IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
             ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
               CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni,   recante:   «Istituzione   del   Servizio   sanitario
nazionale»; 
  Visto l'art. 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, che
riserva  alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello   Stato   la
profilassi internazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante:  «Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 47-bis  e
seguenti, concernenti le funzioni del Ministero della salute; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, recante:  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute»; 
  Visto il Regolamento sanitario internazionale (RSI), adottato dalla
58a Assemblea mondiale della sanita' il 23 maggio 2005 ed entrato  in
vigore il 15 giugno 2007; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017,  recante:  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25,
concernente  il  Fascicolo  sanitario  elettronico  (FSE),  il  quale
prevede, in particolare: 
    al comma 2, che il FSE e'  istituito  dalle  regioni  e  province
autonome «a fini di: 
      a) diagnosi, cura e riabilitazione; a-bis) prevenzione; 
      a-ter) profilassi internazionale; 
      b) studio e ricerca scientifica in campo medico,  biomedico  ed
epidemiologico; 
      c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure
e valutazione dell'assistenza sanitaria» 
    al comma 7, che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma  25-bis,  di  cui  al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro
della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e
la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti: i  contenuti  del  FSE  e  del  dossier  farmaceutico
nonche' e i limiti di responsabilita' e i compiti  dei  soggetti  che
concorrono alla sua implementazione,  le  garanzie  e  le  misure  di
sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto
dei diritti dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di
accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter,
5 e 6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione  di  un
codice  identificativo  univoco  dell'assistito  che   non   consenta
l'identificazione diretta dell'interessato.» 
    al comma 15-quater, che «al  fine  di  assicurare,  coordinare  e
semplificare la corretta e omogenea formazione dei  documenti  e  dei
dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della societa' di
cui all'art. 83,  comma  15,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  133  del  2008,  rende
disponibili alle strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  specifiche
soluzioni  da  integrare  nei  sistemi  informativi  delle   medesime
strutture con le seguenti funzioni: 
      a) di  controllo  formale  e  semantico  dei  documenti  e  dei
corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie  per
alimentare FSE; 
      b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard
di cui al comma 15-octies; 
      c) di invio dei dati da parte della struttura  sanitaria  verso
l'EDS e, se previsto dal piano di attuazione  del  potenziamento  del
FSE  di  cui  al  comma  15-bis,   verso   il   FSE   della   regione
territorialmente competente per le  finalita'  di  cui  alla  lettera
a-bis) del comma 2;» 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
settembre 2015, n. 178, attuativo del comma 7 del predetto  art.  12,
cosi' come modificato dal decreto del Ministro  della  salute  e  del
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 maggio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - 11 luglio 2022, n. 160; 
  Visto il decreto 20  maggio  2022  del  Ministro  della  salute  di
concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
transizione digitale e il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
recante: «Adozione delle Linee guida per  l'attuazione  del  Fasciolo
sanitario elettronico», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - 11 luglio 2022, n. 160; 
  Visto il decreto 4 agosto 2017 del Ministero dell'economia e  delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministero  della   salute,   recante:
«Modalita'   tecniche   e   servizi   telematici   resi   disponibili
dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  del  Fascicolo
sanitario elettronico (FSE) di cui  all'art.  12,  comma  15-ter  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale  -  22  agosto
2017, n. 195; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
giugno 2022 recante, ai sensi dell'art. 62-ter del  predetto  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Anagrafe nazionale degli  assistiti,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - 13 ottobre 2022, n. 240; 
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale di concerto con il Ministro dell'interno 3 marzo
2022  recante,  ai  sensi  dell'art.  64-ter  del  predetto   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Sistema di  gestione  deleghe  in
corso di registrazione alla Corte dei conti; 
  Viste le «Linee  guida  tecnologie  e  standard  per  la  sicurezza
dell'interoperabilita' tramite API dei sistemi informatici» ai  sensi
della lettera b, comma 3-bis, art. 73  e  dell'art.  51  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive  modificazioni  adottate
con determinazione AGID n. 547/2021; 
