IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n.
105, recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri in materia di misurazione e valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare,
l'art. 6, comma 4;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante «Istituzione
dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di
valutazione della performance» emanato ai sensi dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2020, di adeguamento delle
disposizioni del citato decreto ministeriale 2 dicembre 2016 al
mutato contesto normativo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e
successive modificazioni;
Visti in particolare gli articoli 14 e 14-bis del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cosi' come modificati dal
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
Ritenuto di dover apportare modifiche alla vigente disciplina al
fine di rimuovere taluni degli ostacoli riscontrati nel corso della
sua applicazione, con particolare riferimento alle procedure di
rinnovo ai fini della permanenza nell'Elenco, specialmente per cio'
che concerne i crediti formativi e le tempistiche di trasmissione
delle domande, alle procedure di cancellazione nel caso di
sopravvenuto difetto dei requisiti o per inerzia, ai limiti imposti
al numero degli incarichi che possono essere conferiti al singolo
iscritto, alle casistiche di esenzione dall'obbligo formativo,
nonche' al fine di adeguare la medesima disciplina alle evoluzioni
tecniche ed informatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore
Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti al n. 2911 in data
21 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per
la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto istitutivo dell'Elenco nazionale dei componenti
degli organismi indipendenti di valutazione della performance.
1. Al decreto ministeriale 6 agosto 2020, recante «Disciplina
dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di
valutazione», sono apportate le seguenti modificazioni ed
integrazioni:
a) al comma 2, dell'art. 1 «Istituzione dell'Elenco nazionale dei
componenti degli organismi indipendenti di valutazione della
performance», dopo le parole «L'iscrizione nell'Elenco nazionale»,
sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' il collocamento nella
fascia professionale richiesta dall'avviso di selezione,»;
b) al comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 2 «Requisiti di
competenza, esperienza e integrita'»:
1. dopo le parole «essere in possesso di comprovata», sono
aggiunte le parole «e apprezzabile» e dopo le parole «esperienza
professionale di almeno cinque anni, maturata», sono aggiunte le
parole: «nei dieci anni precedenti alla data dell'istanza di
iscrizione,»;
2. le parole «. Le suddette esperienze devono essere
dimostrate» sono sostituite dalla frase «, da comprovarsi»;
3. dopo le parole «dell'esperienza stessa» e' aggiunta la
seguente frase «, ovvero essere in possesso di esperienza
dirigenziale di almeno cinque anni, maturata nelle pubbliche
amministrazioni, nei dieci anni precedenti alla data dell'istanza di
iscrizione»;
c) all'art. 3 «Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale»:
1. al comma 1:
dopo le parole «nell'Elenco nazionale al Dipartimento,», e'
aggiunta la parola «esclusivamente»;
le parole «secondo il format messo a disposizione sul
Portale» sono soppresse;
2. al comma 6, le parole «I soggetti interessati» sono
sostituite con la frase «Tutti i soggetti iscritti interessati» e le
parole «nei trenta giorni» sono sostituite dalle parole «a partire da
sei mesi»;
3. dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:
«7. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo
nei termini di cui al comma 6 l'iscrizione e' sospesa per ulteriori
tre mesi. Qualora entro tale termine l'iscritto non presenti istanza
di rinnovo, verra' disposta l'immediata cancellazione dall'Elenco
nazionale.
8. Nel periodo di sospensione di cui al comma 7 l'iscritto
non puo' partecipare alle procedure di selezione per la nomina a
componente OIV.»
d) all'art. 4 «Obblighi dei soggetti iscritti nell'Elenco
nazionale»:
1. al comma 1, le parole «Fatto salvo quanto previsto dal comma
3, i», sono sostituite dalla parola «I»;
2. al comma 1, le parole «, nonche' gli incarichi OIV
ricoperti» sono soppresse;
3. i commi 3 e 4 sono soppressi;
e) al comma 2 dell'art. 5 «Fasce professionali»:
1. alla lettera a) fascia 1, dopo le parole: «esperienza
dirigenziale», sono soppresse le parole: «di livello non generale»;
2. alla lettera b) fascia 2:
dopo le parole: «ovvero esperienza dirigenziale», sono
soppresse le parole: «di livello generale»;
la parola «cinque» e' sostituita con la parola «otto»;
3. alla lettera c) fascia 3:
dopo le parole: «ovvero esperienza dirigenziale», sono
soppresse le parole: «di livello generale»;
la parola «otto» e' sostituita dalla parola «dodici»;
f) all'art. 6 «Formazione continua»:
1. al comma 2:
le parole «in servizio» sono soppresse;
dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche», e'
aggiunta la frase: «, in servizio al momento della presentazione
dell'istanza di rinnovo anche se in amministrazioni pubbliche diverse
da quella di appartenenza»;
dopo le parole «rinnovo dell'iscrizione.» e' aggiunta la
seguente frase: «L'esenzione di cui al presente comma si applica
anche ai soggetti iscritti appartenenti alle categorie di cui
all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001»;
2. al comma 4:
le parole «e procede alla verifica, anche a campione, della
sussistenza dei requisiti stessi» sono soppresse;
dopo le parole «attivita' di accreditamento» sono aggiunte le
parole «, alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei
requisiti,»;
3. al comma 8, le parole «La partecipazione ai predetti
percorsi formativi e' utile ai fini di quanto previsto dal presente
articolo nella misura massima di dieci crediti a triennio per ciascun
iscritto.» sono soppresse;
g) all'art. 7 «Nomine e durata dell'Organismo indipendente di
valutazione»:
1. al comma 2:
dopo le parole «di cui all'art. 2», e' inserito il seguente
inciso «, comma 1, lettera a) e lettera c),»;
le parole «decadenza o» sono soppresse e le parole «ovvero in
caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco medesimo» sono
sostituite dalle seguenti: «in esito alle verifiche di cui all'art.
3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 8»;
2. al comma 5:
le parole «nell'apposita sezione del Portale della
performance gli avvisi di selezione e comunicano», sono sostituite
dalle seguenti: «gli avvisi di selezione utilizzando l'apposito
applicativo disponibile sul Portale della performance, comunicando»;
le parole «nella medesima sezione del portale» sono
sostituite dalle seguenti: «con le medesime modalita'»;
3. al comma 6:
alla lettera a), dopo le parole «mille dipendenti», sono
aggiunte le parole «in servizio al 31.12 dell'anno precedente»;
alla lettera b), dopo le parole «numero di dipendenti», sono
aggiunte le parole «in servizio al 31.12 dell'anno precedente,»;
alla lettera c), dopo le parole «cinquanta dipendenti», sono
aggiunte le parole «in servizio al 31.12 dell'anno precedente»;
h) all'art. 8 «Limiti relativi all'appartenenza a piu' organismi
indipendenti di valutazione»:
1. al comma 1, tra le parole «massimo di» e «quattro.», sono
inserite le parole «dodici. Nel caso in cui due di essi siano svolti
in amministrazioni con piu' di 1000 dipendenti il numero massimo e'
ridotto a»;
2. il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Gli iscritti
dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono appartenere a piu'
OIV, in ogni caso, nel numero massimo di tre.».