IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive  modificazioni
e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  da  354  a   361,   relativi
all'istituzione presso la  gestione  separata  di  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. del «Fondo rotativo per il sostegno  alle  imprese  e
gli  investimenti  in  ricerca»  (o  anche  FRI),  finalizzato   alla
concessione alle imprese di finanziamenti agevolati  sotto  forma  di
anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; 
  Vista la legge 17  febbraio  1982,  n.  46  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  23,   comma   2,   del   predetto
decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce,  tra  l'altro,  che  il
Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della  legge  17  febbraio
1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo  economico,
assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed  e'
destinato al finanziamento di programmi e interventi con  un  impatto
significativo in ambito nazionale sulla competitivita'  dell'apparato
produttivo per il perseguimento di specifiche finalita', tra le quali
quella, individuata dalla lettera a)  dello  stesso  comma  2,  della
promozione  di  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione   di
rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema
produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  centri  e  delle
strutture di ricerca e  sviluppo  delle  imprese,  ad  eccezione  dei
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del
petrolio, del carbone e del gas naturale; 
  Visto il comma 3 del precitato art. 23, il quale prevede  che,  per
il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2,  con  decreti  di
natura non regolamentare del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo  per  la  crescita  sostenibile  (o
anche FCS), e che stabilisce che le misure del  predetto  fondo  sono
attivate con bandi  ovvero  direttive  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano i termini, le modalita' e le procedure per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni; 
  Visto l'art. 30 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, il quale
prevede: 
    a) al comma 2, che per il perseguimento delle finalita' di cui al
citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge,  i  programmi  e
gli interventi destinatari del FCS possono essere agevolati  anche  a
valere sulle risorse del FRI e che i finanziamenti agevolati concessi
a valere sullo stesso possono essere assistiti da idonee garanzie; 
    b) ai commi 3, 3-bis e 4, cosi' come modificati dall'art. 26  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dall'art. 3,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la disciplina del  procedimento
di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo  rotativo  per
il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca; 
  Visto  il  decreto  8  marzo  2013  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, recante «Individuazione  delle  priorita',  delle
forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del
Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83» e, in particolare: 
    a) l'art. 7,  recante  i  requisiti  specifici  dei  progetti  di
ricerca e sviluppo del fondo e l'art. 8, che individua  le  priorita'
di intervento degli stessi; 
    b) l'art. 14, che al  comma  1,  lettera  b),  prevede  che  sono
concedibili sul Fondo aiuti compatibili con  il  mercato  interno  ai
sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c)  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di  notifica
e, al comma 2, stabilisce che gli stessi sono  concessi  nella  forma
del finanziamento agevolato e, tra l'altro,  del  contributo  diretto
alla spesa; 
    c) l'art. 15, inerente alle modalita' attuative degli interventi,
che, al comma 1, stabilisce che gli stessi  sono  attuati  con  bandi
ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, ora  Ministro
delle imprese e del made in Italy, che individuano,  oltre  a  quanto
gia' previsto nel medesimo decreto 8 marzo  2013,  l'ammontare  delle
risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari,
le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o  dei  progetti,  le
spese  ammissibili,  la  forma  e  l'intensita'  delle  agevolazioni,
nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle  domande,
i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita'  per
la concessione ed erogazione degli aiuti e, al comma 4,  prevede  che
nei bandi o direttive di cui al comma  1,  ai  fini  della  selezione
delle iniziative ammissibili, il Ministero  utilizza  prevalentemente
la procedura  di  tipo  negoziale  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 
    d) l'art. 18, che dispone, in particolare, al comma 2, che il FCS
opera attraverso la contabilita' speciale n. 1726 per gli  interventi
co-finanziati  dall'Unione   europea   e   dalle   regioni,   nonche'
utilizzando l'apposito capitolo di bilancio  per  la  gestione  delle
altre forme di intervento e, al comma 6, che i programmi e i progetti
destinatari degli interventi  del  fondo  possono  essere  agevolati,
limitatamente   alle   agevolazioni   concesse   nella   forma    del
finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse del  richiamato
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca (FRI), secondo le condizioni e le modalita' stabilite  con  i
decreti di cui all'art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e al parimenti richiamato art. 30, comma 4 del decreto-legge  n.
