IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in  materia
di riorganizzazione  dell'Associazione  italiana  della  Croce  rossa
(CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visti, in particolare,  i  seguenti  articoli  del  citato  decreto
legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni: 
    a) l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le  funzioni  esercitate
dall'Associazione italiana della  Croce  rossa  siano  trasferite,  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, alla  costituenda  Associazione  della
Croce rossa italiana (associazione); 
    b) l'art. 2, comma 1, che  dispone  che  la  CRI  sia  riordinata
secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n.  178  del
2012 e dal 1° gennaio 2016, fino alla data  della  sua  liquidazione,
assuma  la  denominazione  di  «Ente  strumentale  alla  Croce  rossa
italiana» (ente); 
    c) l'art. 2, comma 5,  che  stabilisce  che  il  finanziamento  a
carico  del  bilancio  dello  Stato   sia   attribuito   all'ente   e
all'associazione con decreti del Ministro della salute, del  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della  difesa,  ciascuno
in  relazione  alle  proprie  competenze,  ripartendole  tra  ente  e
associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi
affidati, senza determinare nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica; 
    d) l'art. 6, comma 2, in materia di personale dell'ente; 
    e) l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia  di  mobilita'  del
personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma
2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,  n.  11,  al  personale
risultante eccedentario rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo; 
    f) l'art. 6, comma 7, che stabilisce che gli enti  e  le  aziende
del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni  sottoposte  ai
piani di rientro dai deficit sanitari e  ai  programmi  operativi  in
prosecuzione degli stessi, assumano, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica  e  con  trasferimento  delle  relative  risorse,
mediante procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero e
ad  esaurimento,  il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
indeterminato della CRI e quindi dell'ente con  funzioni  di  autista
soccorritore e autisti soccorritori senior,  limitatamente  a  coloro
che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti
medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali  assunzioni
sono disposte senza apportare nuovi o  maggiori  oneri  alla  finanza
pubblica in quanto finanziate con  il  trasferimento  delle  relative
risorse occorrenti al trattamento economico  del  personale  assunto,
derivanti  dalla  quota  di  finanziamento  del  Servizio   sanitario
nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'ente; 
    g) l'art. 7, comma 1, che assegna al Ministero  della  salute  e,
per quanto di competenza, al Ministero  della  difesa,  la  vigilanza
sull'ente; 
    h) l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo,  dall'art.  16,
comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone,  fra
l'altro, quanto segue: 
      dal 1° gennaio 2018 l'ente e' posto in  liquidazione  ai  sensi
del Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve  le
specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2; 
      alla conclusione della liquidazione i beni  mobili  e  immobili
rimasti di proprieta' dell'ente sono trasferiti all'associazione  che
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi; 
      il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione  di
tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale
individuato, con la  procedura  di  cui  al  medesimo  comma  2,  con
provvedimento del presidente dell'ente nell'ambito del contingente di
personale gia' individuato dallo stesso presidente quale propedeutico
alla gestione liquidatoria; 
      per il  personale  dedicato  alla  gestione  liquidatoria,  pur
assegnato ad altra amministrazione, il termine del  1°  aprile  2018,
operante per il trasferimento anche  in  sovrannumero  e  contestuale
trasferimento delle risorse finanziarie ad altra  amministrazione  ai
sensi del medesimo comma 2, e'  differito  fino  a  dichiarazione  di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore; 
      il personale dell'ente, ad eccezione di quello funzionale  alle
attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove  non  assunto
alla data del 1° gennaio  2018  dall'associazione,  e'  collocato  in
disponibilita' ai sensi del comma 7, dell'art. 33 e dell'art. 34, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto  il  decreto-legge  29  dicembre  2022,   n.   198,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,  convertito
con modificazioni  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  ed  in
particolare l'art. 4,  comma  2,  secondo  il  quale  il  commissario
liquidatore e il comitato di sorveglianza  dell'ESACRI  «da  nominare
con decreto del Ministro della salute, restano in  carica  fino  alla
fine della liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024»; 
  Visti i decreti del Ministro della salute del 7 aprile 2023  e  del
19 giugno 2023 di nomina,  rispettivamente,  del  commissario  e  sub
commissario e del comitato di sorveglianza dell'ente strumentale alla
