IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  direttiva  2014/45/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici  periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione  della
direttiva 2009/40/CE, come modificata dalla direttiva  delegata  (UE)
2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021; 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo codice della strada» e successive  modificazioni,  di  seguito
«codice della strada»; 
  Visto in particolare l'art. 80 del predetto  codice  della  strada,
come modificato dall'art. 1, comma  1049,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1,  lettera  c),
del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,   convertito   con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella parte in cui
estende la disciplina delle operazioni  di  revisione  periodica  ivi
prevista anche  ai  veicoli  a  motore  «con  massa  complessiva  ...
(omissis) ... superiore a 3,5 t se destinati al  trasporto  di  merci
non pericolose o non deperibili in regime di temperatura  controllata
(ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi»; 
  Visto l'art. 1, comma 1050, della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145, che demanda ad  apposito  decreto  dell'allora  Ministero  delle
infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili,   oggi    delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,   l'attuazione   delle   modifiche
apportate dal comma 1049 della medesima legge; 
  Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870,  recante  «Misure  urgenti
straordinarie  per  i  servizi   della   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione  del  Ministero
dei trasporti» e, in particolare, l'art. 19 e relativa tabella 3; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante:  «Disposizioni  in
materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e   disciplina
dell'attivita' di autoriparazione» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare,  gli  articoli  104,  comma  1,
lettera nn), e 105, comma 3, lettera d), che dispongono che  spettano
allo Stato le funzioni relative al controllo tecnico sulle imprese di
autoriparazione  autorizzate  dalle  province  all'esecuzione   delle
revisioni periodiche di cui all'art. 80, comma 8,  del  codice  della
strada, ed alle province il controllo amministrativo sulle stesse; 
  Visto  l'«Accordo  Stato-regioni-enti  locali,  recante   modalita'
organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma  3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»,  sottoscritto  il  14
febbraio 2002; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
codice  della  strada»  e  successive   modificazioni,   di   seguito
«regolamento  di  esecuzione  del  codice  della   strada»,   ed   in
particolare gli articoli 239, 240, 241 e 242; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  1999,
n. 558, «Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  della
disciplina in materia di  registro  delle  imprese,  nonche'  per  la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio  di
attivita' e per la  domanda  di  iscrizione  all'albo  delle  imprese
artigiane o al registro delle imprese per  particolari  categorie  di
attivita' soggette alla verifica di determinati  requisiti  tecnici»,
ed  in  particolare  l'art.  10  che   disciplina   le   imprese   di
autoriparazione e  l'art.  15,  comma  1,  lettera  b),  che  dispone
l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 5 febbraio 1992,  n.
122; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  6
aprile 1995, n.  170,  «Regolamento  recante  norme  sulla  capacita'
finanziaria delle imprese di autoriparazione,  dei  loro  consorzi  e
delle societa' consortili anche in forma di cooperativa»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 maggio 2017, recante «Recepimento della direttiva  2014/47/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 3  aprile  2014,  relativa  ai
controlli  tecnici  su  strada  dei  veicoli  commerciali  circolanti
nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE» (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n.  139),  come  modificato
dal decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  11
dicembre 2019  recante  «Modifica  del  decreto  19  maggio  2017,  e
istituzione  del  registro  unico  degli  ispettori   di   revisione»
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 gennaio 2020, n. 22)
e dal decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  7  aprile  2022  recante  «Recepimento  della  direttiva
delegata 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021  che  modifica
la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
quanto riguarda l'aggiornamento  di  determinate  designazioni  delle
categorie di veicoli e l'aggiunta di eCall all'elenco degli  elementi
oggetto del controllo, ai metodi, ai  motivi  dell'esito  negativo  e
alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III  di  tale
direttiva» (Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  3  giugno
2022, n. 128), di seguito complessivamente «decreto  ministeriale  19
maggio 2017»; 
  Visto l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile
2019, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri  di
controllo privati autorizzati all'effettuazione della  revisione  dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
  Visto l'art. 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e  successive
modificazioni, ed in particolare il comma 4-septies che, tra l'altro,
dispone che gli accertamenti previsti dall'art. 80 del  codice  della
strada «possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  19  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  139
del 17 giugno 2017» fino al 31  marzo  2021,  termine  poi  prorogato
dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2021,  n.  228,
convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022,  n.  15  e
poi dall'art. 10, comma 1 decreto-legge 29 dicembre 2022  ,  n.  198,
convertito con modificazioni dalla legge 24  febbraio  2023,  n.  14,
fino al 31 dicembre 2023; 
  Visti altresi' i commi da 4-octies a 4-undecies del  medesimo  art.