83 del 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111  del  15  maggio
2015, recante le modalita' di impiego delle  risorse  non  utilizzate
del FRI  e  riparto  delle  predette  risorse  tra  gli  investimenti
destinatari del FCS; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
luglio 2022, recante, ai sensi dell'art. 1, comma 359, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, i criteri, le condizioni  e  le  modalita'  di
funzionamento della garanzia dello Stato sull'obbligo di rimborso dei
finanziamenti agevolati concessi a valere sulle  risorse  del  «Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in  ricerca»
di cui all'art. 1, comma 354 della citata legge n. 311/2004; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119
del 21 febbraio 2014, concernente la misura del  tasso  di  interesse
sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in  ricerca,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311; 
  Vista la nota del 21  febbraio  2022,  con  cui  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.a.  ha  comunicato  gli  esiti   delle   attivita'   di
ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo  per  il
sostegno alle  imprese  e  gli  investimenti  in  ricerca,  ai  sensi
dell'art. 30, commi 3 e 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012,  come
modificato dall'art. 26, comma  6-bis  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, disponibili per nuovi interventi agevolativi a  supporto
dell'economia; 
  Vista la nota del 20 luglio 2023, con la quale il  Ministero  delle
imprese e del made in Italy ha comunicato a Cassa depositi e prestiti
S.p.a. l'intenzione di avvalersi della  facolta'  di  utilizzo  delle
risorse del Fondo  rotativo  per  il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca per il finanziamento di un  nuovo  intervento
del Fondo per la crescita sostenibile, per  un  importo  pari  a  328
milioni di euro, previa conferma da parte della medesima Cassa  della
disponibilita' di risorse da utilizzare ai predetti fini; 
  Vista la nota prot. n. 2115818 del 21 luglio  2023,  con  la  quale
Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha confermato l'utilizzabilita'  dei
suddetti 328 milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca; 
  Visto il completamento delle operazioni di chiusura  del  Programma
operativo interregionale «Attrattori culturali, naturali  e  turismo»
2007-2013 (POIn Attrattori), del Programma  operativo  interregionale
(POI) «Energie rinnovabili e  risparmio  energetico»  2007-2013  (POI
Energia), nonche' la proposta di pre-chiusura del Programma operativo
nazionale  «Ricerca  e  competitivita'»  2007-2013  (PON  Ricerca   e
competitivita'); 
  Visto  il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (nel
seguito, anche, il trattato)  e,  in  particolare,  il  titolo  XVIII
«Coesione economica, sociale e territoriale» (articoli 174-178); 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del  17
dicembre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 433 I del  22  dicembre  2020,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2021-2027; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive  modifiche
e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili  al  Fondo
europeo di sviluppo regionale, al  Fondo  sociale  europeo  plus,  al
Fondo di coesione, al Fondo per  una  transizione  giusta,  al  Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca  e  l'acquacoltura,  e  le
regole finanziarie  applicabili  a  tali  fondi  e  al  Fondo  asilo,
migrazione  e  integrazione,  al  Fondo  sicurezza  interna  e   allo
strumento di sostegno finanziario per la gestione delle  frontiere  e
la politica dei visti; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione  europea  L  198/13  del   22   giugno   2020,   relativo
all'istituzione  di  un  quadro  che   favorisce   gli   investimenti
sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del regolamento UE  2020/852,  che
definisce il principio di non arrecare un  danno  significativo  agli
obiettivi ambientali di cui all'art. 9 dello stesso regolamento e  la
comunicazione  della  Commissione  europea  2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  «non  arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive  modifiche
e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e  al
Fondo di coesione; 
  Visti gli articoli  52  e  seguenti  del  citato  regolamento  (UE)
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
recanti, tra l'altro, disposizioni in materia di utilizzo di  opzioni
di costo semplificate di costo; 
  Vista la condizione abilitante 1.1, relativa alla «Buona governance
della  strategia  di  specializzazione   intelligente   nazionale   o
regionale», di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060; 
  Visto il documento «La buona governance della  Strategia  nazionale
di specializzazione intelligente 2021-2027» che aggiorna la Strategia
nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020, adeguandola  ai
nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per  il  periodo
di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e
la relativa relazione di autovalutazione; 
  Visto il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione «Orizzonte
Europa», di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  28  aprile  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e la  relativa
decisione UE 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio  2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 I  del  12  maggio