Croce rossa italiana; 
  Visto l'art. 16, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.  148  del
2017, che ha previsto  la  ricollocazione  del  personale  dipendente
dall'Associazione della Croce rossa italiana,  appartenente  all'area
professionale  e  medica  e  risultante  eccedentario   rispetto   al
fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, del
citato decreto legislativo n. 178 del 2012; 
  Visto l'art. 8-bis, del citato  decreto  legislativo  n.  178/2012,
introdotto dall'art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178,  recante:  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il  triennio  2021-2023»,
che dispone quanto segue: 
    a  decorrere  dall'anno  2021,  le  competenze  in   materia   di
assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui
al suddetto decreto legislativo sono trasferite  al  Ministero  della
salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a
decorrere dall'anno 2021, nello stato  di  previsione  del  Ministero
della salute e' istituito un  apposito  Fondo  per  il  finanziamento
annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194,00 e
il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre lo Stato e' ridotto di 117.130.194 euro; 
    a decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in  materia  di
definizione  e  sottoscrizione  delle  convenzioni  fra  lo  Stato  e
l'associazione, previste dall'art. 8 del decreto legislativo  n.  178
del 2012, sono riservate al Ministero della  salute  e  al  Ministero
della  difesa.  Il  decreto  di  assegnazione  delle  risorse  e   la
convenzione con l'associazione di cui al  citato  art.  8,  comma  2,
possono disporre per un periodo massimo di tre anni; 
    al fine di  consentire  una  corretta  gestione  di  cassa  e  di
favorire   la   tempestivita'   dei   pagamenti    delle    pubbliche
amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione
delle  risorse  e  della   sottoscrizione   della   convenzione   con
l'associazione, il Ministero della salute e' autorizzato a  concedere
anticipazioni di cassa alla associazione, all'ente  strumentale  alla
Croce rossa italiana in liquidazione  coatta  amministrativa  e  alle
regioni a valere sul finanziamento stabilito dal decreto  legislativo
n. 178 del 2012 e nella misura massima dell'80 per cento della  quota
assegnata a ciascuno dei citati enti  dall'ultimo  decreto  adottato.
Sono in ogni caso  autorizzati  in  sede  di  conguaglio  recuperi  e
compensazioni a carico delle somme a qualsiasi  titolo  spettanti  ai
citati  enti,  anche  per  gli  esercizi  successivi,  che  dovessero
rendersi eventualmente necessari; 
    a  seguito  della  ricognizione,   effettuata   dal   commissario
liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entita' dei
trattamenti economici relativi al personale di cui all'art. 8,  comma
2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con uno o piu' decreti il
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, determina il valore del finanziamento  destinato  alla
copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attivita'
propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui  al  citato  art.  8,
comma  2,  trasferito  ad  amministrazioni  diverse  dagli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente  riduzione
del Fondo di cui al comma 1, dell'art. 8-bis e  l'attribuzione  delle
relative risorse alle amministrazioni di destinazione  del  personale
medesimo; 
  Visto l'art. 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
quale dispone che, al fine di garantire il  trasferimento  agli  enti
previdenziali competenti delle risorse necessarie  per  il  pagamento
del trattamento di fine rapporto e di  fine  servizio  del  personale
destinatario delle procedure di  mobilita'  di  cui  all'art.  6  del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono  trasferiti  agli
enti indicati nella tabella  di  cui  all'allegato  G,  annesso  alla
suddetta legge di bilancio, gli importi ivi indicati,  a  valere  sul
finanziamento di cui al citato decreto legislativo n. 178  del  2012,
per  gli  anni  ivi  indicati.   Conseguentemente,   il   commissario
liquidatore e' autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo
stato passivo; 
  Visto l'art. 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge  29  dicembre
2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla  legge  24  febbraio
2023, n. 14, laddove si dispone testualmente  che:  «nell'anno  2023,
all'ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta
amministrativa sono trasferite le  quote  accantonate  dal  Ministero
della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11 e
nell'esercizio finanziario 2022, per euro 5.289.695,32, e la  residua
somma di euro 304.072,44, a valere sul finanziamento di cui al  comma
1 dell'art. 8-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.  178,
per l'anno 2023, per la copertura dei costi derivanti  dal  pagamento
del trattamento di fine rapporto e di fine  servizio,  maturato  alla
data del 31 dicembre 2017, del personale  funzionale  alle  attivita'
propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'art. 8, comma  2,
del decreto legislativo n. 178 del 2012 e determinato a seguito della
ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il  medesimo
