IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26  novembre  2021,  n.
206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e
per la revisione della  disciplina  degli  strumenti  di  risoluzione
alternativa delle controversie e misure urgenti di  razionalizzazione
dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata» che inserisce il  «Capo-bis
- Dei mediatori familiari nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
e disposizioni transitorie"»; 
  Visto l'articolo 12-sexies del predetto Capo I-bis che  stabilisce:
«L'attivita'  professionale   del   mediatore   familiare,   la   sua
formazione, le regole deontologiche e  le  tariffe  applicabili  sono
regolate con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui
alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.»; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013,  n.  4,  recante  «Disposizioni  in
materia di professioni non organizzate»; 
  Visto regolamento (CE) n. 765/2008 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante «Misure per la  tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e  misure  volte  a  favorire
l'articolazione  flessibile  nei  tempi  e  nei  luoghi  del   lavoro
subordinato»; 
  Vista la legge 21 aprile  2023,  n.  49  recante  «Disposizioni  in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali»; 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206  recante
«Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29  luglio  2003,
n. 229»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso con parere n. 331 in data 18 luglio 2023; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato  n.  01272/2023,  rilasciato
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  26
settembre 2023; 
  Acquisito il concerto del  Ministro  della  giustizia  in  data  10
ottobre 2023; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in
data 20 ottobre 2023; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, in data 23 ottobre 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina: 
    a) l'attivita' professionale del mediatore  familiare  e  la  sua
formazione; 
    b) i requisiti di onorabilita' per l'esercizio della  professione
e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis  del  regio
decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie»; 
    c) le modalita' e i contenuti dei corsi obbligatori  dedicati  ai
mediatori familiari per  la  formazione  iniziale  e  l'aggiornamento
professionale continuo; 
    d) i requisiti del formatore nella mediazione familiare; 
    e)  le  regole  deontologiche  della  professione  del  mediatore
familiare; 
    f)  le  tariffe  applicabili  all'attivita'   professionale   del
mediatore familiare; 
    g) il trattamento dei dati personali raccolti in  conformita'  al
presente decreto. 
 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              ll testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   comma   quinto   della   Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'   di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario e' il seguente: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della  legge
          I  regolamenti  ministeriali  non  possono  dettare   norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
          legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,  recante:  «Attuazione
          della legge 26 novembre 2021, n.  206,  recante  delega  al
          Governo per l'efficienza  del  processo  civile  e  per  la
          revisione della disciplina degli strumenti  di  risoluzione
          alternativa  delle  controversie  e   misure   urgenti   di
          razionalizzazione dei procedimenti in  materia  di  diritti
          delle persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di
          esecuzione forzata. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  17
          ottobre 2022, n. 243, S.O.»: 
                «1. Dopo il Titolo II, Capo I, delle disposizioni per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie e' inserito il seguente: 
                  «Capo I-bis 
                  Dei mediatori familiari 
              Art. 12-bis (Dei mediatori familiari).  -  Presso  ogni
          tribunale e' istituito un elenco di mediatori familiari. 
              Art. 12-ter (Formazione  e  revisione  dell'elenco).  -
          L'elenco e' tenuto  dal  presidente  del  tribunale  ed  e'
          formato da un comitato da lui  presieduto  e  composto  dal
          procuratore della Repubblica e da un  mediatore  familiare,
          designato dalle  associazioni  professionali  di  mediatori
          familiari inserite nell'elenco tenuto presso  il  Ministero
          dello sviluppo economico, che esercita la propria attivita'
          nel circondario del tribunale. 
              Le funzioni di segretario del comitato sono  esercitate
          dal cancelliere del tribunale. 
              L'elenco e' permanente. Ogni quattro anni  il  comitato
          provvede alla sua revisione  per  eliminare  coloro  per  i
          quali  e'  venuto  meno  alcuno  dei   requisiti   previsti
          nell'art. 12-quater o e' sorto un impedimento a  esercitare
          l'ufficio. 
              Si applicano gli  articoli  19,  20  e  21,  in  quanto
          compatibili. 
              Art.  12-quater  (Iscrizione  nell'elenco).  -  Possono
          chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono  iscritti
          da  almeno   cinque   anni   a   una   delle   associazioni
          professionali di mediatori familiari  inserite  nell'elenco
          tenuto presso il Ministero dello sviluppo  economico,  sono
          forniti di adeguata formazione e  di  specifica  competenza
          nella  disciplina  giuridica  della  famiglia  nonche'   in
          materia di tutela dei minori e di violenza domestica  e  di
          genere e sono di condotta morale specchiata. 
              Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto
          dall'art. 12-ter. Contro il provvedimento del  comitato  e'
          ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione,
          al comitato previsto nell'art. 5. 
              Art. 12-quinquies (Domande di iscrizione). - Coloro che
          aspirano  all'iscrizione  nell'elenco   devono   presentare
          domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti
          documenti: 
                1) estratto dell'atto di nascita; 
                2) certificato generale del casellario giudiziario di
          data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 
                3) certificato di residenza nella circoscrizione  del
          tribunale; 
                4)    attestazione    rilasciata    dall'associazione
          professionale ai sensi dell'art. 7 della legge  14  gennaio
          2013, n. 4; 
                5) i titoli e i  documenti  che  l'aspirante  intende
          allegare per  dimostrare  la  sua  formazione  e  specifica
          competenza. 
              Il presidente procede ai sensi dell'art. 17. 
              Art.   12-sexies    (Disciplina    dell'attivita'    di
          mediatore).  -  L'attivita'  professionale  del   mediatore
          familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e  le
          tariffe applicabili sono regolate con decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
          giustizia e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  14
          gennaio 2013, n. 4.».; 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 12-bis del citato regio decreto  18
          dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per  l'attuazione  del
          codice di procedura civile e disposizioni transitorie): 
                «Art. 12-bis (Dei mediatori familiari). - Presso ogni
          tribunale e' istituito un elenco di mediatori familiari.»