IL DIRIGENTE DELLA PQA IV 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012, relativo ai regimi di qualita' dei  prodotti  agricoli
ed alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze  dei  consumatori  che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano  una  domanda
di prodotti agricoli  o  alimentari  con  caratteristiche  specifiche
riconoscibili,  in  particolare  modo  quelle  connesse   all'origine
geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, che individua le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000,  recante  «Disposizioni  generali  relative  ai  requisiti   di
rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000, recante «Individuazione dei  criteri  di  rappresentanza  negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art.  14,  comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000 con il quale, conformemente alle  previsioni  dell'art.
14, comma 15, lettera d), sono state impartite le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni  sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del 6  novembre  2012,  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526  ed  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1549 della Commissione del  17  luglio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'  europea  L
202  del  17  luglio  1998,  con  il  quale   e'   stata   registrata
l'indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»; 
  Visto il decreto ministeriale  del  22  dicembre  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 2 del 4 gennaio 2005, successivamente confermato, con il quale  e'
stato  attribuito  per  un  triennio  al  Consorzio  italiano  tutela
Mortadella Bologna il  riconoscimento  e  l'incarico  a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n.
128, come modificato dall'art. 14 della legge 21  dicembre  1999,  n.
526, per la IGP «Mortadella Bologna»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  citato,  recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua  la  modalita'
per   la   verifica   della   sussistenza   del    requisito    della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive  modificazioni
ed   integrazioni   sopra   citato,   relativa   ai   requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale,  dei  soggetti  appartenenti  alla  categoria  «imprese   di
lavorazione» nella filiera «preparazioni carni» individuata  all'art.
4, lettera f), del medesimo decreto, rappresenta almeno i  2/3  della
produzione  controllata  dall'organismo  di  controllo  nel   periodo
significativo di riferimento; 
  Considerato in  particolare  che  la  verifica  predetta  e'  stata
eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate  dal  consorzio  a
mezzo Pec il 3 ottobre 2023 (prot. Masaf  n.  544212  del  3  ottobre
2023) e della attestazione rilasciata dall'organismo di  controllo  -
IFCQ Certificazioni S.r.l. - con la nota  n.  7308/MBBG3207/1  del  5
ottobre 2023 (prot. Masaf n. 552207 del 6 ottobre 2023),  autorizzato
a svolgere le attivita' di  controllo  sulla  indicazione  geografica
protetta «Mortadella Bologna»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica  n.  118468
del 22 febbraio 2023 e successive modificazioni ed  integrazioni,  in
particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari  degli  uffici
dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi  decreti  di
incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei  provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al  Consorzio  italiano  tutela  Mortadella  Bologna  a  svolgere  le
funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata  legge  n.  128
del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999,
n. 526, per la IGP «Mortadella Bologna»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale  22  dicembre  2004,  al   Consorzio   italiano   tutela
Mortadella Bologna, con  sede  legale  in  Rozzano  (MI),  Strada  4,
Palazzo Q8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge  24
aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14,  comma  15,  della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mortadella Bologna». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 22 dicembre  2004  e  nel  presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  e  revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni,  e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12  aprile  2000,  n.
61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 30 ottobre 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero