IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Visto il Piano operativo «Imprese e Competitivita'» FSC 2014-2020 approvato con la delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e competitivita'. Modifica ed integrazione finanziaria finalizzata a misure per il reddito energetico» che ha stabilito l'assegnazione di 200 milioni di euro a carico delle annualita' 2024 e 2025 in favore del Piano operativo imprese e competitivita' FSC 2014-2020, oggi Piano di sviluppo e coesione Ministero dello sviluppo economico FSC 2014-2020, per l'istituzione di un fondo, denominato Fondo nazionale per il reddito energetico (di seguito, Fondo), da destinare all'istallazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili, destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico; Visto il punto 1.5 della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 che recita quanto segue «Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020»; Visto, inoltre, il punto 2.2 della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 che stabilisce che le modalita' di costituzione e funzionamento del Fondo, nonche' i requisiti specifici degli impianti e dei soggetti beneficiari dell'incentivo, sono definiti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, che ne costituisce la base giuridica di riferimento; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale e' stato istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di energia gia' a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico; Vista la delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021, recante «Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica» che, al punto 1.4, stabilisce quanto segue «Resta fermo che, non appena verranno attuate le disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell'art. 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvedera' con successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero dello sviluppo economico»; Vista la delibera CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021, recante «Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico» e che, al punto 1.4, stabilisce quanto segue «Resta fermo che, non appena verranno attuate le disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell'art. 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvedera' con successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»; Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare: a) l'art. 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; b) l'art. 4, comma 3, che dispone che «le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica»; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»; Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita'; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, recante «Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute»; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e in particolare l'art. 3, comma 9; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 «Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare»; Visto il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'» e, in particolare, l'art. 13, commi 3 e 4, che introducono il meccanismo del c.d. «ritiro dedicato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 7, comma 4, ai sensi del quale «La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o piu' stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attivita' di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attivita' di interesse comune, pur nella eventuale diversita' del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purche' l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita' interessate dalla cooperazione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; Visto il decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica 8 agosto 2022, n. 54, di approvazione delle «Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati»; Vista la delibera CIPESS n. 47 del 27 dicembre 2022, recante «Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Incremento per trasferimento di risorse» che ha approvato il trasferimento di risorse pari a 200 milioni di euro, finalizzate all'istituzione del Fondo nazionale per il reddito energetico, dal Piano di sviluppo e coesione (PSC) del Ministero delle imprese e del made in Italy al Piano di sviluppo e coesione (PSC) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» che ha istituito il Gestore dei servizi energetici (GSE); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante «Criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le societa' con capitale societario interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze e i cui diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, nello svolgimento del proprio operato e' sottoposto agli indirizzi strategici ed operativi ed alla vigilanza dello stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Considerato che il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) e' il soggetto designato a svolgere l'attuazione degli strumenti di incentivazione degli impianti fotovoltaici e la gestione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete nell'ambito del regime di ritiro dedicato; Considerato che il «Fondo nazionale reddito energetico» previsto dalla delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 e' «finalizzato all'erogazione di contributi in conto capitale ovvero alla prestazione di garanzie a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili ed e' destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico»; Ritenuto, pertanto, di dover istituire con il presente decreto il Fondo nazionale reddito energetico e di affidare al GSE la gestione di detto Fondo; Ritenuto opportuno che non siano posti a carico dei beneficiari gli oneri previsti all'art. 25, comma 1 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'art. 1 del decreto ministeriale 24 dicembre 2014, in considerazione della natura della misura e della cessione gratuita dei contributi spettanti da parte del soggetto beneficiario al GSE; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Con il presente decreto e' istituito il Fondo nazionale reddito energetico e sono disciplinate le modalita' di funzionamento del Fondo stesso, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e le modalita' di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unita' immobiliari di tipo residenziale nella disponibilita' di nuclei familiari in condizione di disagio economico. 2. Le risorse finanziarie del Fondo nazionale reddito energetico sono pari a complessivi 200.000.000,00 (duecento milioni) di euro, da suddividere per le annualita' 2024 e 2025 secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1.