IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261:  «Attuazione
della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni  per  lo  sviluppo
del  mercato  interno  dei  servizi  postali  comunitari  e  per   il
miglioramento della  qualita'  del  servizio»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58: «Attuazione della direttiva
2008/6/CE, per quanto riguarda il  pieno  completamento  del  mercato
interno dei servizi postali della  Comunita'»  (di  seguito  «decreto
legislativo n. 261/1999»); 
  Visto il decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201:  «Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici», convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale
e' stata disposta la soppressione  dell'Agenzia  di  regolamentazione
del settore  postale  e  il  trasferimento  delle  funzioni  e  delle
inerenti risorse  finanziarie  e  strumentali  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni (di seguito «l'Autorita'»); 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di  concerto  con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
20 aprile 2000: «Contributi per  le  licenze  individuali  e  per  le
autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi
postali» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera n. 129/15/CONS dell'11 marzo 2015  dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni con la quale e'  stato  approvato
il «Regolamento in materia di titoli  abilitativi  per  l'offerta  al
pubblico dei servizi postali»  riportato  nell'allegato  A  di  detta
delibera, pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 23 marzo 2015 (di
seguito «regolamento generale»); 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  29
luglio 2015 concernente  il  «Disciplinare  delle  procedure  per  il
rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi
postali»; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124  e  in  particolare  l'art.  1
comma 57, lettera b) che ha disposto a  decorrere  dal  10  settembre
2017 l'abrogazione dell'art. 4 del decreto  legislativo  n.  261/1999
che affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale  Poste
Italiane S.p.a. i servizi  di  notifica  a  mezzo  posta  degli  atti
giudiziari di cui alla legge  n.  890/1982  e  delle  violazioni  del
codice della strada di cui all'art. 201 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285; 
  Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazioni  di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse  con  la
notificazione di  atti  giudiziari»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», ed  in  particolare  l'art.  201  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 1, commi 56 e 57, della legge 4 agosto  2017,  n.  205
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto l'art. 1, comma 813 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 
  Vista la delibera n.  78/23/CONS  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni del 30 marzo 2023  che  revisiona  la  precedente
delibera n.  77/18/CONS  recante  «approvazione  del  regolamento  in
materia di  rilascio  delle  licenze  per  svolgere  il  servizio  di
notificazione a  mezzo  posta  di  atti  giudiziari  e  comunicazioni
connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del  codice
della strada (art. 201 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285)» (di seguito «regolamento»); 
  Ritenuto di dover favorire lo sviluppo concorrenziale del  mercato,
agevolando (nell'ipotesi di partecipazione a procedure  di  gara)  il
ricorso alle diverse tipologie di Raggruppamenti temporanei d'impresa
(RTI),  limitando  l'obbligo  di  possedere  la  licenza  individuale
speciale ai soli soggetti - facenti parte dello stesso raggruppamento
- che svolgono l'effettiva attivita' di notificazione (art. 5-bis del
regolamento); 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2  con  il  quale  il  Ministero
dello sviluppo economico assume la denominazione di  Ministero  delle
imprese e del made in Italy; 
  Considerato che il Ministero delle imprese e del made in Italy  (di
seguito «Ministero») e' competente al rilascio dei titoli abilitativi
in  materia  di  servizi  postali  ed  a  disciplinarne  le  relative
procedure; 
  Considerato che si  rende  necessario  modificare  il  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico del 19  luglio  2018  «Disciplinare
delle procedure per il rilascio delle  licenze  individuali  speciali
per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo  posta
di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre  1982,
n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285)»; 
  Tenuto conto che dal  1°  dicembre  2022,  con  l'avvio  del  nuovo
portale informatico  dedicato  al  rilascio  dei  titoli  abilitativi
postali, e' avviato il processo di  digitalizzazione  dei  pagamenti,
che  dovranno  essere  effettuati  tramite  l'uso  della  piattaforma
digitale PagoPA; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Procedura di rilascio della licenza individuale speciale 
 
  1. Le licenze  individuali  speciali  disciplinate  dalla  delibera
AGCOM n. 78/23/CONS con la quale e' stato modificato il  «Regolamento
in materia di rilascio delle licenze  per  svolgere  il  servizio  di
notificazione a  mezzo  posta  di  atti  giudiziari  e  comunicazioni
connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del  codice
della strada (art. 201 del D.L.G.S. 30 aprile 1992,  n.  285)»  -  di
seguito «regolamento» - sono classificate nelle seguenti tipologie: 
    A) per la notificazione a  mezzo  posta  degli  atti  giudiziari,
delle violazioni del codice della strada e degli atti  amministrativi
impositivi; 
    B) per la notificazione a mezzo posta di  violazioni  del  codice
della strada e degli atti amministrativi impositivi. 
  2. All'atto della presentazione della domanda per il rilascio della
licenza, il soggetto  richiedente  e'  tenuto  ad  indicare  l'ambito
territoriale nel quale intende esercitare il servizio.  Nel  caso  in
cui un soggetto, gia' dotato di  licenza  individuale  speciale  alla
data di entrata in vigore del regolamento, intenda estendere l'ambito
geografico  del  suddetto  titolo,  dovra'  darne  comunicazione   al
Ministero indicando la regione (o le regioni) oggetto di estensione. 
  3. Le domande per il rilascio delle licenze di cui al comma 1  sono
presentate alla divisione competente della Direzione generale  per  i
servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del
Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  tramite  il  portale
«Servizi Postali» accedendo alla pagina web del Ministero dedicata ai
servizi postali. 
  4. Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale  o
per il rifiuto della stessa e' di quarantacinque  giorni,  decorrenti
dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero. 
  5. Qualora la domanda non risulti completa, il termine  di  cui  al
comma 4 resta sospeso fino al ricevimento  di  quanto  richiesto  dal
Ministero. Il mancato riscontro entro trenta giorni  dal  ricevimento
della richiesta comporta la rinuncia alla domanda. 
  6. L'offerta  del  servizio  non  puo'  essere  avviata  prima  del
rilascio della licenza individuale speciale. 
  7. Il rilascio della licenza individuale speciale  e'  soggetto  al
pagamento  di  un  contributo  a  titolo  di   rimborso   spese   per
l'istruttoria e di un contributo dovuto  per  verifiche  e  controlli
sulla permanenza dei requisiti richiesti per la licenza, relativo  al
primo anno di  decorrenza  e  da  versare  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento del provvedimento, ai  sensi  dell'art.  15  del  decreto
legislativo n. 261/1999. 
  8. Il pagamento dei contributi  di  cui  al  comma  7  deve  essere
effettuato  esclusivamente  tramite  la  piattaforma  elettronica  di
pagamento «PagoPA».