IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (o anche FRI), finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto, in particolare, l'art. 23, comma 2, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce, tra l'altro, che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo per il perseguimento di specifiche finalita', tra le quali quella, individuata dalla lettera a) dello stesso comma 2, della promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale; Visto il comma 3 del precitato art. 23, il quale prevede che, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile (o anche FCS), e che stabilisce che le misure del predetto fondo sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni; Visto l'art. 30 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede: a) al comma 2, che per il perseguimento delle finalita' di cui al citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del FCS possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del FRI e che i finanziamenti agevolati concessi a valere sullo stesso possono essere assistiti da idonee garanzie; b) ai commi 3, 3-bis e 4, cosi' come modificati dall'art. 26 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dall'art. 3, comma 9-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la disciplina del procedimento di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca; Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, recante «Individuazione delle priorita', delle forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83» e, in particolare: a) l'art. 7, recante i requisiti specifici dei progetti di ricerca e sviluppo del fondo e l'art. 8, che individua le priorita' di intervento degli stessi; b) l'art. 14, che al comma 1, lettera b), prevede che sono concedibili sul Fondo aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica e, al comma 2, stabilisce che gli stessi sono concessi nella forma del finanziamento agevolato e, tra l'altro, del contributo diretto alla spesa; c) l'art. 15, inerente alle modalita' attuative degli interventi, che, al comma 1, stabilisce che gli stessi sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano, oltre a quanto gia' previsto nel medesimo decreto 8 marzo 2013, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti e, al comma 4, prevede che nei bandi o direttive di cui al comma 1, ai fini della selezione delle iniziative ammissibili, il Ministero utilizza prevalentemente la procedura di tipo negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; d) l'art. 18, che dispone, in particolare, al comma 2, che il FCS opera attraverso la contabilita' speciale n. 1726 per gli interventi co-finanziati dall'Unione europea e dalle regioni, nonche' utilizzando l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento e, al comma 6, che i programmi e i progetti destinatari degli interventi del fondo possono essere agevolati, limitatamente alle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse del richiamato Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), secondo le condizioni e le modalita' stabilite con i decreti di cui all'art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e al parimenti richiamato art. 30, comma 4 del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante le modalita' di impiego delle risorse non utilizzate del FRI e riparto delle predette risorse tra gli investimenti destinatari del FCS; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2022, recante, ai sensi dell'art. 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento della garanzia dello Stato sull'obbligo di rimborso dei finanziamenti agevolati concessi a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all'art. 1, comma 354 della citata legge n. 311/2004; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Vista la nota del 21 febbraio 2022, con cui Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha comunicato gli esiti delle attivita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, come modificato dall'art. 26, comma 6-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, disponibili per nuovi interventi agevolativi a supporto dell'economia; Vista la nota del 20 luglio 2023, con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato a Cassa depositi e prestiti S.p.a. l'intenzione di avvalersi della facolta' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca per il finanziamento di un nuovo intervento del Fondo per la crescita sostenibile, per un importo pari a 328 milioni di euro, previa conferma da parte della medesima Cassa della disponibilita' di risorse da utilizzare ai predetti fini; Vista la nota prot. n. 2115818 del 21 luglio 2023, con la quale Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha confermato l'utilizzabilita' dei suddetti 328 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca; Visto il completamento delle operazioni di chiusura del Programma operativo interregionale «Attrattori culturali, naturali e turismo» 2007-2013 (POIn Attrattori), del Programma operativo interregionale (POI) «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013 (POI Energia), nonche' la proposta di pre-chiusura del Programma operativo nazionale «Ricerca e competitivita'» 2007-2013 (PON Ricerca e competitivita'); Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito, anche, il trattato) e, in particolare, il titolo XVIII «Coesione economica, sociale e territoriale» (articoli 174-178); Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027; Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 198/13 del 22 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; Visto, in particolare, l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali di cui all'art. 9 dello stesso regolamento e la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; Visti gli articoli 52 e seguenti del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recanti, tra l'altro, disposizioni in materia di utilizzo di opzioni di costo semplificate di costo; Vista la condizione abilitante 1.1, relativa alla «Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale», di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060; Visto il documento «La buona governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2021-2027» che aggiorna la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020, adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione; Visto il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione «Orizzonte Europa», di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e la relativa decisione UE 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 I del 12 maggio 2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa; Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022; Visto il Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final, del 29 novembre 2022; Vista la priorita' 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale» del Programma sopra indicato, relativa all'obiettivo strategico 1 di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060; Visto il relativo obiettivo specifico 1.1 «Sviluppare e rafforzare le capacita' di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate», di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a, punto i) del regolamento (UE) 2021/1058; Vista l'azione 1.1.4 «Ricerca collaborativa» prevista nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.1 del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027; Visto il rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027»; Visto il documento criteri di selezione delle operazioni, approvato dal comitato di sorveglianza del programma il 2 marzo 2023, in seguito alla chiusura della procedura scritta di cui al protocollo n. 107468 del 3 marzo 2023; Visto il regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato, integrato e prorogato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Visti in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento generale di esenzione, che prevede gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione e l'art. 25, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, di «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese»; Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; Visto l'art. 25, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP); Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'art. 26 relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, e l'art. 27 relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 6 relativo alla procedura negoziale; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Visto, in particolare, l'art. 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto, altresi', il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della predetta legge n. 234/2012, il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 luglio 2017 di attuazione del predetto regolamento; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2022, recante la disciplina dei criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica «www.incentivi.gov.it», ai sensi del combinato disposto dell'art. 18-ter, comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e dell'art. 39-bis, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto 30 settembre 2021, che prevede, al comma 3, le modalita' di generazione e pubblicazione delle informazioni sulla predetta piattaforma «incentivi.gov.it» in relazione agli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico e, al comma 6, la definizione, con successivo decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, delle disposizioni specifiche e tecniche per l'implementazione e l'organizzazione dei contenuti della piattaforma secondo i criteri previsti dal medesimo articolo; Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'art. 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», l'art. 46-bis, recante la «Certificazione della parita' di genere»; Visto, altresi', l'art. 5, comma 3 della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorita' titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti; Considerato che, ai sensi delle richiamate norme e disposizioni, nell'ambito degli interventi per ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile e' attribuita priorita' ai progetti diretti alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi, in grado di produrre un significativo avanzamento tecnologico di rilevante impatto sul mercato di riferimento; Considerato che, in coerenza con tale priorita', gli interventi mirati dal lato dell'offerta, tra cui gli interventi di cui all'azione 1.1.4 del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027, contribuiscono ad aggiornare il processo di scoperta imprenditoriale, consentendo di assicurare sistematicita', coralita' e coerenza strategica nell'implementazione e revisione e aggiornamento della Strategia nazionale di specializzazione intelligente; Ritenuto opportuno, per contribuire alle predette finalita', definire, in attuazione dell'art. 15, comma 1 del decreto 8 marzo 2013, le disposizioni per l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo attraverso la concessione di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca in concorso con le risorse dell'Unione europea e nazionali, ivi comprese quelle regionali, per la concessione di contributi diretti alla spesa; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana; b) «banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015; c) «centro di ricerca»: l'impresa con personalita' giuridica autonoma che svolge attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale; d) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; e) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; f) «convenzione»: la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, stipulata ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, ivi compresi gli atti aggiuntivi o integrativi alle convenzioni esistenti riferiti alla misura agevolativa di cui al presente decreto; g) «decreto interministeriale»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante le modalita' di utilizzo delle risorse non utilizzate del FRI e riparto delle predette risorse tra gli investimenti destinatari del Fondo per la crescita sostenibile; h) «finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario; i) «finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI; j) «finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla banca finanziatrice all'impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione; k) «Fondo per la crescita sostenibile»: il fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; l) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che opera nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; m) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; n) «piccole imprese a media capitalizzazione»: le entita' che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI, come definite all'art. 2, punto 6 del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015; o) «PMI (o anche piccole e medie imprese)»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento GBER; p) «principio DNSH»: il principio di «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2020/852, in conformita' all'art. 17 dello stesso; q) «Programma orizzonte Europa»: il programma quadro di ricerca e innovazione di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui alla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 I/2 del 12 maggio 2021, che sostiene il mondo della ricerca, sviluppo e innovazione al fine di stimolare la competitivita' industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e verde nell'Unione europea; r) «provvedimento applicativo»: il decreto del Ministero di implementazione della misura agevolativa del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno delle finalita' della presente misura; s) «regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; t) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato, integrato e prorogato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; u) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; v) «soggetto gestore»: il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; w) «Strategia nazionale di specializzazione intelligente»: la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che, per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, individua le priorita' di investimento di lungo periodo condivise con le regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarieta' tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, cosi' da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto; x) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; y) «tecnologie abilitanti fondamentali»: le tecnologie individuate dal Programma orizzonte Europa riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un'alta intensita' di conoscenza e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.