IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «codice della strada»; Visto in particolare l'art. 80 del predetto codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella parte in cui estende la disciplina delle operazioni di revisione periodica ivi prevista anche ai veicoli a motore «con massa complessiva ... (omissis) ... superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi»; Visto l'art. 1, comma 1050, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che demanda ad apposito decreto dell'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, l'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1049 della medesima legge; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» e, in particolare, l'art. 19 e relativa tabella 3; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 104, comma 1, lettera nn), e 105, comma 3, lettera d), che dispongono che spettano allo Stato le funzioni relative al controllo tecnico sulle imprese di autoriparazione autorizzate dalle province all'esecuzione delle revisioni periodiche di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada, ed alle province il controllo amministrativo sulle stesse; Visto l'«Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», sottoscritto il 14 febbraio 2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «regolamento di esecuzione del codice della strada», ed in particolare gli articoli 239, 240, 241 e 242; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici», ed in particolare l'art. 10 che disciplina le imprese di autoriparazione e l'art. 15, comma 1, lettera b), che dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 122; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, «Regolamento recante norme sulla capacita' finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle societa' consortili anche in forma di cooperativa»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante «Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139), come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019 recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 gennaio 2020, n. 22) e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 7 aprile 2022 recante «Recepimento della direttiva delegata 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l'aggiunta di eCall all'elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell'esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2022, n. 128), di seguito complessivamente «decreto ministeriale 19 maggio 2017»; Visto l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'art. 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ed in particolare il comma 4-septies che, tra l'altro, dispone che gli accertamenti previsti dall'art. 80 del codice della strada «possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017» fino al 31 marzo 2021, termine poi prorogato dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e poi dall'art. 10, comma 1 decreto-legge 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, fino al 31 dicembre 2023; Visti altresi' i commi da 4-octies a 4-undecies del medesimo art. 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, come introdotti dall'art. 1, comma 6, del citato decreto 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con i quali - tra l'altro - si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, il numero e la composizione delle commissioni di esame per gli aspiranti ispettori autorizzati alla revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, nonche' i requisiti e le modalita' di nomina dei relativi componenti e si rinvia alla disciplina prevista dal decreto di cui all'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni, che sono a carico dei richiedenti; Visto il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il Personale 18 maggio 2018, prot. n. 211, con il quale sono state impartite prime istruzioni operative per decreto ministeriale 19 maggio 2017; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 15 novembre 2021 recante «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2021, n. 279), emanato ai sensi del citato art. 1, comma 1050, della legge n. 145 del 2018; Valutato che la disciplina introdotta dal predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 15 novembre 2021, nella parte in cui definisce il processo di autorizzazione dei nuovi centri di controllo privati per la revisione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi e' meritevole di revisione per meglio regolamentare i requisiti, ivi previsti, di imparzialita' ed obiettivita' e dotazioni tecniche minime dei predetti centri di controllo; Ritenuto quindi di ridefinire la disciplina in termini di requisiti di imparzialita' ed obiettivita', gia' assicurati nel realizzando modello attraverso l'estraneita' dell'ispettore autorizzato alla revisione dei veicoli per la revisione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, rispetto al centro di controllo privato ove va ad operare, nonche' con l'assegnazione del primo al secondo attraverso procedure informatiche gestite dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuto altresi' di ridefinire la disciplina in materia di dotazioni tecniche minime dei predetti centri di controllo in misura strettamente funzionale alle operazioni di revisione da espletarsi in loco, al fine di favorire l'accesso al mercato di un maggior numero di imprese; Ritenuto altresi' opportuno declinare tutta la disciplina in materia del regime giuridico degli ispettori autorizzati con un miglior livello di puntualizzazione circa l'applicabilita' della