  Viste  le  «Linee  guida   sull'interoperabilita'   tecnica   delle
Pubbliche amministrazioni» ai sensi della lettera  b),  comma  3-bis,
art. 73 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni adottate con determinazione AGID n. 547/2021; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
2022 con il  quale  il  senatore  Alessio  Butti  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
novembre 2022 con il quale e' stata  conferita  al  senatore  Alessio
Butti la delega di funzioni  in  materia  Innovazione  tecnologica  e
transizione digitale; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata  legge
23 agosto 1988, n.  400  «Ogni  qualvolta  la  legge  o  altra  fonte
normativa assegni, anche in via delegata,  compiti  specifici  ad  un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici  o  dipartimenti
della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si  intendono
comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei
ministri, che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario  di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la circolare AgID n. 4/2017 del 1° agosto 2017 concernente il
«Documento   di   progetto    dell'Infrastruttura    nazionale    per
l'interoperabilita' dei  Fascicoli  sanitari  elettronici  (art.  12,
comma 15-ter, decreto-legge n. 179/2012)»; 
  Visto il parere espresso dalla Societa'  italiana  di  medicina  di
emergenza e  urgenza  in  merito  alla  consultazione  del  Fascicolo
sanitario elettronico nei casi di impossibilita' fisica,  incapacita'
di agire o incapacita' di intendere o di volere dell'interessato e di
rischio  grave,  imminente  ed   irreparabile   per   la   salute   o
l'incolumita' fisica  dell'interessato  che  non  abbia  espresso  il
consenso alla consultazione dei dati del proprio FSE; 
  Ritenuto di stabilire il periodo di conservazione dei  dati  e  dei
documenti del Fascicolo sanitario elettronico in coerenza con  quanto
previsto dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
giugno 2022 concernente l'Anagrafe nazionale assistiti; 
  Ritenuto di disciplinare, nel decreto attuativo delle  disposizioni
di cui al comma 15-quater dell'art. 12 del decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, come da ultimo modificato dal decreto-legge 27  gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, il dossier farmaceutico, in quanto servizio  reso  disponibile
dall'Ecosistema dati sanitari sui dati  estratti  dai  documenti  del
Fascicolo sanitario elettronico; 
  Considerato che i trattamenti  dei  dati  del  Fascicolo  sanitario
elettronico per le finalita' di  cui  al  dell'art.  2-sexies,  comma
1-bis dell'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25,
devono essere  disciplinati  nei  decreti  attuativi  della  medesima
disposizione; 
  Considerato che i trattamenti  dei  dati  del  Fascicolo  sanitario
elettronico per le finalita' predittive di cui all'art.  7,  comma  2
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  devono  essere  disciplinati  nei
decreti attuativi della medesima disposizione; 
  Considerato che i trattamenti dei dati effettuati dalle  componenti
del FSE previste dalle disposizioni di cui al comma 15-ter  dell'art.
12 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  da  ultimo
modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25,  devono  essere
disciplinati dai decreti attuativi delle medesime; 
  Considerato  di  dover  disciplinare  con  il  presente  decreto  i
contenuti del FSE, nonche' i limiti di responsabilita'  e  i  compiti
dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le  garanzie  e
le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali
nel rispetto dei diritti dell'assistito, le  modalita'  e  i  livelli
diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi
4, 4-bis, 4-ter e 5 dell'art. 12 del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25; 
  Considerato che tra i contenuti dell'Anagrafe  nazionale  assistiti
sono ricompresi i codici esenzione, ai sensi  delle  disposizioni  di
cui all'art. 62-ter, comma 7, lettera a) del decreto  legislativo  n.
82/2005; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso con provvedimento n. 256 del 8 giugno 2023; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 2 agosto 2023 (rep. atti n. 187/CSR); 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833, che comprende anche i Servizi di assistenza
sanitaria al  personale  navigante,  in  carico  al  Ministero  della
salute; 
    b)  «SASN»,  i  Servizi  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
luglio 1980, n. 620; 
    c) «Assistito»,  il  soggetto  presente  nell'Anagrafe  nazionale
degli assistiti, disciplinata dal decreto di cui al comma 7 dell'art.
62-ter del CAD; 
    d) «MMG/PLS», i medici di medicina generale e pediatri di  libera
scelta; 
    e) «servizi socio-sanitari regionali», gli enti e  gli  organismi
accreditati del Servizio sanitario regionale; 
    f) «Struttura sanitaria autorizzata», struttura che  ha  ricevuto
l'autorizzazione   all'esercizio   delle   attivita'   sanitarie    e
sociosanitarie, di cui all'art.  8-ter  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; 
    g)  «Struttura  sanitaria  accreditata»,  struttura   autorizzata
(pubblica o privata), professionista  o  organizzazione  (pubblica  o
privata) autorizzata per l'erogazione di  cure  domiciliari,  cui  e'
stato  rilasciato  l'accreditamento  istituzionale  di  cui  all'art.