fine  il  commissario  liquidatore  e'  autorizzato   ad   utilizzare
l'importo residuo del finanziamento, gia' erogato per il  trattamento
economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare  i
corrispondenti vincoli apposti sui fondi  di  cassa  della  procedura
liquidatoria»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2022, di ripartizione  in  capitoli  delle  unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, che  prevede  al
capitolo 3454 della tabella 15 dello stato di previsione della  spesa
del Ministero della salute, la somma di  euro  110.661.329,00  «Fondo
destinato al finanziamento della Croce rossa italiana»; 
  Considerato  pertanto  che,  per  quanto  stabilito  dalle   citate
disposizioni,  il  livello  complessivo  del  finanziamento  per   le
finalita' del citato decreto legislativo n. 178 del  2012,  non  puo'
superare il finanziamento stabilito dall'art.  8-bis,  comma  1,  del
medesimo decreto legislativo, e che a valere  su  tale  finanziamento
trovano copertura: 
    gli oneri  derivanti  dal  trattamento  economico  del  personale
obbligatoriamente  trasferito  agli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale; 
    gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale  gia'
funzionale alle attivita' propedeutiche alla  gestione  liquidatoria,
dal  1°  gennaio  2018  funzionale  alla  gestione  liquidatoria,  in
servizio presso l'ente fino alla dichiarazione di cessata necessita',
anche se trasferito ad altra amministrazione unitamente  al  relativo
finanziamento; 
    gli oneri relativi al  personale  eventualmente  non  ricollocato
presso altre pubbliche amministrazioni entro il 31  dicembre  2017  e
posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001,  limitatamente  a  quanto  stabilito  ai
sensi dell'art. 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo; 
    il  finanziamento  delle  convenzioni   da   sottoscriversi   con
l'Associazione Croce rossa italiana ai sensi dell'art.  8-bis,  comma
1, del suddetto decreto legislativo n. 178 del 2012; 
    le risorse da trasferire agli enti  previdenziali  per  gli  anni
2021,  2022  e  2023,  cosi'  come  indicato  nella  tabella  di  cui
all'allegato G, annesso alla legge n. 178 del 2020, necessarie per il
pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio per  il
personale destinatario delle procedure di mobilita' di cui all'art. 6
del decreto legislativo n. 178 del 2012; 
    gli  oneri  relativi  alla  copertura  dei  costi  derivanti  dal
pagamento del trattamento  di  fine  rapporto  e  di  fine  servizio,
maturato alla data del 31 dicembre 2017, per il personale  funzionale
alle attivita' propedeutiche  alla  gestione  liquidatoria  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  29  dicembre  2022,
convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; 
  Visti i decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze
del 14 settembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre
2018, n. 238),  del  14  novembre  2019  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290), del 6  agosto  2020  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248), il decreto  emanato
dal Ministero della salute  del  17  maggio  2021  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2021, n. 167) ed il decreto emanato  dal
Ministero  della  salute  dell'8  agosto  2022  con  i  quali  si  e'
provveduto a ripartire fra  gli  enti  interessati  il  finanziamento
rispettivamente per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; 
  Vista la Convenzione sottoscritta  in  data  26  ottobre  2022  fra
l'Associazione della Croce  rossa  italiana  ed  il  Ministero  della
salute, che ha stabilito un finanziamento pari a  euro  65.289.500,70
ammessa alla registrazione presso la Corte dei conti con il  n.  2987
del 28 novembre 2022; 
  Visto il provvedimento del commissario liquidatore n. 6 del 2 marzo
2023, avente ad oggetto l'approvazione del piano di riparto elaborato
ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'art. 6, comma 7-bis, e  dell'art.
8 del decreto legislativo n. 178 del 2012 e  ai  sensi  dell'art.  1,
commi 485 e 487, della legge n. 178  del  2020,  trasmesso  a  questa
amministrazione con nota ESACRI 1433 del 7 marzo 2023; 
  Visto il parere favorevole sul provvedimento commissariale espresso
dal comitato di sorveglianza nel verbale n. 3 del 3 marzo 2023; 
  Vista la nota ESACRI 3574 del 28 luglio 2023,  trasmessa  a  questa
amministrazione, con cui  il  commissario  liquidatore,  dott.  Marco
Mattei, ha comunicato la ratifica del  provvedimento  del  precedente
commissario liquidatore, dott.ssa Patrizia Ravaioli, n. 6 del 2 marzo
2023, avente ad oggetto l'approvazione del suddetto piano di riparto; 
  Visto il parere favorevole sul citato  provvedimento  commissariale
espresso dal nuovo comitato di sorveglianza nel verbale n. 5  del  24
luglio 2023, di ratifica del  parere  favorevole  gia'  espresso  nel
citato verbale n. 3 del 3 marzo 2023; 
  Vista la nota pervenuta dall'ente del  20  marzo  2023,  avente  ad
oggetto chiarimenti in merito al piano di riparto  relativo  all'anno
2023, elaborato ai sensi dell'art. 2, comma  5,  dell'art.  6,  comma
7-bis e dell'art. 8 e 8-bis  del  decreto  legislativo  n.  178/2012,
trasmessa a questa amministrazione con nota ESACRI prot. 1627/2023; 
  Vista la nota pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze
