IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.  368,  avente  ad
oggetto «Attuazione della direttiva 93/16/CE  in  materia  di  libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2002)» e, in particolare, l'articolo 19, comma 11; 
  Visto il decreto legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»  e,  in  particolare,
l'articolo 20-ter, comma 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio  2001,  ed  avente  ad  oggetto   «Atto   di   indirizzo   e
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale, n. 129, del 06 giugno 2001; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015,  avente
ad  oggetto  «Disposizioni  relative  ai  requisiti  di  qualita'   e
sicurezza  del  sangue  e  degli  emocomponenti»,  pubblicato   nella
Gazzetta ufficiale, n.  300,  del  28  dicembre  2015  -  supplemento
ordinario, n.69, e in particolare l'articolo 4; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007,  recante
«Indicazioni  sulle  finalita'  statutarie   delle   associazioni   e
federazioni dei  donatori  volontari  di  sangue»,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale, n. 140, del 19 giugno 2007; 
  Visto l'Accordo dell'8 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra  il  Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  «la
definizione  dei   criteri   e   dei   principi   generali   per   la
regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province  autonome  e
Associazioni e Federazioni di  donatori  di  sangue  e  adozione  del
relativo schema-tipo»; 
  Visto l'Accordo del 25 luglio 2012, ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 26 agosto  1997,  n.  281,  tra  il  Governo,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  sul  documento
concernente:  «Linee   guida   per   l'accreditamento   dei   servizi
trasfusionali  e  delle  unita'  di  raccolta  del  sangue  e   degli
emocomponenti», ed in particolare l'allegato A; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio  2023,
n. 190; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
effettuata con nota prot. n. 3696 del 19 aprile 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  regolamento,  prevede  disposizioni  di  attuazione
dell'articolo 19, comma 11, secondo e terzo periodo, della  legge  28
dicembre  2001  n.  448,  individuando  modalita'  e  limiti  per  la
collaborazione volontaria, gratuita  e  occasionale  di  laureati  in
medicina  e  chirurgia  abilitati,  anche   iscritti   a   corsi   di
specializzazione o ai  corsi  di  formazione  specifica  in  medicina
generale,  di  seguito  medici  specializzandi,  presso  gli  enti  e
associazioni  che  svolgono  attivita'  di  raccolta  di  sangue   ed
emoderivati senza scopo di lucro. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni  recante:
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri»: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368  reca:
          «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia  di  libera
          circolazione dei medici e di reciproco  riconoscimento  dei
          loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
          97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
          direttiva 93/16/CE». 
              - Si riporta il comma 11 dell'art. 19 e  l'art.  20-ter
          della  legge   28   dicembre   2001,   n.   448,   recante:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»: 
                «11. I laureati in medicina  e  chirurgia  abilitati,
          anche   durante   la   loro   iscrizione   ai   corsi    di
          specializzazione o ai  corsi  di  formazione  specifica  in
          medicina generale, possono sostituire a  tempo  determinato
          medici di medicina generale convenzionati con  il  Servizio
          sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi  della
          guardia medica notturna e festiva e  della  guardia  medica
          turistica   ma   occupati   solo   in   caso   di   carente
          disponibilita' di medici gia' iscritti negli elenchi  della
          guardia medica notturna e festiva e  della  guardia  medica
          turistica.  Fatte  salve  le   disposizioni   del   decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi  possono  altresi'
          prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla  formazione
          specialistica  e  fermo   restando   l'assolvimento   degli
          obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria  a
          titolo  gratuito  ed   occasionale   agli   enti   e   alle
          associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono  attivita'
          di raccolta  di  sangue  ed  emocomponenti  sulla  base  di
          convenzioni stipulate con le regioni o  con  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale. Le modalita' e i  limiti  per
          la prestazione dell'attivita' di cui al precedente  periodo
          sono stabiliti mediante regolamento  adottato  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  e  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   20-ter   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25  che  reca
          «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e  agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel settore elettrico»: 
                «Art. 20-ter (Misure urgenti in materia di  personale
          sanitario). - 1. All'art. 1, comma 268, lettera  b),  della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e gli operatori
          socio-sanitari" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  del
          ruolo sociosanitario". 
                2. All'art. 19, comma 11,  della  legge  28  dicembre
          2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
          "Fatte salve le disposizioni  del  decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 368, essi possono altresi' prestare, al  di
          fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica  e
          fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi,  la
          propria collaborazione  volontaria  a  titolo  gratuito  ed
          occasionale agli enti e alle associazioni che, senza  scopo
          di lucro, svolgono  attivita'  di  raccolta  di  sangue  ed
          emocomponenti sulla base di convenzioni  stipulate  con  le
          regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le
          modalita' e i limiti per la prestazione  dell'attivita'  di
          cui  al  precedente   periodo   sono   stabiliti   mediante
          regolamento adottato con decreto del Ministro della salute,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il comma 11 dell'art. 19 della legge 28  dicembre
          2001, n. 448, si veda nelle note alle premesse.