IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della  Commissione,  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Vista la comunicazione della Commissione n. 2022/C  485/01,  avente
ad oggetto «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori  agricolo
e forestale e nelle zone rurali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea - Serie C 485 - del 21 dicembre 2022; 
  Visto  il  regio-decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto il regio-decreto 23 maggio  1924,  n.  827,  che  approva  il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega  al  Governo
per il conferimento di  funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti
locali, per la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente  il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura  e  pesca  e  la  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge n. 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista  la  legge  24  aprile  1998,  n.  128,  avente  ad   oggetto
disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti   dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita'  europee  (legge  comunitaria
1995-1997) e, in particolare, l'art. 53 della predetta  legge,  cosi'
come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999,  n.  526,
che disciplina le modalita' di costituzione, nonche' le funzioni, dei
consorzi di tutela delle  DOP  e  delle  IGP,  relative  ai  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  avente  ad
oggetto la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
del  12  aprile  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000, recante le disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi  di
tutela  delle  denominazioni  di  origine  protette  (DOP)  e   delle
indicazioni geografiche protette (IGP); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
del  12  aprile  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 97 del  27  aprile  2000,  avente  ad  oggetto
l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli  organi  sociali
dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette  (DOP)
e delle indicazioni geografiche protette (IGP); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita' e  finanza
pubblica; 
  Visto il decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  avente  ad
oggetto il  riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',   trasparenza   e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni,
cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente il
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178,  recante  il  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario  2021  ed  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 ed, in particolare,  l'art.  1,
comma 128, della predetta legge, come modificato dall'art. 39,  comma
1,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che  istituisce  il
«Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle  filiere  agricole,  della
pesca e dell'acquacoltura», con una dotazione di 300 milioni di  euro
per l'anno 2021; 
  Visto il successivo comma 129 del suddetto art. 1  della  legge  n.
178 del 2020, che prevede che con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali,  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo  e
il sostegno delle filiere agricole, della pesca e  dell'acquacoltura»
di cui al comma 128; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed, in particolare,
gli articoli 68, comma 2-bis, e  68-quater,  comma  1,  del  predetto
decreto, che hanno rideterminato  la  dotazione  del  «Fondo  per  lo
sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere  agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura», di cui all'art. 1, comma 128, della legge n.  178
del 2020, in 295 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha rifinanziato il  «Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della  pesca  e
dell'acquacoltura» per 80 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2022 e 2023; 
  Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo  2022,  n.  21
convertito con modificazioni dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,
recante «Rifinanziamento del fondo per  lo  sviluppo  e  il  sostegno
delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» che, al fine
di  fronteggiare  il  peggioramento  economico   internazionale   con
innalzamento dei costi di produzione dovuto alla  crisi  Ucraina,  ha
disposto l'incremento  della  dotazione  del  suddetto  Fondo  di  35
milioni di euro per l'anno 2022; 
  Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,
convertito con modificazioni dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,
recante «Rifinanziamento del fondo per  lo  sviluppo  e  il  sostegno
delle imprese agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura»  che  ha
disposto l'incremento  della  dotazione  del  suddetto  fondo  di  20
milioni di euro per l'anno 2022; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre  2019,  n.  179,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo  2020,  n.  53  e  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023,  n.
