L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta  legge  n.  183/1987  ed  in
particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  2
aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente  il
riordino delle competenze del CIPE,  che  devolve  al  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa  con
le  amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della   quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha  istituito
un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4  agosto  2000,  concernente
direttive generali  per  l'intervento  del  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle  politiche  comunitarie,  di  cui  alla  legge  n.
183/1987, a favore di programmi,  progetti  e  azioni  in  regime  di
cofinanziamento con l'Unione europea; 
  Visto l'art. 1, commi 51, 52 e 53 della legge 30 dicembre 2020,  n.
178 (Legge di bilancio 2021) con  i  quali  sono  state  definite  le
risorse complessive di cofinanziamento nazionale a carico  del  fondo
di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla
legge n. 183/1987 per i fondi europei del periodo  di  programmazione
2021-2027; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, del predetto regolamento  (UE)  n.
1308/2013, il quale istituisce l'organizzazione  comune  dei  mercati
dei  prodotti  agricoli,  elencati  nell'allegato  I   dei   trattati
dell'Unione europea, ed il paragrafo 2, nel quale sono individuati  i
settori in cui si suddividono tali prodotti; 
  Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1465/2023   della
Commissione del 14 luglio 2023, che prevede un  sostegno  finanziario
di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che
incidono sulla redditivita' economica dei produttori agricoli; 
  Visto l'art. 1 del citato regolamento (UE) che istituisce un  aiuto
dell'Unione per fornire un sostegno finanziario eccezionale in favore
degli agricoltori dei seguenti Stati membri: Belgio, Repubblica Ceca,
Danimarca,  Germania,  Estonia,  Irlanda,  Grecia,  Spagna,  Francia,
Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia,  Finlandia  e  Svezia,  per  un
importo complessivo di euro 330.000.000,00; 
  Visto l'art. 3 del regolamento (UE) 1465/2023, paragrafo 1, lettera
k), che  fissa  l'importo  disponibile  per  l'Italia  pari  ad  euro
60.547.380,00 con oneri a carico del bilancio dell'Unione europea; 
  Visto, in particolare, il paragrafo 2, dello  stesso  articolo  che
riconosce per gli Stati membri di  cui  all'art.  1,  paragrafo1,  la
facolta' di concedere un aiuto supplementare nazionale per le  misure
adottate in applicazione dell'art. 1, paragrafo 2, fino a un  massimo
del 200 per cento dell'importo corrispondente stabilito  per  ciascun
Stato membro, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori; 
  Vista la nota n. 0412087  del  7  agosto  2023,  con  la  quale  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste - Dipartimento delle politiche  europee  e  internazionali  e
dello  sviluppo  rurale,  PIUE  III,  nel  richiamare  la  disciplina
contemplata dal regolamento di esecuzione (UE)  1465/2023,  specifica
che il sostegno previsto dal regolamento in  argomento,  quantificato
in complessivi euro  181.642.140,00  risulta  cosi'  ripartito:  euro
60.547.380,00 a carico del bilancio dell'Unione europea come  risulta
dal citato  art.  3  paragrafo  1,  lettera  k,  del  regolamento  n.
1465/2023 e per euro 121.094.760,00 a carico del Fondo  di  rotazione
per il cofinanziamento del sostegno finanziario  nazionale  calcolato
nella misura massima del 200 per cento fissato  dal  citato  art.  3,
paragrafo 2; 
  Considerato che nella predetta nota, si richiede  di  attivare  con
urgenza le  procedure  previste  dalla  legge  n.  183/1987  ai  fini
dell'assegnazione delle risorse  di  cofinanziamento,  ai  sensi  del
citato regolamento  (UE)  1465/2023,  che  stabilisce,  come  termine
perentorio, la scadenza per il pagamento  e  la  rendicontazione  del
sostegno in argomento il 31 gennaio 2024; 
  Considerata la necessita' di ricorrere  per  tale  fabbisogno  alle
disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
politiche comunitarie, di  cui  alla  legge  n.  183/1987  e  che  il
suddetto progetto e' stato censito  sul  Sistema  finanziario  IGRUE,
codice: MASAFREG1465/23; 
  Viste le risultanze del gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato  -  IGRUE,  di  cui  al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19
settembre 2023 tenutasi in videoconferenza; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987, dell'aiuto supplementare per
le  misure  adottate  in  applicazione  degli  articoli  1  e  3  del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1465/2023  e'  pari  ad   euro
121.094.760,00. 
  2. Le erogazioni, a valere sulla quota di finanziamento di  cui  al
punto 1, vengono  effettuate  secondo  le  modalita'  previste  dalla
normativa  vigente,  sulla   base   delle   richieste   di   rimborso
informatizzate inoltrate dall'AGEA. 
  3. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e  dello  sviluppo  rurale  -  Direzione  generale  delle   politiche
internazionali  e  dell'Unione  europea  e  gli  organismi  pagatori,
nell'ambito delle rispettive competenze procedono  all'individuazione
dei criteri di accesso alle misure di aiuto ed effettuano i controlli
circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e
dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto
2, nonche' verificano che  i  finanziamenti  comunitari  e  nazionali
siano utilizzati entro le scadenze previste ed  in  conformita'  alla
normativa comunitaria e nazionale vigente. 
  4. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e  dello  sviluppo  rurale  -  Direzione  generale  delle   politiche
internazionali  e  dell'Unione  europea  e  gli  organismi  pagatori,
comunicano al Fondo  di  rotazione  eventuali  riduzioni  di  risorse
operate  dalla  Commissione  europea,  al   fine   di   adeguare   la
corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione. 
  5.  In  caso  di  restituzione,  a  qualunque  titolo,  di  risorse
comunitarie alla Commissione europea, il  predetto  Ministero  e  gli
organismi pagatori si attivano anche per la restituzione al Fondo  di
rotazione,  di  cui  al  punto  1,  delle  corrispondenti  quote   di
finanziamento nazionale gia' erogate. 
  6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle  politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale
delle politiche  internazionali  -  comunica  al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato -  I.G.R.U.E.  la  situazione  finale
sull'utilizzo delle risorse nazionali, e  delle  eventuali  somme  da
disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo
di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto. 
  7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 settembre 2023 
 
                                   L'Ispettore generale capo: Zambuto 

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1274