92 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  come  convertito,  come
introdotti dall'art. 1, comma 6,  del  citato  decreto  10  settembre
2021, n. 121, come convertito, con i quali - tra l'altro - si  rinvia
ad un decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, il  numero  e
la  composizione  delle  commissioni  di  esame  per  gli   aspiranti
ispettori autorizzati alla revisione periodica dei veicoli a motore e
loro rimorchi, nonche' i requisiti  e  le  modalita'  di  nomina  dei
relativi componenti e si rinvia alla disciplina prevista dal  decreto
di cui all'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n.  56,  per
la determinazione della misura dei compensi a favore  dei  componenti
delle commissioni, che sono a carico dei richiedenti; 
  Visto  il  decreto  del  Capo  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione, gli affari generali ed  il  Personale  18  maggio  2018,
prot. n. 211, con il quale  sono  state  impartite  prime  istruzioni
operative per decreto ministeriale 19 maggio 2017; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili 15 novembre 2021 recante  «Aggiornamento  della
disciplina relativa alla revisione  dei  veicoli  pesanti»  (Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  23  novembre  2021,  n.  279),
emanato ai sensi del citato art. 1, comma 1050, della  legge  n.  145
del 2018; 
  Valutato che la disciplina  introdotta  dal  predetto  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  15
novembre  2021,  nella  parte  in  cui  definisce  il   processo   di
autorizzazione dei nuovi centri di controllo privati per la revisione
dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se
destinati al trasporto di merci non pericolose o  non  deperibili  in
regime di temperatura controllata (ATP) e  dei  relativi  rimorchi  e
semirimorchi e' meritevole di revisione per  meglio  regolamentare  i
requisiti, ivi previsti, di imparzialita' ed obiettivita' e dotazioni
tecniche minime dei predetti centri di controllo; 
  Ritenuto quindi di ridefinire la disciplina in termini di requisiti
di imparzialita' ed obiettivita',  gia'  assicurati  nel  realizzando
modello  attraverso  l'estraneita'  dell'ispettore  autorizzato  alla
revisione  dei  veicoli  per  la  revisione  dei  veicoli  con  massa
complessiva a pieno  carico  superiore  a  3,5  t,  se  destinati  al
trasporto di merci non pericolose  o  non  deperibili  in  regime  di
temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi,
rispetto al centro di controllo privato ove va  ad  operare,  nonche'
con  l'assegnazione  del  primo  al  secondo   attraverso   procedure
informatiche  gestite  dai  competenti  uffici  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuto  altresi'  di  ridefinire  la  disciplina  in  materia  di
dotazioni tecniche minime dei predetti centri di controllo in  misura
strettamente funzionale alle operazioni di revisione da espletarsi in
loco, al fine di favorire l'accesso al mercato di un  maggior  numero
di imprese; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno  declinare  tutta  la  disciplina  in
materia del regime  giuridico  degli  ispettori  autorizzati  con  un
miglior livello  di  puntualizzazione  circa  l'applicabilita'  della
stessa ai soli ispettori autorizzati alla revisione dei  veicoli  con
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero solo  a  quelli
autorizzati per la revisione dei  veicoli  con  massa  complessiva  a
pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non
pericolose o non deperibili  in  regime  di  temperatura  controllata
(ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, ovvero ad  entrambi  e,
per l'effetto, ridefinire anche la disciplina sanzionatoria; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione alle  disposizioni  di
cui all'allegato V del citato decreto ministeriale 19 maggio 2017, in
materia di organismi di supervisione, nel rispetto  delle  competenze
amministrative  e  tecniche  rispettivamente  di  province  o  citta'
metropolitane  e  dei   competenti   uffici   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuto necessario introdurre una disciplina  transitoria  per  le
imprese di  autoriparazione  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 558 del 1999 che, ai  sensi  dell'art.
