1999,
che opera nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di
esecuzione e organizzazione di cui al decreto 1° luglio 2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2008;
Valutato pertanto che la tutela e conservazione della porzione di
ambiente marino ricompreso nell'area marina protetta di Portofino e'
gia' assicurata dalla struttura di governance sopra descritta e
pertanto non necessita di ulteriori misure di salvaguardia e di
perimetrazioni provvisorie;
Ritenuto quindi, in considerazione della piena funzionalita' della
sopra descritta area marina protetta di Portofino, di poter rinviare
l'inserimento della stessa nel Parco nazionale alla definizione della
perimetrazione e zonizzazione definitiva dello stesso parco
nazionale, da elaborarsi ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 6
dicembre 1991, n. 394;
Considerato che e' possibile condividere la proposta della Regione
Liguria da ultimo formulata con nota prot. n. 1332766 del 26
settembre u.s., ad esclusione di quanto concerne la proposta di
includere un'area contigua;
Vista la nota prot. 22138 del 5 ottobre 2023 del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica con la quale e' stato
trasmesso al presidente della Regione Liguria lo schema di decreto di
perimetrazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino e la
relativa cartografia;
Vista la nota prot. 160098 del 6 ottobre 2023 del presidente della
Regione Liguria con la quale si e' espressa piena condivisione dello
schema di decreto di perimetrazione provvisoria del Parco nazionale
di Portofino;
Decreta:
Art. 1
Perimetrazione provvisoria
1. Il territorio delimitato, come evidenziato alla planimetria
riportata nell'allegato A che costituisce parte integrante del
presente decreto, e' individuato come zona d'importanza naturalistica
e costituisce delimitazione provvisoria, ai sensi dell'art. 34, comma
3 del Parco nazionale di Portofino di cui all'art. 34, comma 1,
lettera f-ter) della legge 6 dicembre 1991, n. 394.