2021,  che  istituisce  il  Programma  specifico  di  attuazione   di
Orizzonte Europa; 
  Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia relativo al  ciclo  di
programmazione 2021-2027,  adottato  dalla  Commissione  europea  con
decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022; 
  Visto il Programma nazionale ricerca, innovazione e  competitivita'
per  la  transizione  verde  e  digitale  2021-2027,  adottato  dalla
Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022)  8821  final,
del 29 novembre 2022; 
  Vista  la  priorita'  1  «Ricerca,  innovazione,  digitalizzazione,
investimenti e competenze per la transizione  ecologica  e  digitale»
del Programma sopra indicato, relativa all'obiettivo strategico 1  di
cui all'art.  5,  paragrafo  1,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)
2021/1060; 
  Visto il relativo obiettivo specifico 1.1 «Sviluppare e  rafforzare
le  capacita'  di  ricerca  e  di  innovazione  e  l'introduzione  di
tecnologie avanzate», di cui all'art.  3,  paragrafo  1,  lettera  a,
punto i) del regolamento (UE) 2021/1058; 
  Vista l'azione 1.1.4 «Ricerca collaborativa»  prevista  nell'ambito
dell'obiettivo  specifico  1.1  del  Programma   nazionale   ricerca,
innovazione e competitivita' per  la  transizione  verde  e  digitale
2021-2027; 
  Visto il rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione
ambientale  strategica  (VAS)  del  Programma   nazionale   «Ricerca,
innovazione e competitivita' per  la  transizione  verde  e  digitale
2021-2027»; 
  Visto il documento criteri di selezione delle operazioni, approvato
dal comitato di sorveglianza  del  programma  il  2  marzo  2023,  in
seguito alla chiusura della procedura scritta di cui al protocollo n.
107468 del 3 marzo 2023; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  n.  651  del  17  giugno  2014  della
Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea L 187 del 26 giugno 2014,  come  successivamente  modificato,
integrato  e  prorogato,  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato; 
  Visti in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento generale di
esenzione, che prevede gli  importi  dei  costi  ammissibili  possono
essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate  in  materia
di costi previste dal regolamento (UE) n.  2021/1060  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  a  condizione   che   l'operazione   sia
sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il
ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e  che
la categoria dei costi  sia  ammissibile  a  norma  della  pertinente
disposizione di esenzione e l'art. 25, che stabilisce  le  condizioni
per  ritenere  compatibili  con  il   mercato   interno   ed   esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final
del 19 ottobre 2022, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del  12  ottobre  2005,  n.  238,  di  «Adeguamento  alla  disciplina
comunitaria  dei  criteri  di  individuazione  di  piccole  e   medie
imprese»; 
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 recante la  disciplina  europea  per  la
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione  di  tali  dati  (General
Data Protection Regulation - GDPR); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  cosi'  come
novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modifiche e integrazioni,  recante  il  «Codice  dell'amministrazione
digitale»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai  sensi  del  quale  gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.  165,  che  dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  del
medesimo articolo, che costituiscono  elemento  essenziale  dell'atto
stesso; 
  Visto l'art. 25, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Vista la delibera  del  CIPE  n.  63  del  26  novembre  2020,  che
introduce la normativa attuativa della riforma del  Codice  unico  di
progetto (CUP); 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni, e in particolare l'art. 26 relativo agli obblighi di
pubblicazione degli atti di concessione di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici  a  persone  fisiche  ed
enti pubblici e privati,  e  l'art.  27  relativo  agli  obblighi  di
pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 6 relativo alla
procedura negoziale; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n.
115; 
  Visto, in particolare, l'art. 52, comma 1, della predetta legge  n.
234/2012, che prevede che, al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero  gestiscono
i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla  banca  di
dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai  sensi
dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume  la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto, altresi', il regolamento, adottato con decreto del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e  forestali,  31
maggio 2017,  n.  115,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai  sensi
dell'art.  52,  comma  6  della  predetta  legge  n.   234/2012,   il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo  economico  28  luglio  2017  di
attuazione del predetto regolamento; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 1 del 3 gennaio 2022, recante la disciplina  dei  criteri  per  lo
sviluppo   e   il   funzionamento   della   piattaforma    telematica
«www.incentivi.gov.it», ai sensi  del  combinato  disposto  dell'art.