72, che adotta il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
4, del decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  250
del 25 ottobre 2022, con il quale  l'on.  Francesco  Lollobrigida  e'
stato  nominato  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri ed,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  3,  del  predetto
decreto,   ai   sensi   del   quale   le   denominazioni    "Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste"  e
"Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste"  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni  "Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali"  e  "Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali"»; 
  Considerato che  i  prodotti  designati  da  una  denominazione  di
origine protetta (DOP) o da un'indicazione geografica protetta (IGP),
ai sensi della normativa dell'Unione, hanno un fondamentale ruolo  di
traino per l'economia delle rispettive filiere agricole,  costituendo
- nel loro insieme - l'eccellenza della produzione  di  qualita'  del
settore; 
  Considerato altresi', che il sistema delle DOP e IGP - previsto dai
regolamenti (UE) n. 1151/2012, per i prodotti agricoli e  alimentari,
e (UE) n. 1308/2013, per i vini - costituisce un importante strumento
della  politica  di  sviluppo  rurale,  nell'ambito  della   Politica
agricola comune (PAC) dell'Unione  europea,  capace  di  generare  un
valore aggiunto per i prodotti agricoli da esse designati, che  viene
distribuito lungo tutta la filiera, contribuendo cosi' a sostenere il
reddito dei loro produttori; 
  Considerato inoltre, che  il  suddetto  sistema  delle  DOP  e  IGP
contribuisce a preservare la biodiversita', il paesaggio,  l'ambiente
e  il  patrimonio  culturale  dei  territori,  garantisce  una  leale
concorrenza  tra  i  produttori  e  tutela  il  consumatore   finale,
assicurando l'autenticita' dei prodotti agricoli di qualita'; 
  Considerato che le filiere agricole dei prodotti designati  da  una
denominazione  di  origine  protetta  (DOP)   o   da   un'indicazione
geografica protetta (IGP),  ai  sensi  della  normativa  dell'Unione,
necessitano  di  ulteriori  strumenti   diretti   ad   aumentare   la
competitivita' della commercializzazione ed a  sviluppare  azioni  di
informazione per migliore la conoscenza,  favorire  la  divulgazione,
garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo; 
  Dato atto che il decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali del 23 marzo 2022, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2022, ha gia'
previsto interventi a favore della filiera vitivinicola dei  prodotti
designati da  una  denominazione  di  origine  protetta  (DOP)  o  da
un'indicazione geografica protetta (IGP), ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013, assegnando  risorse  finanziarie  per  un  importo
complessivo pari a 25 milioni di euro, a valere sulle  disponibilita'
del «Fondo per lo sviluppo e  il  sostegno  delle  filiere  agricole,
della pesca e dell'acquacoltura», di cui all'art. 1, comma 128, della
legge n. 178 del 2020; 
  Considerato che occorre assegnare anche alla filiera agroalimentare
dei prodotti designati da una denominazione di origine protetta (DOP)
o  da  un'indicazione  geografica  protetta  (IGP),  ai   sensi   del
regolamento (UE) n. 1151/2012, una quota parte delle risorse iscritte
nel «Fondo per lo sviluppo e  il  sostegno  delle  filiere  agricole,
della pesca e dell'acquacoltura», di cui all'art. 1, comma 128, della
legge n. 178 del 2020, per un importo complessivo non superiore a  25
milioni di euro; 
  Considerato che le azioni di  valorizzazione  e  informazione,  con
particolare riferimento ai metodi  di  produzione  e  ai  sistemi  di
qualita',   rappresentano   uno   strumento   per    migliorare    la
competitivita' ed il consumo dei prodotti agroalimentari e consentono
di aumentare la quota di mercato di tali prodotti, anche  nell'ottica
di ripristinare l'equilibrio del mercato stesso e contenere cosi' gli
effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19; 
  Ritenuto pertanto, di dover prevedere interventi  di  sostegno  per
iniziative, sul territorio  nazionale  ed  in  campo  internazionale,
volte a sviluppare azioni  di  valorizzazione  ed  informazione,  per
incrementare la competitivita' della commercializzazione,  migliorare
la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia  e
sostenere lo sviluppo dei suddetti prodotti agricoli e alimentari DOP
e IGP; 
  Ritenuto opportuno, al fine di garantire una piu' ampia  diffusione
delle suddette azioni ed un piu' efficace ed efficiente conseguimento
degli obiettivi ad esse sottese, demandarne l'attuazione  a  soggetti
che, pur espressione del mondo imprenditoriale, siano,  al  contempo,
istituzionalmente  deputati  alla  tutela,  alla   valorizzazione   e
all'informazione relative alle  produzioni  DOP  e  IGP  e  portatori
qualificati delle  istanze  collettive  delle  imprese  operanti  nel
settore di riferimento; 
  Ritenuto che i Consorzi di tutela delle DOP e IGP, riconosciuti  ai
sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24  aprile  1998,  n.  128,
cosi' come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999,  n.
