IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la
tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico e, in
particolare, l'articolo 19;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 e,
in particolare, l'articolo 10;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea, e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e
(UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di
accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione,
del 22 febbraio 2021, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la
tracciabilita' e la conformita' nella produzione biologica e
l'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del
21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le
condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione
sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i
regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della
Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del
21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli
ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in
conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato
di ispezione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della
Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai
documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i
prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della
Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni
prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i
relativi elenchi;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento di esecuzione 2021/2119 della Commissione, del
1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune
registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di
operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma
del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio
e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della
Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli
operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante
disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa
sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della
legge 12 agosto 2016, n. 170;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.
117;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, limitatamente alle disposizioni di attuazione
dell'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, nella seduta del
21 settembre 2023;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente
alle disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 1, della
legge 9 marzo 2022, n. 23, che ha espresso il relativo parere nella
seduta del 21 settembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 5 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del
made in Italy, della salute e per la pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto e' finalizzato ad adeguare le disposizioni
nazionali sui controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali
riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti
biologici al regolamento (UE) 2018/848, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE)
2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali
effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti
fitosanitari.
2. Il presente decreto, emanato in attuazione dell'articolo 19
della legge 9 marzo 2022, n. 23 e dell'articolo 10 della legge 4
agosto 2022, n. 127, in materia di produzione biologica, disciplina
il sistema di controlli e certificazione, ivi compresi i procedimenti
amministrativi relativi alla notifica e il sistema di tracciabilita'
dei prodotti biologici, nonche' il sistema sanzionatorio e fornisce
le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del
laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per
l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 della
Costituzione:
«Art. 76 L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta l'art. 19 della legge 9 marzo 2022, n.
23, recante: «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la
competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e
dell'acquacoltura con metodo biologico» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2022, n. 69:
«Art. 19 (Delega al Governo per la revisione,
l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui
controlli per la produzione agricola e agroalimentare
biologica). - 1. Al fine di procedere a una revisione della
normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione
sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare
biologica, il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali
provvede a migliorare le garanzie di terzieta' dei soggetti
autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso
una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del
sistema dei controlli in materia di produzione agricola e
agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23
febbraio 2018, n. 20;
b) adozione di misure volte ad assicurare una
maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la
definizione di strumenti di superamento e soluzione dei
conflitti di interessi esistenti tra controllori e
controllati;
c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di
tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo
di fornitura di informazioni circa la provenienza, la
qualita' e la tracciabilita' dei prodotti biologici, anche
mediante l'impiego di piattaforme digitali;
d) riordino della disciplina della lotta contro le
frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme
vigenti, la loro semplificazione e la compiuta
ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose,
contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in
materia, con contestuale revisione della disciplina
sanzionatoria vigente.
2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma
1 sono altresi' definite le sanzioni, compresa l'eventuale
revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui
all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti
legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari. Decorso tale termine i decreti
legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma,
il Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi medesimi.».
- Si riporta l'art. 10 della legge 4 agosto 2022, n.
127, recante delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199:
«Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento alle
disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici e alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e,
limitatamente ai controlli ufficiali e altre attivita'
ufficiali riguardanti la produzione biologica e
l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE)
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il
sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di
certificazione nonche' la disciplina degli adempimenti
connessi alle attivita' svolte dai suddetti organismi,
comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe
di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di
cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE)
2017/625;
b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi
alla notifica alle autorita' competenti dello Stato membro
di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per
includere le attivita' con metodo biologico;
c) definire i criteri e le modalita' di
etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai
sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;
d) dettare le disposizioni necessarie per procedere
alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e
dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE)
2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi
di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a
verificare il rispetto della normativa in materia di
produzione biologica e etichettatura dei prodotti
biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al
regolamento (UE) 2018/848;
e) adeguare il sistema sanzionatorio per gli
organismi di controllo e per gli operatori biologici,
compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non
conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito
utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da
parte di operatori non assoggettati al sistema di
controllo.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329 - Suppl. Ordinario.
- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2014, n. 144:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche,
istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento
dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). -
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario
dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche e l'uniformita' di
comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di
garantire il regolare esercizio dell'attivita'
imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle
imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono
effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato,
tenuto conto del piano nazionale integrato di cui
all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e
delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando
sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso
all'informazione sui controlli. I controlli sono
predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei
confronti delle imprese agricole e alimentari e
mangimistiche sono riportati in appositi verbali, da
notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei
casi di attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione
conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli
adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati
effettuati i controlli non possono essere oggetto di
contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse
annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle
determinate da comportamenti omissivi o irregolari
dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o
elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La
presente disposizione si applica agli atti e documenti
esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del
controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nei procedimenti di controllo e di recare il minore
intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa e'
istituito, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'interno, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche. Ai
fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
del coordinamento dell'attivita' di controllo e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo
periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte
di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e
di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo
svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti
disposizioni, a carico delle imprese agricole e alimentari
e mangimistiche sono resi disponibili tempestivamente in
via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini
della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42
del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche
amministrazioni secondo le modalita' definite con Accordo
tra le amministrazioni interessate sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, secondo le modalita' e i termini
previsti con il medesimo accordo.
