Art. 1 Istituzione, competenze e durata della Commissione parlamentare di inchiesta 1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, e' istituita, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera «Agip Abruzzo» verificatasi nella rada del porto di Livorno, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione ha i seguenti compiti: a) accertare eventuali e ulteriori responsabilita' relative al disastro della nave «Moby Prince» con riferimento a strutture, apparati od organizzazioni pubbliche o private, nonche' a persone a essi appartenenti ovvero appartenute; b) ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano integrare i fatti sino a ora conosciuti ed evidenziati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», istituita nella XVIII legislatura con deliberazione della Camera dei deputati del 12 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 117 del 18 maggio 2021; c) accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui e' avvenuta la collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip Abruzzo», le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici o privati nei giorni immediatamente precedenti e successivi al 10 aprile 1991, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno durante i suddetti giorni; d) verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficolta' per l'accertamento delle responsabilita' relative al disastro della nave «Moby Prince»; e) esaminare le procedure, le modalita' e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare in relazione alle disposizioni allora vigenti, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilita' di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi; f) verificare i motivi del mancato coordinamento nella gestione del soccorso delle vittime; g) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno, a partire dalla documentazione acquisita nel corso dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla lettera b); h) approfondire i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino (Nav.Ar.Ma.) S.p.a., l'Unione mediterranea di sicurta' e The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited, da una parte, e l'ENI S.p.a., la Societa' nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni S.p.a. e l'Assuranceforeningen Skuld, dall'altra, con particolare riferimento alle perizie in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime, nonche' analizzare i bilanci delle societa' SNAM, ENI e Nav.Ar.Ma. negli anni immediatamente precedenti e successivi al 1991. 3. La Commissione, ogniqualvolta ne ravvisi la necessita' e comunque al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attivita' di inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.