8-quater  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni; 
    h)  «Medici  convenzionati»,  i  medici  di  medicina   generale,
pediatri  di  libera  scelta  e  specialisti  ambulatoriali,  di  cui
all'art. 8 del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni; 
    i) «regione», regione o Provincia autonoma di Trento o Bolzano; 
    j)  «RdA»,  la  regione  o  provincia  autonoma  ovvero  SASN  di
assistenza dell'assistito, ovvero, per gli assistiti per i quali  non
risulta associata una RdA, il titolare del Portale nazionale FSE; 
    k)  «RdE»,  la  regione  o  provincia  autonoma  ovvero  SASN  di
erogazione di una prestazione sanitaria; 
    l)  «CAD»,  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni,   recante   «Codice   dell'amministrazione
digitale»; 
    m) «Tessera sanitaria» o «Sistema TS»: il sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze,  istituito  ai  sensi  delle
disposizioni dell'art. 50, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326; 
    n)  «ANA»:  l'Anagrafe  nazionale  degli   assistiti,   istituita
dall'art. 62-ter del CAD; 
    o) «FSE»: il fascicolo sanitario elettronico di cui  al  comma  1
dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, istituito dalle regioni e province autonome  ai  sensi
delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo; 
    p) «Soluzioni tecnologiche di cui al comma 15-quater dell'art. 12
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179», le soluzioni tecnologiche
rese disponibili da parte di  AGENAS  alle  regioni,  alle  strutture
sanitarie e sociosanitarie a livello nazionale o regionale, ai  sensi
dell'art. 69 del CAD al fine di assicurare, coordinare e semplificare
la corretta e omogenea  formazione  dei  documenti  e  dei  dati  che
alimentano il FSE, tra l'altro, per le seguenti funzioni: 
      I. di  controllo  formale  e  semantico  dei  documenti  e  dei
corrispondenti dati correlati prodotti dalle  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie per alimentare il FSE; 
      II.  di  conversione  delle  informazioni  secondo  i   formati
standard di cui al comma 15-octies dell'art. 12, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni; 
    q) «INI», l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  fra
i FSE, parte del Sistema FSE, istituita ai  sensi  del  comma  15-ter
dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze
attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria  realizzato
in attuazione dell'art. 50 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.
326; 
    r) «FSE-INI», infrastruttura e servizi telematici dell'INI, parte
del Sistema FSE, per le regioni e province autonome, nonche'  per  il
Ministero della salute, che, ai sensi  del  comma  15-ter,  punto  3)
dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, si avvalgono dell'infrastruttura  nazionale  ai  sensi
del comma 15 del citato art. 12; 
    s)  «Anagrafe  consensi  e  revoche»,  l'Anagrafe  nazionale  dei
consensi e  relative  revoche,  parte  di  INI  e  del  Sistema  FSE,
istituita ai sensi del comma 15-ter, punto 4-bis)  dell'art.  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni; 
    t) «Indice nazionale FSE», l'indice nazionale dei  documenti  dei
FSE, al fine di assicurare in interoperabilita' le funzioni del  FSE,
parte di INI e del Sistema FSE, istituito ai sensi del comma  15-ter,
punto 4-ter) dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e successive modificazioni; 
    u) «Portale nazionale FSE», lo strumento che  consente  l'accesso
online al FSE da parte dell'assistito  e  degli  operatori  sanitari,
parte di INI e del Sistema FSE, istituito ai sensi del comma  15-ter,
punto 4-quater) dell'art. 12 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, e successive modificazioni; 
    v) «Sistema di gestione deleghe», il sistema istituito  ai  sensi
delle disposizioni dell'art. 64-ter, comma 7, del CAD, affidato  alla
responsabilita' della struttura della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri competente per l'innovazione tecnologica  e  la  transizione
digitale; 
    w) «Finalita' di cura», le finalita' di cui alla lettera  a)  del
comma 2 dell'art. 12 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e successive modificazioni; 
    x) «Finalita' di prevenzione», le finalita' di cui  alla  lettera
a-bis) del comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, e successive modificazioni; 
    y) «Finalita' di profilassi internazionale», le finalita' di  cui
alla lettera a-ter) del comma 2 dell'art.  12  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni; 
    z) «Finalita' di ricerca», le finalita' di cui  alla  lettera  b)
del comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e successive modificazioni; 
    aa) «Finalita' di Governo», le finalita' di cui alla  lettera  c)
del comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e successive modificazioni; 
    bb) «AGENAS», Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali
cui e' assegnato  il  ruolo  di  Agenzia  nazionale  per  la  sanita'
digitale; 
    cc)   «Linee   guida   interoperabilita'»,   le    Linee    guida
sull'interoperabilita' tecnica delle Pubbliche amministrazioni  e  le
Linee   guida   tecnologie    e    standard    per    la    sicurezza
dell'interoperabilita' tramite API dei sistemi informatici, ai  sensi
dell'art. 71 del CAD e della direttiva (UE) 2015/1535; 
    dd) «Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali»:  il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia
di protezione dei dati personali», e successive modificazioni; 
    ee) «Regolamento UE 2016/679»: il regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
    ff) «Credenziali di autenticazione», i dati e  i  dispositivi  in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa  univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; 
    gg) «Repository», l'infrastruttura e i  servizi  informatici  che
consentono la memorizzazione e l'accesso ai documenti del FSE.