IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino della  medicina  penitenziaria  a
norma della legge 30 novembre 1998, n. 419; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, dispone che, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute  e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti,  nell'ambito  dei  livelli  essenziali  di
assistenza  previsti  dalla  legislazione  vigente  e  delle  risorse
finanziarie  le  modalita'  e  i   criteri   di   trasferimento   dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  e  dal  Dipartimento
della giustizia minorile del Ministero della  giustizia  al  Servizio
sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei  rapporti  di
lavoro e delle  risorse  finanziarie  e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n.  211,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  2012,   n.   9,   recante
«Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione   detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri»; 
  Visto il decreto-legge  31  marzo  2014,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  maggio   2014,   n.   81,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  superamento  degli  Ospedali
psichiatrici giudiziari»; 
  Visto l'art. 3-ter del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9  e
successive modificazioni, contenente disposizioni per  il  definitivo
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa  al  31
marzo 2015 il termine per  il  completamento  del  processo  di  tali
strutture e che prevede la possibilita' per le regioni di  modificare
entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza, al fine
di  provvedere  alla  riqualificazione  dei  Dipartimenti  di  salute
mentale, di contenere  il  numero  complessivo  dei  posti  letto  da
realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le  risorse  alla
realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche; 
  Visto altresi' il comma 2 del suddetto art. 3-ter, il quale dispone
che, con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  della
salute,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad
integrazione di quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio  1997,  ulteriori  requisiti
strutturali, tecnologici ed  organizzativi,  anche  con  riguardo  ai
profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere
le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero  in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di  cura
e custodia; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia,  del  1°  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  270  del  19  novembre  2012,  concernente  la
definizione,  a  integrazione  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 14  gennaio  1997,  di  ulteriori  requisiti  strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili  di
sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le  persone
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia; 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di  interventi  in  materia  di  ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze  sanitarie  assistenziali  per  anziani  e
soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1999,
n. 39, che  dispone  ulteriori  finanziamenti  per  l'attuazione  del
programma di investimenti, nonche' le tabelle F ed E delle  leggi  23
dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n.
448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30  dicembre
2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296,  24
dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n.
191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24  dicembre
2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190,  28
dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n.
205, 30 dicembre 2018, n. 145, 27 dicembre 2019, n. 160, 30  dicembre
2020, n. 178, 30 dicembre 2021, n. 234 e 29 dicembre 2022, n. 197; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela della salute»; 
  Visto il comma  6  del  citato  art.  3-ter  del  decreto-legge  22
dicembre 2011, n. 211, che autorizza la spesa di 120 milioni di  euro
per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno  2013,  e  stabilisce
che le predette risorse, in deroga alla procedura di  attuazione  del
programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le  regioni,  con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, ed assegnate  alla  singola  regione  con  decreto  del
Ministro della salute di approvazione di uno specifico  programma  di
utilizzo proposto dalla medesima  regione,  che  deve  consentire  la
realizzabilita' di  progetti  terapeutico-riabilitativi  individuali.
All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei
lavori. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; 
  Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro -  previsto  per
l'anno 2012 per  il  finanziamento  del  superamento  degli  Ospedali
psichiatrici giudiziari - e' stata applicata  una  riduzione  per  un
valore pari a 2.944.045,00 euro; 
  Preso atto che per  l'esercizio  2013,  l'iniziale  importo  di  60
milioni di euro e' stato  complessivamente  ridotto  di  3.247.964,00
euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi  del  citato  art.  13,  comma
1-quinquies  del  decreto-legge  2  marzo   2012,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e 2.748.000,00  euro
ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Rideterminato quindi,  nei  seguenti  valori,  lo  stanziamento  di
bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma  6,  del
decreto-legge 22 dicembre 2011: esercizio 2012: 117.055.955,00  euro;
esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, per  un  valore  complessivamente
pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28  dicembre   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del  7  febbraio  2013,  di
riparto del finanziamento previsto dal citato art.  3-ter,  comma  6,
del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato
dalle disposizioni su indicate; 
  Dato atto altresi' che l'art. 3, comma 1, del  citato  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 28 dicembre 2012, dispone che  le  regioni  possono
stipulare specifici accordi interregionali per  la  realizzazione  di
strutture comuni in cui ospitare  i  soggetti  internati  provenienti
dalle regioni stesse e che con il decreto del Ministro  della  salute
di approvazione del programma si provvede  anche  a  individuare,  in
caso  di  accordo  interregionale,  la  regione  beneficiaria   della
relativa somma; 
  Considerato che il suindicato decreto del Ministero della salute di
concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  28
dicembre 2012 ripartisce  alla  Regione  Toscana  la  somma  di  euro
9.005.868,89 e alla Regione Umbria la somma di  euro  2.002.115,46  e
all'art. 1, comma 2 dispone che le risorse sono  assegnate,  ad  ogni
singola  regione,  con  decreto  del   Ministro   della   salute   di
approvazione di uno specifico programma  di  utilizzo  delle  risorse
ripartite; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2013,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23   maggio   2013,   n.   57   recante
«Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; 
  Visto  l'Accordo  sottoscritto  dalle  Regioni  Toscana  e   Umbria
approvato con deliberazione della giunta regionale della  Toscana  n.
