Art. 1 
 
Istituzione, competenze e durata della  Commissione  parlamentare  di
                              inchiesta 
 
  1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, e' istituita,  per  la
durata  della  XIX  legislatura,  una  Commissione  parlamentare   di
inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», avvenuto
la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la  petroliera
«Agip Abruzzo» verificatasi nella  rada  del  porto  di  Livorno,  di
seguito denominata «Commissione». 
  2. La Commissione ha i seguenti compiti: 
    a) accertare eventuali e ulteriori  responsabilita'  relative  al
disastro della  nave  «Moby  Prince»  con  riferimento  a  strutture,
apparati od organizzazioni pubbliche o private, nonche' a  persone  a
essi appartenenti ovvero appartenute; 
    b) ricercare e valutare ulteriori e nuovi  elementi  che  possano
integrare  i  fatti  sino  a  ora  conosciuti  ed  evidenziati  dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro  della
nave  «Moby  Prince»,   istituita   nella   XVIII   legislatura   con
deliberazione  della  Camera  dei  deputati  del  12   maggio   2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  n.
117 del 18 maggio 2021; 
    c) accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui e'
avvenuta la collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera
«Agip  Abruzzo»,  le  comunicazioni  radio  intercorse  tra  soggetti
pubblici o privati nei giorni immediatamente precedenti e  successivi
al 10 aprile 1991, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari  di
qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare  prospiciente  il
porto di Livorno durante i suddetti giorni; 
    d) verificare fatti, atti e condotte commissive od  omissive  che
abbiano costituito o costituiscano ostacolo,  ritardo  o  difficolta'
per l'accertamento delle responsabilita' relative al  disastro  della
nave «Moby Prince»; 
    e) esaminare le procedure, le modalita' e i mezzi  con  cui  sono
stati organizzati e attuati i soccorsi  in  mare  in  relazione  alle
disposizioni allora vigenti, le circostanze  nelle  quali  essi  sono
stati condotti e ogni  altro  fatto  utile  a  individuare  eventuali
responsabilita' di individui o enti pubblici o privati in ogni  fase,
anche successiva allo svolgimento degli eventi; 
    f) verificare i motivi del mancato coordinamento  nella  gestione
del soccorso delle vittime; 
    g) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed  eventuali
traffici illegali di armi, combustibili o scorie  e  rifiuti  tossici
avvenuti nella notte del 10 aprile  1991  nella  rada  del  porto  di
Livorno, a partire  dalla  documentazione  acquisita  nel  corso  dei
lavori della  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  di  cui  alla
lettera b); 
    h) approfondire i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a
Genova il 18 giugno 1991 tra la  Navigazione  arcipelago  maddalenino
(Nav.Ar.Ma.) S.p.a., l'Unione mediterranea di sicurta' e The Standard
Steamship  Owners  Protection  and  Indemnity  Association  (Bermuda)
Limited,  da  una  parte,  e  l'ENI  S.p.a.,  la  Societa'  nazionale
metanodotti  (SNAM),  l'AGIP,  la  Padana  assicurazioni   S.p.a.   e
l'Assuranceforeningen Skuld, dall'altra, con particolare  riferimento
alle perizie in forza delle  quali  furono  determinati  gli  importi
erogati alle  compagnie  armatrici  e  ai  familiari  delle  vittime,
nonche' analizzare i bilanci delle societa' SNAM,  ENI  e  Nav.Ar.Ma.
negli anni immediatamente precedenti e successivi al 1991. 
  3.  La  Commissione,  ogniqualvolta  ne  ravvisi  la  necessita'  e
comunque al termine dei propri lavori, presenta  una  relazione  alla
Camera dei deputati sui risultati dell'attivita' di  inchiesta.  Sono
ammesse relazioni di minoranza.