3. Per le violazioni delle norme in materia
agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e'
prevista l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in
cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni
sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle
prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni
dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad
elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito
amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori
e omissioni formali che comportano una mera operazione di
regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze
dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di
cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo
di controllo effettua la contestazione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16
della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per
adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti
per la notificazione degli estremi della violazione. Il
procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i
prodotti non conformi siano stati gia' immessi in
commercio, anche solo in parte.
3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30
settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati.
4. Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, se gia'
consentito il pagamento in misura ridotta, la somma,
determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per
cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni
dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione
di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni
contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, purche' l'interessato effettui il
pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto all'autorita' competente,
di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
all'organo che ha accertato la violazione.».
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n.
2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella GUUE del 7.4.2017 n. L 95.
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le
norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento
(CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella GUUE del 13.8.2008 n.
L 218.
- Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e'
pubblicato nella GUUE del 14.6.2018, n. L150.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della
Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e
le altre misure che garantiscono la tracciabilita' e la
conformita' nella produzione biologica e l'etichettatura
dei prodotti biologici, e' pubblicato nella GUUE del
23.2.2021 n. L 62.
- Si riporta il regolamento delegato (UE) 2021/2305
della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in
cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono
esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo
frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali
prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE)
2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione, e' pubblicato
nella GUUE del 27.12.2021, n. L 461.
- Il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della
Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle
partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione
destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di
ispezione, e' pubblicato nella GUUE del 27.12.2021, n. L
461.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della
Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme
relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i
prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati
all'importazione nell'Unione, e' pubblicato nella GUUE del
27.12.2021, n. L. 461.
- Si riporta il regolamento di esecuzione (UE)
2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che
autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella
produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, e'
pubblicato nella GUUE del
- Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE, e' pubblicato nella GUUE del
28.8.2014, n. L 257.
- Il regolamento di esecuzione 2021/2119 della
Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme
dettagliate concernenti talune registrazioni e
dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di
operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati
a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento
europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di
esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto
riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai
gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, e'
pubblicato nella GUUE del 2.12.2021, n. L 430.
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20,
recante: «Disposizioni di armonizzazione e
razionalizzazione della normativa sui controlli in materia
di produzione agricola e agroalimentare biologica,
predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2018 n. 67.
- Si riporta l'articolo 5 della legge 28 luglio 2016,
n. 154 recante: «Deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto
2016, n. 186:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino e la
semplificazione della normativa in materia di agricoltura,
silvicoltura e filiere forestali). - 1. Al fine di
procedere alla semplificazione e al riassetto della
normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e
filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in
materia di controlli sanitari, il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed
in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in
materia divise per settori omogenei e ad introdurre le
modifiche necessarie alle predette finalita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle
disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita,
nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori
omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di
ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il
linguaggio normativo;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e
antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti
giurisprudenziali;
e) revisione dei procedimenti amministrativi di
competenza statale in materia di agricoltura, al fine di
ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di
silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in
particolare l'avvio dell'attivita' economica in materia di
agricoltura;
f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio,
con le amministrazioni territoriali in relazione ai
procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di
prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori
ai termini massimi previsti, ridurre i termini
procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso
con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio
dell'attivita' economica in materia di agricoltura;
g) armonizzazione e razionalizzazione della
normativa sui controlli in materia di qualita' dei
prodotti, sulle produzioni a qualita' regolamentata, quali
le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche
registrate ai sensi della vigente normativa europea e la
produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al
fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i
consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le
distorsioni della concorrenza, nonche' al fine di
coordinare l'attivita' dei diversi soggetti
istituzionalmente competenti sulla base della normativa
vigente, fatte salve le competenze delle Autorita'
individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonche'
del Ministero della salute ai fini dell'attuazione
dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
h) revisione e armonizzazione della normativa
nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in
coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma
quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la
normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e
internazionale, con conseguente aggiornamento o con
l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri
interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta l'articolo 2 della legge 12 agosto 2016,
n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2015), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1,
lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti
dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in
vigore della presente legge, per le quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.».