330 del 6 maggio 2013 e  con  deliberazione  della  giunta  regionale
dell'Umbria n. 365 del 22 aprile 2013 per  la  realizzazione  di  una
struttura  comune,  da  realizzare  nella  Regione  Toscana,  in  cui
ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria; 
  Dato atto altresi' che il predetto Accordo dispone che  le  risorse
pari a euro 2.002.115,46 ripartite alla Regione  Umbria,  dal  citato
decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, siano assegnate  alla
Regione Toscana per la realizzazione di una struttura comune  in  cui
ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria; 
  Preso atto che con deliberazione di giunta regionale della  Toscana
n. 715 del 26  agosto  2013  e'  stato  approvato  il  programma  per
l'utilizzo   delle   risorse    ripartite    dal    citato    decreto
interministeriale 28 dicembre 2012; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  19  dicembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29  gennaio  2014,  che
assegna  alla  Regione  Toscana   l'importo   complessivo   di   euro
11.007.984,35, di cui euro 9.005.868,89 quali risorse ripartite  alla
Regione Toscana ed euro 2.002.115,46  quali  risorse  ripartite  alla
Regione Umbria, per lo svolgimento del programma di realizzazione dei
seguenti interventi denominati: 
    1) «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" -  Comune  di
Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di
euro 380.000,00; 
    2) «Area Vasta Sud  Est  -  residenza  sanitaria  per  la  salute
mentale - Comune di Bibbiena (AR) - AUSL 8 di Arezzo», per un importo
a carico dello Stato di euro 1.250.367,17; 
    3) «Residenza sanitaria intermedia "Tiziano" -  Comune  di  Aulla
(MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per  un  importo  a  carico
dello Stato di euro 760.000,00; 
    4) «Residenza sanitaria intermedia AV Centro  -  Lastra  a  Signa
(FI) - Azienda USL 10 di Firenze», per  un  importo  a  carico  dello
Stato di euro 1.250.367,17; 
    5) «Realizzazione residenza sanitaria per  esecuzione  misure  di
sicurezza detentiva - Complesso La Badia - San Miniato (PI)  AUSL  11
Empoli», per un importo a carico dello Stato di euro 7.367.250,00; 
  Preso atto che la Regione Toscana si e' avvalsa della  facolta'  di
modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato
art. 3-ter, comma 6, del citato decreto-legge 22  dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione di giunta della Regione Toscana n.  666  del
25  maggio  2015  recante  «DGR  715/2013  -  Percorso  regionale  di
superamento dell'ospedale psichiatrico  giudiziario  -  Rimodulazione
con richiesta al Ministero della salute di revoca di  tre  interventi
diretti alla realizzazione di investimenti in sanita'  della  Regione
Toscana e di riassegnazione del finanziamento alle Aziende USL  n.  5
di Pisa e n.  8  di  Arezzo  per  la  realizzazione  delle  strutture
sanitarie destinate ad accogliere i pazienti, in attuazione dell'art.
