IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto il Piano operativo «Imprese e Competitivita'»  FSC  2014-2020
approvato con  la  delibera  CIPE  n.  56  del  1°  dicembre  2016  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera CIPE n. 7  del  17  marzo  2020,  recante  «Fondo
sviluppo  e   coesione   2014-2020.   Piano   operativo   imprese   e
competitivita'. Modifica ed integrazione  finanziaria  finalizzata  a
misure per il reddito energetico» che ha stabilito l'assegnazione  di
200 milioni di euro a carico delle annualita' 2024 e 2025  in  favore
del Piano operativo imprese  e  competitivita'  FSC  2014-2020,  oggi
Piano di sviluppo e coesione Ministero dello sviluppo  economico  FSC
2014-2020, per l'istituzione di un fondo, denominato Fondo  nazionale
per  il  reddito  energetico  (di  seguito,  Fondo),   da   destinare
all'istallazione di  impianti  fotovoltaici  ad  uso  domestico,  con
l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e  di  favorire  la
diffusione delle energie rinnovabili, destinato  prioritariamente  in
favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico; 
  Visto il punto 1.5 della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo  2020  che
recita  quanto  segue  «Dell'assegnazione  disposta  dalla   presente
delibera si tiene conto nel  calcolo  complessivo  del  rispetto  del
criterio normativo  di  riparto  percentuale  dell'80  per  cento  al
Mezzogiorno e del 20 per  cento  al  Centro-Nord  in  relazione  alla
dotazione complessiva del FSC 2014-2020»; 
  Visto, inoltre, il punto 2.2 della delibera CIPE n. 7 del 17  marzo
2020 che stabilisce che le modalita' di costituzione e  funzionamento
del Fondo,  nonche'  i  requisiti  specifici  degli  impianti  e  dei
soggetti  beneficiari  dell'incentivo,  sono  definiti  con  apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico, che ne costituisce  la
base giuridica di riferimento; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con
il quale e' stato istituito il Ministero della transizione  ecologica
e, in particolare,  l'art.  2  che  attribuisce  al  Ministero  della
transizione ecologica le competenze in  materia  di  energia  gia'  a
qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico; 
  Vista la delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile  2021,  recante  «Fondo
sviluppo e coesione. Approvazione del piano sviluppo e  coesione  del
Ministero della transizione ecologica» che, al punto 1.4,  stabilisce
quanto segue  «Resta  fermo  che,  non  appena  verranno  attuate  le
disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell'art.
10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvedera'  con
successiva delibera di questo  Comitato  a  trasferire  sul  PSC  del
Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione
e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Vista la delibera CIPESS n. 9 del 29 aprile  2021,  recante  «Fondo
sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione  del
Ministero dello sviluppo economico» e che, al punto  1.4,  stabilisce
quanto segue  «Resta  fermo  che,  non  appena  verranno  attuate  le
disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell'art.
10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvedera'  con
successiva delibera di questo  Comitato  a  trasferire  sul  PSC  del
Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione
e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica»; 
  Visto  il  decreto-legge  n.  173  dell'11  novembre  2022  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito con  modificazioni  dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204 e, in particolare: 
    a) l'art. 4, comma 1,  che  stabilisce  che  il  Ministero  della
transizione  ecologica   assume   la   denominazione   di   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
    b) l'art. 4, comma 3, che dispone che «le denominazioni  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e  ovunque
presenti, le denominazioni Ministro  della  transizione  ecologica  e
Ministero della transizione ecologica»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e  il  clima  2030
(PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione  del  regolamento  (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  dicembre
2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019,  con  il
quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure  in
materia  di  decarbonizzazione  (comprese  le   fonti   rinnovabili),
efficienza  energetica,   sicurezza   energetica,   mercato   interno
dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita'; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28  dicembre
2007, recante «Determinazione dei criteri per  la  definizione  delle
compensazioni della spesa  sostenuta  per  la  fornitura  di  energia
elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per  i  clienti
in gravi condizione di salute»; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale» convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2 e in particolare l'art. 3, comma 9; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22  gennaio
2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione  dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.  248  del  2005,
recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di  attivita'  di
installazione degli impianti all'interno degli edifici»; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo  economico  6  agosto