19 della  legge  n.  870  del  1986,  sono  state  autorizzate  dalla
Direzione  generale  per  la  motorizzazione  all'espletamento  delle
attivita' di  revisione  di  tutti  i  veicoli  a  motore  con  massa
complessiva a pieno carico superiore  a  3,5  t  e  loro  rimorchi  o
semirimorchi, accordando quindi alle stesse  un  periodo  transitorio
utile a richiedere l'autorizzazione come centro di controllo  privato
per le medesime attivita'  di  revisione,  trascorso  inutilmente  il
quale le stesse non potranno piu' espletare le attivita' riservate ai
centri di controllo privati autorizzati; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in  data  6
settembre 2023 (rep. atti n. 120/CU); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 
 
  1. All'art. 1  del  decreto  ministeriale  15  novembre  2021  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a) le parole:  «e  della  mobilita'  sostenibili»
sono sostituite dalle seguenti: «e dei trasporti»; 
    b) le lettere da b) a e) sono sostituite dalle seguenti: 
      «b) "autorizzazione": il titolo giuridico di cui  all'art  105,
comma 3,  lettera  d)  del  decreto  legislativo  n.  112  del  1998,
necessario per l'espletamento delle attivita'  di  revisione  di  cui
all'art. 80, comma 8, del codice della  strada  sui  veicoli  pesanti
come definiti dalla lettera q)»; 
      c) «centri di controllo»: i centri di cui all'art. 3, comma  1,
lettera p), del decreto ministeriale 19 maggio 2017; 
      c-bis)  «centro  di  controllo  privato»:  un'impresa  di   cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  558  del
1999, autorizzata ai sensi dell'art. 80, comma 8,  del  codice  della
strada ad effettuare le operazioni di revisione ivi previste; 
      c-ter) «centri 870»:  le  imprese  di  autoriparazione  di  cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  558  del
1999 autorizzate dalla Direzione generale per  la  motorizzazione  ai
sensi dell'art. 19 e tabella III, punto 3), della legge  n.  870  del
1986, per l'espletamento delle attivita'  di  revisione  di  tutti  i
veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t e loro rimorchi  o  semirimorchi,  nonche'  di  veicoli  con  massa
complessiva a pieno carico anche inferiore o uguale a 3,5 t se capaci
di contenere piu' di sedici persone compreso il conducente; 
      d)  «controllo  tecnico»  o  «revisione»:  l'ispezione  di  cui
all'art. 3, lettera h) del decreto ministeriale 19 maggio 2017; 
      e) «certificato di revisione»: il verbale di controllo  tecnico
rilasciato da un ispettore,  contenente  i  risultati  del  controllo
tecnico; 
    c) la lettera f) e' soppressa; 
    d) le lettere da g) a l) sono sostituite dalle seguenti: 
      «g) "ispettore": la persona di cui all'art. 3, lettera  n)  del
decreto ministeriale 19 maggio 2017; in dettaglio: 
        1) "ispettore abilitato": il funzionario del Dipartimento per
la mobilita' sostenibile del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di cui all'art. 81 del codice della strada  abilitato  allo
svolgimento delle revisioni dei veicoli e dei loro rimorchi ai  sensi
dell'art. 242 e della Tabella III.1 del regolamento di esecuzione  al
codice della strada; 
        2) "ispettore autorizzato": la persona che - dopo aver svolto
la prescritta formazione ed aver superato  il  relativo  esame  -  e'
autorizzata ad effettuare presso i centri di controllo privati, o nei
centri 870 nei limiti di quanto previsto dall'art. 19-bis,  attivita'
di revisione di veicoli, rimorchi e semirimorchi compatibili  con  il
livello di autorizzazione conseguito; 
        3) "ispettore ausiliario": gli ispettori di  cui  al  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  19  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  17  giugno  2017,
abilitati, ai sensi dell'art. 92, comma 4-septies, del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, ad espletare le operazioni
di cui all'art. 80 del codice della strada su veicoli pesanti; 
      h) "operatore autorizzato":  il  centro  di  controllo  privato
titolare dell'autorizzazione di cui alla lettera b); 
      i) "organismo  di  supervisione":  i  soggetti  a  cui  compete
l'attuazione delle disposizioni di cui  all'allegato  V  del  decreto
ministeriale 19 maggio 2017 e dunque, per quanto attiene  ai  profili
di vigilanza tecnica ed in ragione della competenza territoriale,  le
Direzioni generali territoriali del  Dipartimento  per  la  mobilita'
sostenibile, di seguito DGT, e gli uffici della motorizzazione  delle
regioni o province a Statuto speciale; per quanto attiene, invece, al
rilascio dell'autorizzazione ed  alla  vigilanza  amministrativa,  le
province e citta' metropolitane; 
        l) "registro unico degli ispettori  di  revisione"  o  "RUI":
l'elenco  informatico  di  registrazione  degli  ispettori  e   delle
informazioni ad  essi  associate,  istituito  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 11 dicembre 2019;»; 
    e) le lettere m) ed n) sono soppresse; 
    f) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o)  "veicoli":  i
veicoli di cui all'art. 2,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  19
maggio 2017»; 
    g) la lettera p) e' soppressa; 
    h) dopo la lettera q) e' inserita la seguente: 
      «q-bis) "CED": il Centro elaborazione dati della DGMOT.».