IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1619 della
Commissione, dell'8 agosto 2023 recante misure temporanee di
emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni dei
regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo
e del Consiglio per risolvere problemi specifici dei settori
ortofrutticolo e vitivinicolo causati da eventi metereologici
avversi;
Visto, in particolare, l'art. 2 paragrafo 1 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2023/1619 il quale prevede la proroga di un anno
della validita' delle autorizzazioni di impianto e reimpianto in
scadenza nel 2023 concesse ai sensi degli articoli 62,64, 66 e 68 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 da utilizzare nelle regioni colpite
dalle condizioni climatiche avverse della primavera del 2023;
Visto, altresi', l'art. 2, paragrafo 2 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2023/1619 il quale stabilisce che ai viticoltori
titolari di autorizzazioni di impianto da utilizzare nelle regioni
colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023,
che scadono nell'anno 2023, non vengano applicate sanzioni a
condizione che comunichino, entro il 31 dicembre 2023, l'intenzione
di non utilizzare l'autorizzazione ne' di beneficiare della proroga
della sua validita';
Visto l'art. 3 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione n.
2023/1619 il quale statuisce che gli Stati membri possano prorogare
il termine previsto all'art. 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1308/2013, portandolo fino alla fine del quinto anno successivo
all'impianto, limitatamente agli impianti realizzati nelle aree
colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023 e, in
particolare, l'allegato 1;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 relativo a
«Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive
modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli»;
Ritenuto di dare applicazione alle disposizioni sopra citate al
fine di consentire ai viticoltori con aziende ubicate nelle zone
colpite dagli eventi climatici avversi della primavera del 2023 di
non incorrere in ulteriori penalizzazioni;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sancita nella seduta del 21 settembre 2023;
Decreta:
Art. 1
Deroghe alla disciplina
delle autorizzazioni impianti viticoli
1. La durata delle autorizzazioni di nuovo impianto e di
reimpianto, di cui agli articoli 6, 12 e 15 del decreto ministeriale
del 19 dicembre 2022 n. 649010, da utilizzare nelle aree colpite
dalle condizioni climatiche avverse ed in scadenza nel 2023, e'
prorogata di un anno a decorrere dalla relativa data di scadenza. Ai
fini del presente decreto, le aree colpite dalle condizioni
climatiche avverse nella primavera 2023 sono le aree individuate dal
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 citato in premessa, nonche' altre
aree delimitate formalmente dalle regioni per calamita' avvenute
nella primavera 2023.
2. I produttori che abbiano informato le autorita' competenti entro
il 31 dicembre 2023 della loro intenzione di non utilizzare
l'autorizzazione o di non voler beneficiare della proroga di
validita' di cui al comma 1, non sono soggetti alle sanzioni
amministrative di cui all'art. 69, comma 3, della legge n. 238 del 12
dicembre 2016.
3. In deroga all'art. 15 paragrafo 1 del citato decreto
ministeriale del 19 dicembre 2022 il produttore che richiede la
realizzazione di un reimpianto anticipato, ai sensi dell'art. 66
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013, procede ad estirpare
una superficie vitata equivalente a quella impiantata entro la fine
del quinto anno dalla data in cui sono state impiantate le nuove
viti, nei casi in cui il l'area di nuovo impianto sia stata
gravemente colpita dagli eventi meteorologici avversi della primavera
del 2023.
4. Entro due mesi dalla presentazione della richiesta di cui al
precedente comma 3, la regione competente comunica al produttore
l'accettazione o meno della stessa e, qualora respinta, lo informa
delle ragioni del mancato accoglimento.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 19 dicembre 2022
citato in premessa.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per
la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1495