stessa ai soli ispettori autorizzati alla revisione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero solo a quelli autorizzati per la revisione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, ovvero ad entrambi e, per l'effetto, ridefinire anche la disciplina sanzionatoria; Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui all'allegato V del citato decreto ministeriale 19 maggio 2017, in materia di organismi di supervisione, nel rispetto delle competenze amministrative e tecniche rispettivamente di province o citta' metropolitane e dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuto necessario introdurre una disciplina transitoria per le imprese di autoriparazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999 che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 870 del 1986, sono state autorizzate dalla Direzione generale per la motorizzazione all'espletamento delle attivita' di revisione di tutti i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e loro rimorchi o semirimorchi, accordando quindi alle stesse un periodo transitorio utile a richiedere l'autorizzazione come centro di controllo privato per le medesime attivita' di revisione, trascorso inutilmente il quale le stesse non potranno piu' espletare le attivita' riservate ai centri di controllo privati autorizzati; Acquisito il parere della Conferenza unificata tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 6 settembre 2023 (rep. atti n. 120/CU); Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 1. All'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) le parole: «e della mobilita' sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «e dei trasporti»; b) le lettere da b) a e) sono sostituite dalle seguenti: «b) "autorizzazione": il titolo giuridico di cui all'art 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo n. 112 del 1998, necessario per l'espletamento delle attivita' di revisione di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada sui veicoli pesanti come definiti dalla lettera q)»; c) «centri di controllo»: i centri di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto ministeriale 19 maggio 2017; c-bis) «centro di controllo privato»: un'impresa di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999, autorizzata ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada ad effettuare le operazioni di revisione ivi previste; c-ter) «centri 870»: le imprese di autoriparazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999 autorizzate dalla Direzione generale per la motorizzazione ai sensi dell'art. 19 e tabella III, punto 3), della legge n. 870 del 1986, per l'espletamento delle attivita' di revisione di tutti i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e loro rimorchi o semirimorchi, nonche' di veicoli con massa complessiva a pieno carico anche inferiore o uguale a 3,5 t se capaci di contenere piu' di sedici persone compreso il conducente; d) «controllo tecnico» o «revisione»: l'ispezione di cui all'art. 3, lettera h) del decreto ministeriale 19 maggio 2017; e) «certificato di revisione»: il verbale di controllo tecnico rilasciato da un ispettore, contenente i risultati del controllo tecnico; c) la lettera f) e' soppressa; d) le lettere da g) a l) sono sostituite dalle seguenti: «g) "ispettore": la persona di cui all'art. 3, lettera n) del decreto ministeriale 19 maggio 2017; in dettaglio: 1) "ispettore abilitato": il funzionario del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 81 del codice della strada abilitato allo svolgimento delle revisioni dei veicoli e dei loro rimorchi ai sensi dell'art. 242 e della Tabella III.1 del regolamento di esecuzione al codice della strada; 2) "ispettore autorizzato": la persona che - dopo aver svolto la prescritta formazione ed aver superato il relativo esame - e' autorizzata ad effettuare presso i centri di controllo privati, o nei centri 870 nei limiti di quanto previsto dall'art. 19-bis, attivita' di revisione di veicoli, rimorchi e semirimorchi compatibili con il livello di autorizzazione conseguito; 3) "ispettore ausiliario": gli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, abilitati, ai sensi dell'art. 92, comma 4-septies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, ad espletare le operazioni di cui all'art. 80 del codice della strada su veicoli pesanti; h) "operatore autorizzato": il centro di controllo privato titolare dell'autorizzazione di cui alla lettera b); i) "organismo di supervisione": i soggetti a cui compete l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato V del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e dunque, per quanto attiene ai profili di vigilanza tecnica ed in ragione della competenza territoriale, le Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilita' sostenibile, di seguito DGT, e gli uffici della motorizzazione delle regioni o province a Statuto speciale; per quanto attiene, invece, al rilascio dell'autorizzazione ed alla vigilanza amministrativa, le province e citta' metropolitane; l) "registro unico degli ispettori di revisione" o "RUI": l'elenco informatico di registrazione degli ispettori e delle informazioni ad essi associate, istituito ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 2019;»; e) le lettere m) ed n) sono soppresse; f) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) "veicoli": i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2017»; g) la lettera p) e' soppressa; h) dopo la lettera q) e' inserita la seguente: «q-bis) "CED": il Centro elaborazione dati della DGMOT.».