prot. MEF-RGS n. 164104 del 5  giugno  2023  che,  per  l'anno  2023,
riconosce  la  compensazione  della  somma  da  finanziare   all'ente
strumentale  alla  Croce  rossa  italiana  per  l'importo   di   euro
2.760.804,81, riservando il recupero  dell'importo  residuo,  pari  a
euro 139.821,31, mediante compensazione in sede di riparto del citato
Fondo per l'anno 2024; 
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8-bis,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 178 del 2012, il commissario liquidatore ha effettuato
la ricognizione delle amministrazioni di destinazione e  dell'entita'
dei trattamenti economici relativi al personale di  cui  all'art.  8,
comma  2,  del  predetto  decreto  legislativo,  il  cui  valore   e'
determinato con uno o piu'  decreti  del  Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Tenuto conto  della  nota  prot.  CRI  n.  2023/04006/CN/U  del  17
febbraio 2023, con cui l'Associazione della Croce rossa  italiana  ha
avanzato richiesta formale volta ad ottenere l'anticipazione di cassa
ai sensi  dell'art.  8-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 26 aprile  2023  che
accorda tale anticipazione, registrato presso la Corte dei  conti  in
data 31 maggio 2023, n. 1745; 
  Vista la proposta di convenzione pervenuta  dall'associazione,  con
nota  prot.  2023/22080/CN/U  dell'11  agosto  2023,  che  quantifica
l'importo del finanziamento in euro 68.194.500,00; 
  Considerato lo stanziamento complessivamente presente sul Fondo per
l'anno 2023, pari ad euro 110.661.329,00 per le finalita' di  cui  al
decreto legislativo n. 178/2012, di cui alla tabella 15  del  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022,  al
netto della riduzione di euro  1.109.761,00  di  cui  al  decreto  di
concerto  del  15  dicembre  2022,   gia'   operata   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, per  l'anno
2023, in linea di continuita' con quanto disposto con i richiamati di
assegnazione risorse e in ottemperanza della intervenuta normativa e,
pertanto, di: 
    assegnare agli enti previdenziali competenti per il pagamento del
trattamento di  fine  rapporto  e  di  fine  servizio  del  personale
destinatario delle procedure di  mobilita'  di  cui  all'art.  6  del
decreto legislativo 28 settembre  2012,  n.  178  l'importo  di  euro
12.320.334,84, come ripartito nella tabella  di  cui  all'allegato  G
della legge n. 178 del 2020; 
    assegnare alle regioni l'importo di euro 22.452.529,21, ripartito
nella tabella allegata, parte  integrante  del  presente  decreto,  a
titolo di  finanziamento  dei  trattamenti  economici  del  personale
acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai  sensi  del
citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012; 
    assegnare, per l'anno  2023,  a  titolo  di  finanziamento  della
convenzione fra il Ministero  della  salute  e  l'Associazione  della
Croce rossa di cui all'art. 8, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
178 del 2012, l'importo di euro 68.194.500,00; 
    accantonare l'importo residuo di euro 3.519.325,70 per  eventuali
successive, necessarie assegnazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  finanziamento  massimo  disponibile  per  l'anno  2023,  di
117.130.194,00 euro, per le finalita' di cui al  decreto  legislativo
28 settembre 2012, n. 178, dettagliato nella tabella allegata,  parte
integrante  del  presente   decreto,   al   netto   delle   riduzioni
rispettivamente di euro 6.468.865,00  e  di  euro  1.109.761,00  gia'
operate dal Ministero dell'economia e delle finanze: 
    a) e' assegnato per euro 12.320.334,84  agli  enti  previdenziali
competenti per il pagamento del trattamento di  fine  rapporto  e  di
fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilita'
di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.  178,
come ripartito nella tabella di cui all'allegato G della legge n. 178
del 2020; 
    b) e' assegnato per euro 22.452.529,21 alle regioni  interessate,
a titolo di finanziamento per l'anno 2023 dei  trattamenti  economici
del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario  nazionale,
ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo  n.  178
del 2012; 
    c) e' assegnato per euro 68.194.500,00 per il finanziamento della
convenzione fra il Ministero  della  salute  e  l'Associazione  della
Croce rossa italiana per l'anno 2023 di cui all'art. 8, comma 2,  del
decreto legislativo n. 178 del 2012, salve eventuali integrazioni per
ulteriori attivita' da parte dell'associazione che dovessero rendersi
necessarie; 
    d)  resta  accantonato  per  euro  3.519.325,70   per   eventuali
successive, necessarie assegnazioni. 
  2. Sono fatti salvi eventuali necessari conguagli e compensazioni a
carico degli enti di cui al presente decreto, anche a valere su quote
del finanziamento spettanti agli stessi negli esercizi successivi  al
2022. 
  3. In sede di erogazione delle risorse deve tenersi conto di quanto
gia' anticipato ai  sensi  dell'art.  8-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 178 del 2012. 
  4. L'ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante,
una relazione  in  merito  all'utilizzo  delle  risorse  oggetto  del
presente  decreto,   approvata   con   apposito   provvedimento   del
commissario liquidatore e asseverata dal comitato di sorveglianza.