18-ter, comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34  e  dell'art.
39-bis, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 
  Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto  30  settembre
2021, che  prevede,  al  comma  3,  le  modalita'  di  generazione  e
pubblicazione   delle   informazioni   sulla   predetta   piattaforma
«incentivi.gov.it» in relazione agli  interventi  di  competenza  del
Ministero dello sviluppo economico e, al comma 6, la definizione, con
successivo decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero, delle disposizioni specifiche e  tecniche  per
l'implementazione e l'organizzazione dei contenuti della  piattaforma
secondo i criteri previsti dal medesimo articolo; 
  Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'art. 4,
che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge  28  novembre  2005,  n.  246»,  l'art.  46-bis,   recante   la
«Certificazione della parita' di genere»; 
  Visto, altresi', l'art. 5, comma 3 della citata legge  n.  162  del
2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data  del  31
dicembre dell'anno precedente  a  quello  di  riferimento,  siano  in
possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'art.
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  e'  riconosciuto  un
punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorita' titolari
di fondi europei nazionali e regionali, di  proposte  progettuali  ai
fini della concessione di aiuti  di  Stato  a  cofinanziamento  degli
investimenti sostenuti; 
  Considerato che, ai sensi delle richiamate  norme  e  disposizioni,
nell'ambito degli interventi per ricerca e sviluppo del Fondo per  la
crescita sostenibile e' attribuita priorita' ai progetti diretti alla
realizzazione di nuovi prodotti o servizi, in grado  di  produrre  un
significativo  avanzamento  tecnologico  di  rilevante  impatto   sul
mercato di riferimento; 
  Considerato che, in coerenza con  tale  priorita',  gli  interventi
mirati  dal  lato  dell'offerta,  tra  cui  gli  interventi  di   cui
all'azione 1.1.4  del  Programma  nazionale  ricerca,  innovazione  e
competitivita'  per  la  transizione  verde  e  digitale   2021-2027,
contribuiscono ad aggiornare il processo di scoperta imprenditoriale,
consentendo  di  assicurare  sistematicita',  coralita'  e   coerenza
strategica nell'implementazione e  revisione  e  aggiornamento  della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente; 
  Ritenuto  opportuno,  per  contribuire  alle  predette   finalita',
definire, in attuazione dell'art. 15, comma 1  del  decreto  8  marzo
2013, le disposizioni per l'intervento  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e  sviluppo  attraverso
la concessione di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo
per il sostegno  alle  imprese  e  gli  investimenti  in  ricerca  in
concorso con le risorse dell'Unione europea e nazionali, ivi comprese
quelle regionali, per  la  concessione  di  contributi  diretti  alla
spesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana; 
    b) «banca finanziatrice»: la banca italiana o  la  succursale  di
banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13
del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni di cui  all'art.  4
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dello sviluppo economico 23 febbraio 2015; 
    c) «centro di  ricerca»:  l'impresa  con  personalita'  giuridica
autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale; 
    d) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    e) «contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter del decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    f) «convenzione»: la  convenzione  per  la  regolamentazione  dei
rapporti  di  concessione  nell'ambito  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile, stipulata ai sensi dell'art. 4 del decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico
23 febbraio 2015, ivi compresi gli atti aggiuntivi o integrativi alle
convenzioni esistenti riferiti alla  misura  agevolativa  di  cui  al
presente decreto; 
    g)  «decreto  interministeriale»:   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico
23  febbraio  2015,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante  le  modalita'
di utilizzo delle risorse non utilizzate  del  FRI  e  riparto  delle
predette risorse tra gli investimenti destinatari del  Fondo  per  la
crescita sostenibile; 
    h) «finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato  e  del
finanziamento bancario; 
    i) «finanziamento  agevolato»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto
della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI; 
    j)  «finanziamento  bancario»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso dalla banca finanziatrice  all'impresa  beneficiaria
per le spese oggetto della domanda di agevolazione; 
    k) «Fondo per la crescita sostenibile»: il fondo di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    l) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge  30
dicembre 2004, n.  311,  che  opera  nell'ambito  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile secondo quanto previsto dall'art.  30,  comma  2
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    m) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    n) «piccole imprese a media  capitalizzazione»:  le  entita'  che
contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI, come  definite
all'art. 2, punto 6 del regolamento  (UE)  2015/1017  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015; 
    o) «PMI (o anche piccole e medie imprese)»: le  piccole  e  medie
imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento GBER; 
    p) «principio DNSH»: il  principio  di  «non  arrecare  un  danno
significativo» agli  obiettivi  ambientali  di  cui  all'art.  9  del
regolamento (UE) 2020/852, in conformita' all'art. 17 dello stesso; 
    q) «Programma orizzonte Europa»: il programma quadro di ricerca e
innovazione di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/695  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui  alla
decisione (UE)  2021/764  del  Consiglio  del  10  maggio  2021,  che
istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte  Europa,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 I/2 del
12 maggio 2021, che sostiene  il  mondo  della  ricerca,  sviluppo  e
innovazione al fine di  stimolare  la  competitivita'  industriale  e
implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e  verde
nell'Unione europea; 
    r) «provvedimento  applicativo»:  il  decreto  del  Ministero  di
implementazione della misura agevolativa del Fondo  per  la  crescita
sostenibile a sostegno delle finalita' della presente misura; 
    s) «regioni meno sviluppate»: le  Regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    t) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  successivamente
modificato, integrato e prorogato, che dichiara alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    u) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti,  compresi  prodotti,  processi  o  servizi   digitali   in
qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui  industrie
e  tecnologie  digitali,  quali  il   supercalcolo,   le   tecnologie
quantistiche, le tecnologie a  catena  di  blocchi  c.d.  blockchain,
l'intelligenza artificiale,  la  cybersicurezza,  i  big  data  e  le
tecnologie cloud). Essa  comprende  la  creazione  di  componenti  di
sistemi complessi e puo' includere la  costruzione  di  prototipi  in
ambiente di laboratorio o in un  ambiente  dotato  di  interfacce  di
simulazione verso sistemi  esistenti  e  la  realizzazione  di  linee
pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca  industriale,  in
particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; 
    v) «soggetto gestore»: il raggruppamento temporaneo di  operatori
economici, costituitosi con atto del  20  e  21  dicembre  2021,  con
mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a  cui
sono affidati gli adempimenti tecnici ed  amministrativi  riguardanti
l'istruttoria  dei  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione,
l'erogazione  delle  agevolazioni,   l'esecuzione   di   monitoraggi,
ispezioni  e  controlli  nell'ambito  del  Fondo  per   la   crescita
sostenibile; 
    w) «Strategia nazionale  di  specializzazione  intelligente»:  la
Strategia nazionale di specializzazione  intelligente,  definita  dal
Ministero,   di   concerto   con   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca che, per il ciclo di  programmazione
comunitaria 2014-2020, individua  le  priorita'  di  investimento  di
lungo periodo condivise con le regioni ed i  principali  stakeholder,
assicurando la complementarieta' tra le  azioni  previste  a  livello
centrale e quelle a livello territoriale, cosi' da ridurre  i  rischi
di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto; 
    x) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi prodotti, processi o servizi, compresi i prodotti,  processi  o
servizi  digitali,  in  qualsiasi  ambito,  tecnologia,  industria  o
settore  (tra  cui  industrie  e  tecnologie   digitali,   quali   il
supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a  catena  di
blocchi   c.d.    blockchain,    l'intelligenza    artificiale,    la
cybersicurezza, i big  data  e  le  tecnologie  cloud  o  di  punta).
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la
dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e  convalida
di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in  un
ambiente  che  riproduce  le  condizioni  operative   reali   laddove
l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti  tecnici
a  prodotti,  processi  e  servizi  che  non   sono   sostanzialmente
definitivi. Lo  sviluppo  sperimentale  puo'  quindi  comprendere  lo
sviluppo di un prototipo o di un  prodotto  pilota  utilizzabile  per
scopi commerciali che  e'  necessariamente  il  prodotto  commerciale
finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato  per  essere
utilizzato soltanto a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo
sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di  routine
o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di  produzione,
processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad  altre  operazioni
in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; 
    y)   «tecnologie   abilitanti   fondamentali»:   le    tecnologie
individuate dal Programma orizzonte Europa riportate nell'allegato n.
1 al  presente  decreto,  caratterizzate  da  un'alta  intensita'  di
conoscenza e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo,
a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento  e
a posti di lavoro altamente qualificati.