IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016,  n.
105,  recante  «Regolamento  di   disciplina   delle   funzioni   del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  in  materia  di  misurazione   e   valutazione   della
performance delle  pubbliche  amministrazioni»  ed,  in  particolare,
l'art. 6, comma 4; 
  Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante  «Istituzione
dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti  di
valutazione della performance»  emanato  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105; 
  Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2020, di  adeguamento  delle
disposizioni del citato  decreto  ministeriale  2  dicembre  2016  al
mutato contesto normativo; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni»,   e
successive modificazioni; 
  Visti  in  particolare  gli  articoli  14  e  14-bis  del   decreto
legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  cosi'  come  modificati  dal
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 
  Ritenuto di dover apportare modifiche alla  vigente  disciplina  al
fine di rimuovere taluni degli ostacoli riscontrati nel  corso  della
sua applicazione,  con  particolare  riferimento  alle  procedure  di
rinnovo ai fini della permanenza nell'Elenco, specialmente  per  cio'
che concerne i crediti formativi e  le  tempistiche  di  trasmissione
delle  domande,  alle  procedure  di  cancellazione   nel   caso   di
sopravvenuto difetto dei requisiti o per inerzia, ai  limiti  imposti
al numero degli incarichi che possono  essere  conferiti  al  singolo
iscritto,  alle  casistiche  di  esenzione  dall'obbligo   formativo,
nonche' al fine di adeguare la medesima  disciplina  alle  evoluzioni
tecniche ed informatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio  senatore
Paolo  Zangrillo  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti al n. 2911 in  data
21 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per
la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto istitutivo dell'Elenco nazionale dei  componenti
  degli organismi indipendenti di valutazione della performance. 
 
  1. Al decreto  ministeriale  6  agosto  2020,  recante  «Disciplina
dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti  di
valutazione»,   sono   apportate   le   seguenti   modificazioni   ed
integrazioni: 
    a) al comma 2, dell'art. 1 «Istituzione dell'Elenco nazionale dei
componenti  degli  organismi  indipendenti   di   valutazione   della
performance», dopo le parole  «L'iscrizione  nell'Elenco  nazionale»,
sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche'  il  collocamento  nella
fascia professionale richiesta dall'avviso di selezione,»; 
    b) al comma 1, lettera  b),  n.  2,  dell'art.  2  «Requisiti  di
competenza, esperienza e integrita'»: 
      1. dopo le parole «essere  in  possesso  di  comprovata»,  sono
aggiunte le parole «e apprezzabile»  e  dopo  le  parole  «esperienza
professionale di almeno cinque  anni,  maturata»,  sono  aggiunte  le
parole:  «nei  dieci  anni  precedenti  alla  data  dell'istanza   di
iscrizione,»; 
      2.  le  parole  «.  Le  suddette   esperienze   devono   essere
dimostrate» sono sostituite dalla frase «, da comprovarsi»; 
      3. dopo le  parole  «dell'esperienza  stessa»  e'  aggiunta  la
seguente  frase  «,  ovvero  essere   in   possesso   di   esperienza
dirigenziale  di  almeno  cinque  anni,  maturata   nelle   pubbliche
amministrazioni, nei dieci anni precedenti alla data dell'istanza  di
iscrizione»; 
    c) all'art. 3 «Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale»: 
      1. al comma 1: 
        dopo le parole «nell'Elenco nazionale al  Dipartimento,»,  e'
aggiunta la parola «esclusivamente»; 
        le  parole  «secondo  il  format  messo  a  disposizione  sul
Portale» sono soppresse; 
      2.  al  comma  6,  le  parole  «I  soggetti  interessati»  sono
sostituite con la frase «Tutti i soggetti iscritti interessati» e  le
parole «nei trenta giorni» sono sostituite dalle parole «a partire da
sei mesi»; 
      3. dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi: 
        «7. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo
nei termini di cui al comma 6 l'iscrizione e' sospesa  per  ulteriori
tre mesi. Qualora entro tale termine l'iscritto non presenti  istanza
di rinnovo, verra'  disposta  l'immediata  cancellazione  dall'Elenco
nazionale. 
