IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, avente ad
oggetto «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)» e, in particolare, l'articolo 19, comma 11;
Visto il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare,
l'articolo 20-ter, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, ed avente ad oggetto «Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato
nella Gazzetta ufficiale, n. 129, del 06 giugno 2001;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, avente
ad oggetto «Disposizioni relative ai requisiti di qualita' e
sicurezza del sangue e degli emocomponenti», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale, n. 300, del 28 dicembre 2015 - supplemento
ordinario, n.69, e in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, recante
«Indicazioni sulle finalita' statutarie delle associazioni e
federazioni dei donatori volontari di sangue», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale, n. 140, del 19 giugno 2007;
Visto l'Accordo dell'8 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per «la
definizione dei criteri e dei principi generali per la
regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del
relativo schema-tipo»;
Visto l'Accordo del 25 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 26 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
concernente: «Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unita' di raccolta del sangue e degli
emocomponenti», ed in particolare l'allegato A;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2023,
n. 190;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota prot. n. 3696 del 19 aprile 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, prevede disposizioni di attuazione
dell'articolo 19, comma 11, secondo e terzo periodo, della legge 28
dicembre 2001 n. 448, individuando modalita' e limiti per la
collaborazione volontaria, gratuita e occasionale di laureati in
medicina e chirurgia abilitati, anche iscritti a corsi di
specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina
generale, di seguito medici specializzandi, presso gli enti e
associazioni che svolgono attivita' di raccolta di sangue ed
emoderivati senza scopo di lucro.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 reca:
«Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE».
- Si riporta il comma 11 dell'art. 19 e l'art. 20-ter
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»:
«11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati,
anche durante la loro iscrizione ai corsi di
specializzazione o ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, possono sostituire a tempo determinato
medici di medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica ma occupati solo in caso di carente
disponibilita' di medici gia' iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica. Fatte salve le disposizioni del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresi'
prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione
specialistica e fermo restando l'assolvimento degli
obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria a
titolo gratuito ed occasionale agli enti e alle
associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attivita'
di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di
convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del
Servizio sanitario nazionale. Le modalita' e i limiti per
la prestazione dell'attivita' di cui al precedente periodo
sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze».
- Si riporta il testo dell'art. 20-ter del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che reca
«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico»:
«Art. 20-ter (Misure urgenti in materia di personale
sanitario). - 1. All'art. 1, comma 268, lettera b), della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e gli operatori
socio-sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e del
ruolo sociosanitario".
2. All'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, essi possono altresi' prestare, al di
fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e
fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la
propria collaborazione volontaria a titolo gratuito ed
occasionale agli enti e alle associazioni che, senza scopo
di lucro, svolgono attivita' di raccolta di sangue ed
emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le
regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le
modalita' e i limiti per la prestazione dell'attivita' di
cui al precedente periodo sono stabiliti mediante
regolamento adottato con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Note all'art. 1:
- Per il comma 11 dell'art. 19 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si veda nelle note alle premesse.