Art. 1
Istituzione, competenze e durata della Commissione parlamentare di
inchiesta
1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, e' istituita, per la
durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», avvenuto
la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera
«Agip Abruzzo» verificatasi nella rada del porto di Livorno, di
seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) accertare eventuali e ulteriori responsabilita' relative al
disastro della nave «Moby Prince» con riferimento a strutture,
apparati od organizzazioni pubbliche o private, nonche' a persone a
essi appartenenti ovvero appartenute;
b) ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano
integrare i fatti sino a ora conosciuti ed evidenziati dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della
nave «Moby Prince», istituita nella XVIII legislatura con
deliberazione della Camera dei deputati del 12 maggio 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.
117 del 18 maggio 2021;
c) accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui e'
avvenuta la collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera
«Agip Abruzzo», le comunicazioni radio intercorse tra soggetti
pubblici o privati nei giorni immediatamente precedenti e successivi
al 10 aprile 1991, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di
qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il
porto di Livorno durante i suddetti giorni;
d) verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che
abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficolta'
per l'accertamento delle responsabilita' relative al disastro della
nave «Moby Prince»;
e) esaminare le procedure, le modalita' e i mezzi con cui sono
stati organizzati e attuati i soccorsi in mare in relazione alle
disposizioni allora vigenti, le circostanze nelle quali essi sono
stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali
responsabilita' di individui o enti pubblici o privati in ogni fase,
anche successiva allo svolgimento degli eventi;
f) verificare i motivi del mancato coordinamento nella gestione
del soccorso delle vittime;
g) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali
traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici
avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada del porto di
Livorno, a partire dalla documentazione acquisita nel corso dei
lavori della Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla
lettera b);
h) approfondire i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a
Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino
(Nav.Ar.Ma.) S.p.a., l'Unione mediterranea di sicurta' e The Standard
Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda)
Limited, da una parte, e l'ENI S.p.a., la Societa' nazionale
metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni S.p.a. e
l'Assuranceforeningen Skuld, dall'altra, con particolare riferimento
alle perizie in forza delle quali furono determinati gli importi
erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime,
nonche' analizzare i bilanci delle societa' SNAM, ENI e Nav.Ar.Ma.
negli anni immediatamente precedenti e successivi al 1991.
3. La Commissione, ogniqualvolta ne ravvisi la necessita' e
comunque al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla
Camera dei deputati sui risultati dell'attivita' di inchiesta. Sono
ammesse relazioni di minoranza.