3-ter della legge n. 9/2012»; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  14  luglio  2015
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17  agosto  2015,  che
approva il programma di rimodulazione di cui  alla  deliberazione  di
giunta della Regione Toscana n. 666 del 25 maggio  2015,  confermando
la realizzazione di due degli  interventi  approvati  con  il  citato
decreto ministeriale 19 dicembre 2013 e precisamente: 
    «Struttura psichiatrica residenziale  "Le  Querce"  -  Comune  di
Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di
euro 380.000,00; 
    «Residenza sanitaria  intermedia  "Tiziano"  -  Comune  di  Aulla
(MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per  un  importo  a  carico
dello Stato di euro 760.000,00; 
e revoca tre interventi di cui al decreto  ministeriale  19  dicembre
2013 riassegnando le  rispettive  risorse  complessive  pari  a  euro
9.867.984,34 per la realizzazione dei seguenti interventi: 
    «Modulo residenziale in struttura  terapeutico  riabilitativa  di
Arezzo - Azienda USL 8 di Arezzo», per  un  importo  a  carico  dello
Stato di euro 42.180,00; 
    «Modulo residenziale Morel ospedale di Volterra Azienda USL 5  di
Pisa», per un importo a carico dello Stato di euro 61.750,00; 
    «Realizzazione  residenza  sanitaria  per  esecuzione  misure  di
sicurezza detentiva - Area  ospedaliera  di  Volterra -  (attivazione
prima fase nel Padiglione Morel e seconda fase nel Padiglione Livi) -
Azienda USL 5 di Pisa», per un importo a carico dello Stato  di  euro
9.764.054,34; 
  Vista la deliberazione di giunta della Regione Toscana n. 1231  del
7 ottobre  2019  recante  «DGR  666/2015  -  Programma  regionale  di
superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Rimodulazione con
richiesta al Ministero  della  salute  di  revoca  del  finanziamento
previsto per la struttura "Le Querce" e riassegnazione  dello  stesso
all'Azienda Usl Toscana  Centro  per  la  realizzazione  della  nuova
residenza per le misure di sicurezza di Empoli»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  26  novembre  2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 di revoca  dell'intervento
denominato «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" -  Comune
di  Firenze -  AUSL  10  di  Firenze»,  di  cui  al  citato   decreto
ministeriale 19 dicembre 2013 e di riassegnazione delle risorse  pari
a euro 380.000,00 per  la  realizzazione  dell'intervento  denominato
«Trasformazione della Casa circondariale, femminile di  via  Valdorme
Nuova n. 15 - Empoli in Residenza sanitaria  per  l'esecuzione  delle
misure di sicurezza detentive (REMS) - Azienda Usl Toscana Centro»; 
  Vista la nota prot. n. 216643 del 9 maggio 2023 (acquisita al prot.
DGPROGS n. 17067/2023) con la quale la Regione Toscana  ha  trasmesso
la deliberazione di giunta  regionale  n.  488  dell'8  maggio  2023,
relativa alla proposta di rimodulazione del programma di  superamento
degli OPG, recante «Programma regionale di superamento  dell'ospedale
psichiatrico   giudiziario:   approvazione    della    proposta    di
rimodulazione di un intervento e richiesta al Ministero della  salute
di revoca e riassegnazione del finanziamento  relativo  ad  un  altro
intervento. Conseguente  approvazione  dell'elenco  aggiornato  degli
interventi da finanziare con i fondi di cui  all'art.  20,  legge  n.
67/1988, delibera CIPE del 24 luglio 2019 n. 51 (secondo  Accordo  di
programma su riparto annualita' 2019)»; 
  Tenuto conto che  dalla  documentazione  allegata  alla  D.G.R.  n.