2010 «Incentivazione della produzione di energia  elettrica  mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare»; 
  Visto il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre  2003,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'»  e,  in  particolare,  l'art.  13,
commi  3  e  4,  che  introducono  il  meccanismo  del  c.d.  «ritiro
dedicato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  dicembre
2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei  costi
sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le  attivita'
di  gestione,  verifica  e  controllo,  inerenti  ai  meccanismi   di
incentivazione   e   di   sostegno   delle   fonti   rinnovabili    e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare,  l'art.  7,  comma  4,  ai
sensi del quale «La  cooperazione  tra  stazioni  appaltanti  o  enti
concedenti volta al perseguimento di obiettivi  di  interesse  comune
non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando  concorrono
tutte le seguenti condizioni: 
    a) interviene esclusivamente tra due o piu' stazioni appaltanti o
enti concedenti, anche con competenze diverse; 
    b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti  allo
svolgimento di compiti funzionali all'attivita' di interesse  comune,
in un'ottica esclusivamente  collaborativa  e  senza  alcun  rapporto
sinallagmatico tra prestazioni; 
    c) determina una convergenza sinergica su attivita' di  interesse
comune,  pur  nella  eventuale  diversita'  del  fine  perseguito  da
ciascuna amministrazione, purche' l'accordo non tenda a realizzare la
missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; 
    d) le stazioni appaltanti  o  gli  enti  concedenti  partecipanti
svolgono sul mercato aperto meno del 20  per  cento  delle  attivita'
interessate dalla cooperazione»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza»; 
  Visto il  decreto  direttoriale  del  Ministero  della  transizione
ecologica 8 agosto 2022, n. 54,  di  approvazione  delle  «Istruzioni
operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli  fotovoltaici
incentivati»; 
  Vista la delibera CIPESS n. 47 del 27 dicembre 2022, recante «Piano
sviluppo e coesione del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica. Incremento per trasferimento di risorse» che ha approvato
il trasferimento di risorse pari a 200 milioni di  euro,  finalizzate
all'istituzione del Fondo nazionale per il  reddito  energetico,  dal
Piano di sviluppo e coesione (PSC) del Ministero delle imprese e  del
made in Italy al Piano di sviluppo e  coesione  (PSC)  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica» che ha istituito  il  Gestore
dei servizi energetici (GSE); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
maggio  2004,  recante   «Criteri,   modalita'   e   condizioni   per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione» e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  che
stabilisce  che  le  societa'  con  capitale  societario  interamente
detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze e i cui  diritti
dell'azionista  sono  esercitati  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo  economico,  nello  svolgimento  del  proprio   operato   e'
sottoposto agli indirizzi strategici ed operativi ed  alla  vigilanza
dello stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Considerato che il Gestore dei servizi energetici S.p.a.  (GSE)  e'
il soggetto designato a  svolgere  l'attuazione  degli  strumenti  di
incentivazione degli impianti fotovoltaici e la gestione  commerciale
dell'energia elettrica immessa in  rete  nell'ambito  del  regime  di
ritiro dedicato; 
  Considerato che il «Fondo nazionale  reddito  energetico»  previsto
dalla  delibera  CIPE  n.  7  del  17  marzo  2020  e'   «finalizzato
all'erogazione  di  contributi  in   conto   capitale   ovvero   alla
prestazione di garanzie a copertura dei costi di investimento per  la
realizzazione  di  impianti  fotovoltaici  ad   uso   domestico   con
l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e  di  favorire  la
diffusione delle energie rinnovabili ed e' destinato prioritariamente
in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico»; 
  Ritenuto, pertanto, di dover istituire con il presente  decreto  il
Fondo nazionale reddito energetico e di affidare al GSE  la  gestione
di detto Fondo; 
  Ritenuto opportuno che non siano posti a carico dei beneficiari gli
oneri previsti all'art. 25, comma 1 del decreto-legge n.  91  del  24
giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116 e all'art. 1 del decreto ministeriale  24  dicembre  2014,  in
considerazione della natura della misura e  della  cessione  gratuita
dei contributi spettanti da parte del soggetto beneficiario al GSE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Con il presente decreto e' istituito il Fondo nazionale  reddito
energetico e sono disciplinate  le  modalita'  di  funzionamento  del
Fondo stesso, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari
e le  modalita'  di  presentazione  della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in
assetto di autoconsumo a  servizio  di  unita'  immobiliari  di  tipo
residenziale nella disponibilita' di nuclei familiari  in  condizione
di disagio economico. 
  2. Le risorse finanziarie del Fondo  nazionale  reddito  energetico
sono pari a complessivi 200.000.000,00 (duecento milioni) di euro, da
suddividere per le annualita' 2024 e  2025  secondo  quanto  disposto
dall'art. 4, comma 1.