IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali»;
Visto l'art. 23, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge
n. 73 del 2022, che, al fine di favorire l'applicazione in condizioni
di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1, commi
200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che
le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la
qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini
della loro classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione
estetica ammissibili al beneficio;
Visto il secondo periodo del succitato comma 2 dell'art. 23 del
decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale la predetta
certificazione puo' essere richiesta anche per l'attestazione della
qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
Visto il terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 23 del
decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale analoga
certificazione puo' essere richiesta per l'attestazione della
qualificazione delle attivita' di innovazione tecnologica finalizzate
al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di
transizione ecologica, ai fini dell'applicazione della maggiorazione
dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del
comma 203, nonche' dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo
art. 1 della legge n. 160 del 2019;
Visto, in particolare, il comma 3 del medesimo art. 23 del
decreto-legge n. 73 del 2022, che demanda ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei requisiti dei
soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della suddetta
certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire
professionalita', onorabilita' e imparzialita' e l'istituzione di un
apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo
economico;
Visto, inoltre, il secondo periodo del suddetto comma 3 del citato
art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale prevede che, con
il medesimo decreto, siano stabilite le modalita' di vigilanza sulle
attivita' esercitate dai certificatori, le modalita' e condizioni
della richiesta della certificazione, nonche' i relativi oneri a
carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura;
Visto il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 73 del
2022, il quale prevede che, ferme restando le attivita' di controllo
previste dal comma 207 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la
certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei
confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui,
sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la
certificazione venga rilasciata per una attivita' diversa da quella
concretamente realizzata;
Visto il comma 198 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, che ha disposto l'introduzione, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un
credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in
transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre
attivita' innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure
stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo;
Visto, in particolare, il comma 200 del predetto art. 1, che
considera attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito
d'imposta le attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e
tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j)
del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione
(2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello
sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i
criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo
conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di
Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE);
Visto il successivo comma 201 del citato art. 1 della legge n. 160
del 2019, che considera attivita' di innovazione tecnologica
ammissibili al credito d'imposta le attivita', diverse da quelle
indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o
processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali
intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un
processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli gia'
realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche
tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o
dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi
settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal
comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei
principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo
dell'OCSE;
Visto, inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1 della legge n. 160
del 2019, che considera attivita' innovative ammissibili al credito
d'imposta le attivita' di design e ideazione estetica svolte dalle
imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero,
dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica
per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari,
disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono
dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta
anche in relazione alle medesime attivita' di design e ideazione
estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;
Visti, altresi', i commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e
203-sexies del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019, che
prevedono una maggiorazione della misura del credito d'imposta
spettante per le attivita' d'innovazione tecnologica di cui al comma
201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione
ecologica o di innovazione digitale 4.0, come individuati dallo
stesso decreto previsto dal comma 200;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio
2020, recante «Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta,
per attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di
design»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
con il quale e' stato introdotto un credito d'imposta per attivita'
in ricerca e sviluppo che ha trovato applicazione in relazione agli
investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 46 e
47, concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta';
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in
particolare l'art. 1, che modifica la denominazione del «Ministero
dello sviluppo economico» in «Ministero delle imprese e del made in
Italy»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata
delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca, ai sensi e per gli effetti dell'art.
23, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, disposizioni in
materia di certificazione attestante la qualificazione delle
attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di
design e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai commi 200,
201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del
riconoscimento del credito d'imposta nelle misure previste dai commi
da 203 a 203-quater della stessa norma, la qualificazione delle
attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonche' la
qualificazione delle attivita' di innovazione tecnologica finalizzate
al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di
transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito
d'imposta in misura maggiorata per le attivita' di innovazione
tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai
successivi commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della
predetta legge n. 160 del 2019.