488/2023 viene rappresentato che per quanto riguarda la realizzazione
dell'intervento denominato  «Realizzazione  residenza  sanitaria  per
esecuzione  misure  di  sicurezza  detentiva -  Area  ospedaliera  di
Volterra - (attivazione prima fase nel  Padiglione  Morel  e  seconda
fase nel Padiglione Livi) - Azienda USL 5 di Pisa», per un importo  a
carico dello Stato di euro 9.764.054,34 e complessivi quaranta  posti
letto, si e' dovuto procedere in una prima  fase  alla  realizzazione
della struttura temporanea per trenta posti letto per un  importo  di
euro 1.889.720,94 a carico dello Stato, e una seconda fase, in  corso
di attuazione, per realizzare l'assetto  definitivo  delle  strutture
residenziali per  un  importo  a  carico  dello  Stato  pari  a  euro
7.874.333,40; 
  Considerato che con la D.G.R. n. 488/2023  la  Regione  Toscana  ha
richiesto: 
    la rimodulazione del programma di superamento degli OPG approvato
con  decreto  del  Ministro  della  salute   del   14   luglio   2015
relativamente all'intervento «Realizzazione residenza  sanitaria  per
esecuzione misure  di  sicurezza  detentiva  -  Area  ospedaliera  di
Volterra - (attivazione prima fase nel  Padiglione  Morel  e  seconda
fase nel Padiglione Livi) - Azienda USL 5 di Pisa» di importo pari  a
euro 9.764.054,34 a carico dello Stato e complessivi  quaranta  posti
letto, viene rinominato in  «Realizzazione  residenza  sanitaria  per
esecuzione  misure  di  sicurezza  detentiva -  Area  ospedaliera  di
Volterra -  Attivazione   prima   fase   nel   Padiglione   Morel   e
realizzazione seconda fase nel Padiglione Livi - lotto 1  e  lotto  2
stralcio 1» per il medesimo importo a carico dello Stato e per  venti
posti letto; 
    la  revoca  del  finanziamento,  nell'ambito  del  programma   di
superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari  (OPG),  assegnato
all'intervento «Residenza sanitaria intermedia  Tiziano -  Comune  di
Aulla (MS) - Azienda USL 1 di Massa  e  Carrara»  per  un  importo  a
carico dello Stato di euro  760.000,00,  approvato  con  decreto  del
Ministro  della  salute  del  19   dicembre   2013,   e   contestuale
riassegnazione  del  suddetto  importo  per  l'intervento  «Struttura
residenziale psichiatrica (SRP.1) ad Arezzo - Azienda USL Toscana Sud
Est», di pari importo a carico dello Stato; 
  Preso atto che il Ministero dell'economia e delle finanze con  nota
prot. n. 190320 del 3 luglio 2023  (acquisita  al  prot.  DGPROGS  n.
23081/2023) ha comunicato quanto segue: 
    per   l'intervento   «Realizzazione   residenza   sanitaria   per
esecuzione  misure  di  sicurezza  detentiva -  Area  ospedaliera  di
Volterra - (attivazione prima fase nel  Padiglione  Morel  e  seconda
fase nel Padiglione Livi) - Azienda USL 5 di Pisa», di cui al decreto
ministeriale 14 luglio 2015  sono  state  erogate  risorse  per  euro
2.953.192,78, per cui residua un importo pari a euro 6.810.861,56; 
    per l'intervento «Residenza sanitaria intermedia Tiziano - Comune
di Aulla (MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», di cui al  decreto
ministeriale 19 dicembre 2013, non sono state erogate risorse per cui
residua l'intero importo a carico dello Stato pari a euro 760.000,00; 
  Tenuto conto  che  con  deliberazione  della  giunta  regionale  n.
704/2022 la Regione Toscana ha approvato  l'elenco  degli  interventi
della proposta di Accordo di programma a  valere  sulle  risorse  del
programma finanziato dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988  per  un
importo complessivo pari a euro 61.194.400,00, di cui a carico  dello
Stato euro 54.986.506,14, tra  i  quali  e'  ricompreso  l'intervento
denominato «Realizzazione residenza sanitaria per  esecuzione  misure
di sicurezza detentiva - Area ospedaliera di Volterra - Realizzazione
seconda fase nel Padiglione Livi - lotto 2 stralcio 2» per un importo
a carico dello Stato di euro 5.405.500,00 e per un  totale  di  venti
posti letto, a completamento  dei  venti  posti  letto  in  corso  di
realizzazione con il programma di superamento degli OPG; 
  Acquisito, con nota del 2 dicembre 2013 prot. n. 27790, il concerto
tecnico-finanziario  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
sull'importo complessivo pari  a  euro  11.007.984,35,  di  cui  euro
9.005.868,89 quali risorse ripartite alla  Regione  Toscana  ed  euro
2.002.115,46 quali risorse ripartite alla Regione Umbria dal  decreto
interministeriale  28  dicembre  2012,  da  assegnare  alla   Regione
Toscana; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto del  Ministero
della salute del 19 dicembre 2013, e' revocato.