        8. Nel periodo di sospensione di cui al  comma  7  l'iscritto
non puo' partecipare alle procedure di  selezione  per  la  nomina  a
componente OIV.» 
    d)  all'art.  4  «Obblighi  dei  soggetti  iscritti   nell'Elenco
nazionale»: 
      1. al comma 1, le parole «Fatto salvo quanto previsto dal comma
3, i», sono sostituite dalla parola «I»; 
      2.  al  comma  1,  le  parole  «,  nonche'  gli  incarichi  OIV
ricoperti» sono soppresse; 
      3. i commi 3 e 4 sono soppressi; 
    e) al comma 2 dell'art. 5 «Fasce professionali»: 
      1. alla lettera  a)  fascia  1,  dopo  le  parole:  «esperienza
dirigenziale», sono soppresse le parole: «di livello non generale»; 
      2. alla lettera b) fascia 2: 
        dopo  le  parole:  «ovvero  esperienza  dirigenziale»,   sono
soppresse le parole: «di livello generale»; 
        la parola «cinque» e' sostituita con la parola «otto»; 
      3. alla lettera c) fascia 3: 
        dopo  le  parole:  «ovvero  esperienza  dirigenziale»,   sono
soppresse le parole: «di livello generale»; 
        la parola «otto» e' sostituita dalla parola «dodici»; 
    f) all'art. 6 «Formazione continua»: 
      1. al comma 2: 
        le parole «in servizio» sono soppresse; 
        dopo  le  parole:  «delle  amministrazioni   pubbliche»,   e'
aggiunta la frase: «, in  servizio  al  momento  della  presentazione
dell'istanza di rinnovo anche se in amministrazioni pubbliche diverse
da quella di appartenenza»; 
        dopo le parole  «rinnovo  dell'iscrizione.»  e'  aggiunta  la
seguente frase: «L'esenzione di cui  al  presente  comma  si  applica
anche  ai  soggetti  iscritti  appartenenti  alle  categorie  di  cui
all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001»; 
      2. al comma 4: 
        le parole «e procede alla verifica, anche a  campione,  della
sussistenza dei requisiti stessi» sono soppresse; 
        dopo le parole «attivita' di accreditamento» sono aggiunte le
parole «, alla verifica, anche  a  campione,  della  sussistenza  dei
requisiti,»; 
      3. al  comma  8,  le  parole  «La  partecipazione  ai  predetti
percorsi formativi e' utile ai fini di quanto previsto  dal  presente
articolo nella misura massima di dieci crediti a triennio per ciascun
iscritto.» sono soppresse; 
    g) all'art. 7 «Nomine e  durata  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione»: 
      1. al comma 2: 
        dopo le parole «di cui all'art. 2», e' inserito  il  seguente
inciso «, comma 1, lettera a) e lettera c),»; 
        le parole «decadenza o» sono soppresse e le parole «ovvero in
caso di mancato rinnovo dell'iscrizione  nell'Elenco  medesimo»  sono
sostituite dalle seguenti: «in esito alle verifiche di  cui  all'art.
3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 8»; 
      2. al comma 5: 
        le  parole   «nell'apposita   sezione   del   Portale   della
performance gli avvisi di selezione e  comunicano»,  sono  sostituite
dalle seguenti:  «gli  avvisi  di  selezione  utilizzando  l'apposito
applicativo disponibile sul Portale della performance, comunicando»; 
        le  parole  «nella  medesima  sezione   del   portale»   sono
sostituite dalle seguenti: «con le medesime modalita'»; 
      3. al comma 6: 
        alla lettera a), dopo  le  parole  «mille  dipendenti»,  sono
aggiunte le parole «in servizio al 31.12 dell'anno precedente»; 
        alla lettera b), dopo le parole «numero di dipendenti»,  sono
aggiunte le parole «in servizio al 31.12 dell'anno precedente,»; 
        alla lettera c), dopo le parole «cinquanta dipendenti»,  sono
aggiunte le parole «in servizio al 31.12 dell'anno precedente»; 
    h) all'art. 8 «Limiti relativi all'appartenenza a piu'  organismi
indipendenti di valutazione»: 
      1. al comma 1, tra le parole «massimo di»  e  «quattro.»,  sono
inserite le parole «dodici. Nel caso in cui due di essi siano  svolti
in amministrazioni con piu' di 1000 dipendenti il numero  massimo  e'
ridotto a»; 
      2. il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «Gli  iscritti
dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono appartenere a piu'
OIV, in ogni caso, nel numero massimo di tre.».