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,
recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e),
della legge 4 ottobre 2019, n. 117» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2021 n. 60.
- Si riporta l'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed
e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2018» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245:
«Art. 12 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari,
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n.
396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031
del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e
2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)
n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e
la decisione 92/438/CEE del Consiglio). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo, del 15 marzo 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali
vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625,
con abrogazione espressa delle norme nazionali
incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle
residue;
b) fermo restando che il Ministero della salute e'
designato quale autorita' unica di coordinamento e di
contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera
b), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero
della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e
di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di
rispettiva competenza, quali autorita' competenti ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a
organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre
attivita' ufficiali nei settori di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli
alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con
riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere
d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un
coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate
autorita' competenti;
c) individuare il Ministero della salute quale
organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109
del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di
collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le
autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli
articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel
rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui
alla lettera b) del presente comma;
d) ferma restando la competenza del Ministero della
salute quale autorita' unica di coordinamento e di contatto
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e
h), del predetto regolamento, individuare il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, quale autorita' competente ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a
organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre
attivita' ufficiali nei settori di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di
impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che
possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle
transazioni commerciali, lettere g), i) e j) del paragrafo
2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonche' nei
settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera
a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a
norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative
alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da
73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
e) individuare il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo
di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le
autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli
articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei
settori di competenza come individuati alla lettera d) del
presente comma,
f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli
sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli
altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse
competenze degli uffici veterinari del Ministero della
salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in
conformita' alle norme sull'assistenza amministrativa
contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo
regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;
g) rivedere le disposizioni deldecreto legislativo
19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalita' di
finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste
all'articolo 7 e in conformita' alle norme contenute nel
capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al
fine di attribuire alle autorita' competenti di cui alla
lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie
necessarie per organizzare ed effettuare i controlli
ufficiali, nonche' le altre attivita' ufficiali, al fine di
migliorare il sistema dei controlli e di garantire il
rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;
h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo
frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei
posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanita'
marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute,
anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di
personale, per dare applicazione al regolamento (UE)
2017/625;
i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
attraverso la previsione di sanzioni amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle
violazioni medesime.».
- Si riporta l'articolo 10 della legge di delegazione
europea 4 agosto 2022, n. 127, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199:
«Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento alle
disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici e alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e,
limitatamente ai controlli ufficiali e altre attivita'
ufficiali riguardanti la produzione biologica e
l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE)
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari. 2.
Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: a)
adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di
vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione
nonche' la disciplina degli adempimenti connessi alle
attivita' svolte dai suddetti organismi, comprese le cause
di sospensione e di revoca delle deleghe di cui
all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli
articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;
b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla
notifica alle autorita' competenti dello Stato membro di
cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per
includere le attivita' con metodo biologico; c) definire i
criteri e le modalita' di etichettatura di fertilizzanti e
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del
regolamento (UE) 2018/848; d) dettare le disposizioni
necessarie per procedere alla designazione dei laboratori
nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui
al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di
analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei
controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della
normativa in materia di produzione biologica e
etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli
indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848; e)
adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di
controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi
di operatori, che adottano condotte non conformi al
regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei
termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di
operatori non assoggettati al sistema di controllo.».
- Si riporta l'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n.
23 recante: «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la
competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e
dell'acquacoltura con metodo biologico» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2022, n. 69:
«Art. 19 (Delega al Governo per la revisione,
l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui
controlli per la produzione agricola e agroalimentare
biologica). - 1. Al fine di procedere a una revisione della
normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione
sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare
biologica, il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali
provvede a migliorare le garanzie di terzieta' dei soggetti
autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso
una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del
sistema dei controlli in materia di produzione agricola e
agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23
febbraio 2018, n. 20;
b) adozione di misure volte ad assicurare una
maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la
definizione di strumenti di superamento e soluzione dei
conflitti di interessi esistenti tra controllori e
controllati;
c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di
tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo
di fornitura di informazioni circa la provenienza, la
qualita' e la tracciabilita' dei prodotti biologici, anche
mediante l'impiego di piattaforme digitali;
d) riordino della disciplina della lotta contro le
frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme
vigenti, la loro semplificazione e la compiuta
ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose,
contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in
materia, con contestuale revisione della disciplina
sanzionatoria vigente.
2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma
1 sono altresi' definite le sanzioni, compresa l'eventuale
revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui
all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti
legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari. Decorso tale termine i decreti
legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma,
il Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi medesimi.»
Note all'art. 1:
- Per l'art. 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 si veda
nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 10 della legge di
delegazione europea 4 agosto 2022, n. 127 si veda nelle
note alle premesse.