IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
                                  e 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, recante «Testo unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali» e, in particolare, l'art. 85; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante «Disposizioni in  materia  di  giurisdizione  e
controllo della Corte dei conti»; 
  Visto l'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023,  n.  48,
convertito con modificazioni  dalla  legge  3  luglio  2023,  n.  85,
recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo
del lavoro», che, al fine di riconoscere  un  sostegno  economico  ai
familiari degli studenti delle scuole o  istituti  di  istruzione  di
ogni ordine e grado, anche privati, comprese le  strutture  formative
per  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  e  le
Universita', deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente
al 1° gennaio 2018, durante le attivita' formative, ha  istituito  il
Fondo  per  i  familiari  degli  studenti  vittime  di  infortuni  in
occasione delle attivita' formative e  interventi  di  revisione  dei
percorsi per le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento,  di
seguito denominato Fondo; 
  Visto l'art. 17, comma 2, del citato decreto-legge 4  maggio  2023,
n. 48, il quale ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'istruzione
e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca siano
definiti i requisiti e le modalita' per l'accesso al  Fondo,  nonche'
la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una
tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi  dell'art.
85, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124; 
  Visto altresi' l'art. 17, comma 3,  del  medesimo  decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48, che ai maggiori oneri  derivanti  dall'attuazione
del presente articolo, si provvede mediante corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Considerata la dotazione del Fondo pari  ad  euro  10  milioni  per
l'anno 2023 e ad euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024; 
  Vista la nota prot. n. 8108 del 28 luglio 2023 con la quale l'INAIL
ha trasmesso il contributo  «elaborato  dalla  consulenza  statistico
attuariale dell'Istituto... relativamente al "sostegno  economico"  a
carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di  infortuni
di  cui  all'articolo  17  decreto-legge  4  maggio  2023,   n.   48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85»; 
  Tenuto conto che occorre provvedere - cosi' come previsto dall'art.
17, comma 2, del citato decreto-legge 4 maggio 2023,  n.  48  -  alla
definizione  dei  requisiti   e   dei   criteri   di   determinazione
dell'importo delle prestazioni, nonche' delle modalita' di accesso al
Fondo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Benefici erogati dal Fondo 
 
  1. Il Fondo di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio  2023,
n. 85, eroga un sostegno economico ai familiari degli studenti  delle
scuole o istituti  di  istruzione  di  ogni  ordine  e  grado,  anche
privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione
e formazione professionale e le Universita', deceduti  a  seguito  di
infortuni occorsi in occasione o durante le attivita' formative,  con
esclusione degli infortuni in itinere.  La  prestazione  erogata  dal
Fondo non  e'  soggetta  a  rivalsa  e  non  limita  l'ammontare  del
risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente. 
  2. Il sostegno economico di  cui  al  comma  1  e'  determinato  in
relazione alle risorse disponibili. 
  3. Per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio  2018,
l'importo del sostegno economico di cui al comma  1  e'  erogato  nel
limite della dotazione annua del Fondo ed e' determinato per  ciascun
infortunio mortale in euro 200.000,00. 
  4. Il sostegno economico di cui  al  comma  1  non  e'  soggetto  a
tassazione in relazione alla natura e finalita'  dell'erogazione,  in
analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.