Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e
limitazioni della circolazione stradale
1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di
Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 ((nella causa
C-644/18)) e del 12 maggio 2022 ((nella causa C-573/19)), le regioni
Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, ((entro
dodici mesi)) dalla data di entrata in vigore ((del presente
decreto)), ad aggiornare i rispettivi piani di qualita' dell'aria,
modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla
luce dei risultati prodotti dalle iniziative gia' assunte per la
riduzione delle emissioni inquinanti, nonche' di quanto previsto dal
comma 2.
2. ((Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le regioni
possono disporre la limitazione strutturale della circolazione
stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il
31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli
commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di
categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.))
Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della
circolazione stradale, si indicano ((e si motivano)) le relative
deroghe, ((fermo restando che le regioni escludono dalle limitazioni
previste dal presente comma i veicoli ricadenti nelle categorie
esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti
adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.)) La
limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria
alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un
adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in ((zone
nelle quali)) risulta superato uno o piu' dei valori limite del
materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere
dal 1° ottobre 2025, la limitazione ((strutturale)) alla circolazione
delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3
ad alimentazione ((diesel di categoria «Euro 5»)) e' inserita nei
((piani di qualita')) dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che
adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto
previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.
2-bis. ((Le regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle
limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli commerciali
di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» monofuel
o bifuel alimentati con i carburanti alternativi individuati
nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16
dicembre 2016, n. 257.))
2-ter. ((Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli
storici di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto di cui al primo
periodo sono individuate in particolare adeguate percorrenze
chilometriche nonche' le modalita' di accesso di tali veicoli alle
aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2
del presente articolo.))
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, S.O.:
«Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori
dei centri abitati). - 1. Il prefetto, per motivi di
sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione, di tutela della salute, nonche' per esigenze
di carattere militare puo', conformemente alle direttive
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di
alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di
esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in
particolari altri giorni fissati con apposito calendario,
da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, puo' vietare la circolazione di veicoli
adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono
stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
(Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014,
sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O.:
«Art. 2 (Definizioni (Attuazione dell'articolo 2,
paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE)). - 1. Ai fini del
presente decreto, si intende per:
a) combustibili alternativi: combustibili o fonti
di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle
fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il
trasporto e che possono contribuire alla sua
decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali
del settore trasporti. I combustibili alternativi
comprendono anche:
1) elettricita';
2) idrogeno;
3) biocarburanti, quali definiti all'articolo 2,
comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28;
4) combustibili sintetici e paraffinici;
5) gas naturale, compreso il biometano, in forma
gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC,
e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di
seguito GNL;
6) gas di petrolio liquefatto, di seguito
denominato GPL;»
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 60 (Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e
macchine agricole d'epoca e di interesse storico e
collezionistico iscritti negli appositi registri). - 1.
Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli
con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori,
gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonche' i
motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di
interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i
motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine
agricole cancellati dal P.R.A. perche' destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini
della salvaguardia delle originarie caratteristiche
tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non
siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli
equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per
l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti
in apposito elenco presso il Centro storico del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti
disposizioni:
a) la loro circolazione puo' essere consentita
soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni
autorizzati, limitatamente all'ambito della localita' e
degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o
raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono
essere provvisti di una particolare autorizzazione
rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri nella cui circoscrizione e' compresa la
localita' sede della manifestazione o del raduno ed al
quale sia stato preventivamente presentato, da parte
dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei
veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la
validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita'
massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza
offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprieta' degli stessi deve
essere comunicato al Dipartimento per i trasporti
terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma
2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e
autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti
quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico
possono circolare sulle strade purche' posseggano i
requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati
dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza
l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli
di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per
questo tipo di veicoli dal regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
87 ad euro 344 se si tratta di autoveicoli, o da euro 42 ad
euro 173 se si tratta di motoveicoli.»