526, svolgono - per legge - funzioni di  tutela,  di  promozione,  di
valorizzazione, di informazione del consumatore e  di  cura  generale
degli interessi relativi alle rispettive DOP e IGP e,  che,  pertanto
vanno individuati come soggetti beneficiari della presente misura  di
sostegno; 
  Dato  atto  che,  nel  settore  agroalimentare,  sono   attualmente
riconosciuti,   ai   sensi    della    suddetta    legge,    soltanto
centosessantotto consorzi di tutela, a fronte  di  trecentodiciannove
DOP e IGP dei  prodotti  agricoli  e  alimentari  registrate  e  che,
pertanto, per circa la meta' delle predette  DOP  e  IGP  non  esiste
alcun consorzio di tutela che eserciti le funzioni sopra indicate; 
  Ritenuto    di    dover    incentivare    l'accrescimento     della
rappresentativita' dei  Consorzi  di  tutela  delle  DOP  e  IGP  dei
prodotti  agricoli  e  alimentari,   favorendo   l'aggregazione   dei
produttori interessati, in modo da poter  aumentare  l'efficacia  del
presente  intervento  di  sostegno  e  garantire,  anche  negli  anni
avvenire, la valorizzazione, la salvaguardia e la tutela dei prodotti
designati da una DOP o IGP, attraverso consorzi di tutela  dotati  di
un'elevata rappresentativita'; 
  Ritenuto opportuno circoscrivere  il  presente  finanziamento  alle
sole iniziative di studio, valorizzazione  e  informazione,  che  non
esauriscano la propria utilita' nell'esercizio  di  sostenimento,  ma
che, al contrario, manifestino una  capacita'  di  produrre  benefici
economici anche negli anni futuri, ovverosia a quelle annoverate  tra
le «immobilizzazioni immateriali» e, in particolare, tra i «costi  di
impianto e di ampliamento»  e  i  «costi  di  sviluppo»,  secondo  la
classificazione economica applicata in  base  agli  attuali  principi
contabili; 
  Considerato  che,  tra  i  suddetti  «costi  di   impianto   e   di
ampliamento», vengono annoverati i costi  sostenuti  -  in  modo  non
ricorrente - in alcuni  caratteristici  momenti  del  ciclo  di  vita
dell'impresa, come la fase pre-operativa (c.d. costi di  start-up)  o
quella di accrescimento della capacita'  operativa,  ad  esempio,  in
caso di  innovazione  del  processo  produttivo,  anche  al  fine  di
renderlo piu' sostenibile, o di apertura di nuovi mercati; 
  Considerato  che,  nelle  suddette  ipotesi,  anche  le  spese   di
pubblicita' sono qualificate investimenti,  come  riconosciuto  dalla
giurisprudenza di legittimita', e, quindi,  possono  ritenersi  costi
pluriennali  ammortizzabili,  nei  casi  in   cui   non   esauriscano
rapidamente  i  loro  effetti,  potendo  l'utilita'  che  ne   deriva
protrarsi  anche  negli  anni  successivi  e  perseguendo  lo   scopo
d'incrementare la produttivita' aziendale; 
  Ritenuto opportuno, altresi', prevedere, come  ulteriore  requisito
dei soggetti  beneficiari  -  ai  soli  fini  dell'ammissibilita'  al
presente  finanziamento  -  che  la  produzione  rappresentata  nella
compagine sociale del consorzio di tutela sia composta,  almeno,  per
il 33 per cento della stessa da prodotto  finito  e  certificato  dal
competente  organismo  di   controllo   autorizzato   dal   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle  foreste,  allo
scopo di garantire l'efficacia ed efficienza della presente misura di
sostegno; 
  Ritentuto che gli interventi sopra descritti, in quanto finalizzati
ad  incrementare  la  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari DOP e IGP, siano in grado di favorire lo  sviluppo  ed  il
sostegno dell'intera filiera agroalimentare; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
nella seduta del giorno 12 luglio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Consorzi di tutela»: i Consorzi di tutela delle  DOP  e  IGP,
costituiti e riconosciuti ai sensi  dell'art.  53,  comma  15,  della
legge 24 aprile 1998, n. 128,  cosi'  come  modificato  dall'art.  14
della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
    b) «Direzione generale»: la Direzione generale per la  promozione
della qualita' agroalimentare del Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste; 
    c) «DOP»: denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 5,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012; 
    d) «Fondo»: il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle  filiere
agricole, della pesca  e  dell'acquacoltura,  istituito  all'art.  1,
comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    e) «IGP»: indicazione geografica protetta ai sensi  dell'art.  5,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012; 
    f) «Legge sui consorzi di tutela»: la legge 24  aprile  1998,  n.
128, cosi' come modificata dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999,
n. 526; 
    g) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    h) «Prodotti agroalimentari»: i prodotti  agricoli  destinati  al
consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea  e  gli  altri  prodotti  agricoli  e  alimentari
elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012; 
    i)  «Sistema  di  controllo  e  certificazione»:  il  sistema  di
controllo e certificazione previsto dal Piano  dei  controlli  di  un
prodotto designato da una DOP o IGP, redatto sulla base del  relativo
disciplinare di produzione  dal  competente  Organismo  di  controllo
autorizzato dal Ministero, ai sensi  dell'art.  53  della  legge  sui
consorzi di tutela; 
    j) «Societa'  controllata»:  la  societa'  a  controllo  pubblico
disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175  (Testo
unico delle societa' partecipate); 
    k) «Societa' in house»: la societa'  in  house  disciplinata  dal
decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36  (Codice  dei  contratti
pubblici) e dal decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175  (Testo
unico delle societa' partecipate).