Modifica dell'art. 2, del regolamento degli organi, di organizzazione
  e delle procedure  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
  lavoro (CNEL) 
    Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22 settembre 2023,  sono
stati modificati i commi 3 e 13 dell'art.  2  del  regolamento  degli
organi, di organizzazione e delle procedure del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) come segue: 
      comma 3 dell'art. 2 - (Assemblea): 
        3. L'Assemblea e' convocata e presieduta dal Presidente  che,
d'intesa con i vicepresidenti, ne stabilisce l'ordine del giorno, che
viene comunicato al Consiglio di Presidenza; 
      comma 13 dell'art. 2 - (Assemblea): 
        13. Le sedute dell'Assemblea del CNEL si svolgono in presenza
e/o tramite collegamento audiovisivo e sono pubbliche. Alle sedute di
Assemblea assistono Il Segretario generale e i  dirigenti  del  CNEL,
che assicurano il necessario supporto in merito  alla  documentazione
da esaminare. 
Modifica dell'art. 6. 
    Con delibera dell'Assemblea  del  CNEL  del  22  settembre  2023,
all'art. 6 del regolamento degli organi, di  organizzazione  e  delle
procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  (CNEL)
e' stato aggiunto il comma 7 dopo il comma 6, come segue: 
      comma 7 dell'art. 6 - (Consiglio di Presidenza): 
        7. Il Segretario generale del CNEL partecipa,  senza  diritto
di voto, alle sedute del  Consiglio  di  Presidenza.  I  verbali  del
Consiglio di Presidenza sono conservati  dal  Segretario  generale  e
resi disponibili nella intranet  del  CNEL,  salva  la  tutela  della
privacy. 
Modifica dell'art. 8. 
    Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22  settembre  2023,  e'
stato modificato il comma 3 dell'art. 8 del regolamento degli organi,
di  organizzazione  e  delle  procedure   del   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) come segue: 
      comma 3 dell'art. 8 - (Commissioni ed altri organismi): 
        3. Il Presidente, sentiti i vicepresidenti  e  previo  parere
del Consiglio di  Presidenza,  puo'  determinare,  anche  nell'ambito
delle commissioni,  la  costituzione  di  organismi  quali  comitati,
forum,  osservatori  e  consulte  in  coerenza   con   le   finalita'
istituzionali e in relazione al programma di attivita', senza oneri a
carico del CNEL. La composizione, le  modalita'  di  funzionamento  e
l'eventuale assegnazione alle commissioni istruttorie degli organismi
istituiti  da  convenzioni  con  enti  e  istituzioni  pubbliche  che
prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al  CNEL  sono
definite,  su  parere  conforme  del  Consiglio  di  Presidenza,  con
determinazione del presidente che ne informa l'assemblea. 
Modifica dell'art. 25. 
    Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22 settembre 2023,  sono
stati modificati i commi 2 e 3 ed eliminato il comma 5  dell'art.  25
del regolamento degli organi, di organizzazione e delle procedure del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) come segue: 
      comma 2 dell'art. 25 -(Archivio delle nomine  presso  organismi
pubblici di cui all' art. 1, comma 2, lettera l), legge  30  dicembre
1986, n. 936): 
        2.   La   Commissione    dell'informazione    procede    alla
individuazione degli organismi pubblici  nei  quali  e'  prevista  la
rappresentanza delle categorie produttive, informandone  l'assemblea,
anche sulla base degli elenchi trasmessi ai sensi  della  lettera  f)
dell'art. 16 della legge n. 936 del 1986; 
      comma 3 dell'art. 25 -(Archivio delle nomine  presso  organismi
pubblici di cui all' art. 16, comma 2, lettera f), legge 30  dicembre
1986, n. 936): 
        3. Il  Presidente  del  CNEL  puo'  chiedere  agli  organismi
pubblici  nei   quali   e'   prevista   la   citata   rappresentanza,
l'indicazione  dei  nominativi  dei  designati  e  delle   variazioni
eventualmente intercorse nell'anno di riferimento; 
      comma 5 dell'art. 25 - (Archivio delle nomine presso  organismi
pubblici di cui all' art. 16, comma 2, lettera f), legge 30  dicembre
1986, n. 936): 
        5. Il comma 5 viene eliminato. 
Modifica dell'art. 26. 
    Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22  settembre  2023,  e'
stato modificato il  comma  1  dell'art.  26  del  regolamento  degli
organi, di organizzazione e delle procedure del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) come segue: 
      comma 1 dell'art. 26 -  (Designazione  da  parte  del  CNEL  di
componenti di organismi pubblici): 
        1.  Il  CNEL  procede  alla  designazione  di  componenti  di
organismi  pubblici  secondo  quanto  dispongono  le  leggi  che  gli
conferiscono il relativo potere. 
Modifica dell'art. 27. 
    Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22  settembre  2023,  e'
stato modificato il comma  11  dell'art.  27  del  regolamento  degli
organi, di organizzazione e delle procedure del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) come segue: 
      comma 11 dell'art. 27 - (Formazione dei documenti): 
        11. Fermo restando  quanto  previsto  da  altre  disposizioni
regolamentari e, in particolare, gli articoli 14 e  23,  i  documenti
del  CNEL  sono  inviati  anche  tramite   comunicazione   di   posta
elettronica certificata - a firma del Presidente per il tramite degli
Uffici della struttura  di  cui  all'art.  34  del  regolamento -  ai
competenti organi parlamentari e governativi: ai Presidenti di Camera
e  Senato,   al   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   al
Sottosegretario  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e
segretario del medesimo Consiglio, al Ministro o Ministri  competenti
per materia e ai presidenti delle Commissioni parlamentari competenti
per materia. 
        Ove disposto, la trasmissione  puo'  essere  effettuata  agli
altri destinatari di legge, alle biblioteche degli organismi pubblici
e  privati  di  interesse  e  ad  ogni  altro  destinatario  indicato
dall'organo che ha prodotto l'atto, anche  tramite  comunicazione  di
posta elettronica. 
        Ove a seguito dell'approvazione assembleare venga  dichiarata
l'urgenza della trasmissione,  gli  Uffici  della  struttura  di  cui
all'art. 34 del regolamento procedono alla  definizione  formale  del
documento e alla contestuale trasmissione.  Della  procedura  si  da'
atto con l'immediata redazione di un estratto  verbale  nella  seduta
assembleare di approvazione del documento, contenente in allegato  il
testo definitivo dell'articolato o dell'atto. 
Modifica dell'art. 28. 
    Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22  settembre  2023,  e'
stato modificato il titolo dell'art. 28 del regolamento degli organi,
di  organizzazione  e  delle  procedure   del   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) come segue: 
      Art. 28 - (Patrocinio non oneroso). 
Modifica dell'art. 34. 
    Con delibera dell'Assemblea  del  CNEL  del  22  settembre  2023,
all'art. 34 del regolamento degli organi, di organizzazione  e  delle
procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  (CNEL)
e' stato aggiunto il comma 3 dopo il comma 2, come segue: 
      Art. 34 - (Struttura di diretta collaborazione del Presidente): 
        3. Nell'ambito della  struttura  di  diretta  collaborazione,
ferme restando modalita', termini e procedure di  cui  al  precedente
comma, possono altresi' essere conferiti dal Presidente  del  CNEL  a
persone in possesso di comprovata e pluriennale esperienza in materia
economica, sociale e del lavoro e al di fuori del contingente massimo
delle unita' previste,  fino  a  tre  incarichi  fiduciari  a  titolo
onorifico e senza oneri per il CNEL, anche in posizione  di  distacco
da altre amministrazioni o societa' a prevalente capitale pubblico. 
Modifica dell'art. 35. 
    Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 22  settembre  2023,  e'
stato modificato, con  l'aggiunta  di  un  comma  2,  l'art.  35  del
regolamento degli organi, di organizzazione  e  delle  procedure  del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e  il  relativo
titolo come segue: 
      Art. 35 - (Segreteria degli organi collegiali): 
        1. Per l'esercizio dei compiti  loro  assegnati,  gli  organi
collegiali possono avvalersi di una segreteria composta da due unita'
appartenenti ai ruoli del Segretariato del CNEL. 
        2. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali
e per le necessarie attivita' di raccordo con la struttura di diretta
collaborazione  del  Presidente,  con  la  Segreteria  degli   organi
collegiali e  con  gli  uffici  del  Segretariato  generale,  i  vice
presidenti, i coordinatori delle Commissioni, nonche' i presidenti  e
coordinatori degli altri organismi di cui all'art.  8,  comma  3  del
regolamento, possono altresi' avvalersi - senza onere alcuno  per  il
CNEL  ne'  a  carattere  diretto  ne'  indiretto  e   previo   parere
dell'Ufficio di Presidenza - del supporto di una  unita'  tecnica  di
personale appartenente all'organizzazione da loro rappresentata.