IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (Piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2022/1173   della
Commissione, del 31 maggio 2022, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  2021/2116  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione  e  di
controllo nella politica agricola comune; 
  Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2  dicembre  2022
della Commissione di approvazione  del  Piano  strategico  della  PAC
italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE)  n.
2021/2115, redatto in conformita' dell'Allegato I del regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2021/2290 a  norma  del  medesimo  regolamento,  e
inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico  per
lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  23  dicembre  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  47
del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  2021/2115  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  2  dicembre  2021  per  quanto  concerne  i  pagamenti
diretti» e in particolare gli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 33; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante  norme
per   la   produzione   a   scopo   di   commercializzazione   e   la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della  legge  4  ottobre  2019,  n.  117  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste  4  agosto  2023,  prot.  410739,  recante
«Disposizioni  nazionali  di  applicazione   del   regolamento   (UE)
2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre  2021
per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla
superficie o basati sugli animali del  Piano  strategico  della  PAC,
soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi
quelli  di  condizionalita'  e  di  ammissibilita'.»,  in  corso   di
registrazione; 
  Vista la nota ARES  (2023)5751900,  con  la  quale  la  Commissione
europea evidenzia che l'eccezione di cui all'art.  28,  paragrafo  2,
della Convenzione  unica  sugli  stupefacenti  (1961)  delle  Nazioni
unite,  riguarda  unicamente  la  coltivazione  di  canapa  a   scopi
industriali (fibre e semi) o di orticoltura; 
  Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera h)  del  citato  decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste 23 dicembre 2022  definisce  l'attivita'  di  pascolamento  e
fissa la densita' minima del bestiame al pascolo  e,  pur  prevedendo
che il carico deve  essere  adeguato  alla  conservazione  del  prato
permanente, non indica la densita' di  bestiame  al  pascolo  che  ne
pregiudica la conservazione; 
  Considerato che la normativa sui nitrati stabilisce  il  limite  di
azoto per ettaro in 170 kg/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e 340
kg/ha nelle altre zone,  corrispondenti,  rispettivamente  a  2  o  4
UBA/ettaro; 
  Considerato che, a partire dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore
che intende richiedere il sostegno  accoppiato  al  reddito,  per  la
coltivazione di frumento duro, girasole,  colza,  riso,  e  soia,  e'
tenuto ad utilizzare sementi certificate  delle  categorie  pre-base,
base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione e,
per la  coltivazione  di  barbabietola  da  zucchero,  sementi  della
categoria base o della  categoria  certificata  di  prima  e  seconda
riproduzione  nonche',   per   la   coltivazione   di   pomodoro   da
trasformazione,   di   materiale   di    propagazione    certificato,
appartenenti a varieta' iscritte nei registri delle  varieta'  o  nel
catalogo Comune europeo; 
  Ravvisata la  necessita'  di  stabilire  la  densita'  massima  del
bestiame al pascolo e, per ciascuna coltura, un  quantitativo  minimo
di materiale sementiero o di propagazione certificato per  unita'  di
superficie necessario per le normali pratiche di coltivazione; 
  Ravvisata, altresi', l'opportunita' di  stabilire  il  quantitativo
minimo  di  semente  ad  ettaro  per  la  coltivazione  della  canapa
destinata alla produzione di fibra e seme e orticoltura; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 21 settembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ambito di applicazione e definizione del carico massimo adeguato alla
  conservazione del prato permanente. 
 
  1. Il presente decreto stabilisce il quantitativo minimo di sementi
certificate per unita' di superficie per la coltivazione di  frumento
duro, girasole e  colza,  riso,  barbabietola  da  zucchero  e  soia,
nonche' il numero minimo di materiale di propagazione per  unita'  di
superficie per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, ai fini
della richiesta  di  sostegno  accoppiato  al  reddito  di  cui  agli
articoli  26,  27,  28,  29,  30  e  33  del  decreto  del   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  23
dicembre 2022 citato in premessa. 
  2. Il presente decreto, altresi',  precisa  il  carico  massimo  di
bestiame adeguato alla conservazione del prato  permanente  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  1,  lettera  h),  del  decreto   del   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  23
dicembre 2022 e fissa il quantitativo minimo di  semente  certificata
ai  fini  del   riconoscimento   dell'ettaro   ammissibile   per   la
coltivazione della canapa. 
  3. Resta ferma per le aziende biologiche, ai fini  dell'accesso  al
sostegno  accoppiato,  la  possibilita',  prevista  dal  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste 23 dicembre 2022, citato nelle  premesse,  di  utilizzare  le
sementi convenzionali qualora quelle in  forma  biologica  non  siano
disponibili sul mercato. 
  4. All'art. 3,  comma  1,  lettera  h)  del  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  23
dicembre 2022 citato in premessa, alla fine del periodo sono aggiunte
le seguenti parole «Il carico  e'  adeguato  alla  conservazione  del
prato permanente se la densita' del bestiame al pascolo non supera  2
UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e  4UBA/ettaro/anno
nelle altre zone, fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dalle
regioni  e  province   autonome   e   comunicato   all'Organismo   di
coordinamento con le modalita' dal medesimo stabilite.».