IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220; Visto il regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime de minimis concessi dallo Stato; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia; Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, e che include alcuni comuni della Provincia di Pavia nelle zone di restrizione per PSA (zona di restrizione I e zona di restrizione II); Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana; Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154», come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (di seguito MASAF); Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, prot. 29419, del 20 gennaio 2023, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212; Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all' Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data 30 gennaio 2023 al n. 1423; Vista la direttiva del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea n. 101746, del 14 febbraio 2023, registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data 28 febbraio 2023 al n. 122; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, recante «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 216, del 15 settembre 2022 e registrato con numero di aiuto SA 105318, ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 e per gli aiuti in regime di de minimis con numero SA 25010, ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013; Considerato che, per gli interventi previsti dal predetto decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, si e' provveduto con le risorse stanziate nel «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022, cosi' come quantificati dall'art. 26, comma 1 del decreto-legge n. 4/2022 e rideterminati dall'art. 2, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022; Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, n. 637257 del 13 dicembre 2022, con il quale si dispone a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, l'impegno e la contestuale liquidazione della somma di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), mediante trasferimento dei predetti fondi sul conto di Tesoreria n. 23205 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze-FEAGA, al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti a favore degli operatori della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), cosi' come previsto dal decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022; Vista la comunicazione di AGEA n. 00057380, del 24 luglio 2023, con la quale, in risposta alla nota ministeriale n. 313324, del 15 giugno 2023, si evidenzia la residua disponibilita' di euro 19.644.443,25, derivante dalle risorse previste dal decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022 e non ancora impegnate a favore dei beneficiari del settore suinicolo; Visto il resoconto dell'Unita' centrale di crisi del 12 maggio 2023 (prot. MASAF n. 254352 del 16 maggio 2023), la nota della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (prot. MASAF n. 279824 del 30 maggio 2023), e la successiva del 26 giugno 2023 (prot. n. 331152), nelle quali si evidenzia l'effettiva diffusione dell'infezione della Peste suina africana (PSA) nei territori del Lazio e della Provincia di Salerno e di Reggio Calabria, nonche' l'ordinanza della Regione Lombardia, del 6 giugno 2023 pubblicato nel Bollettino regionale nella quale vengono indicati i comuni della Provincia di Pavia sottoposti a restrizione sanitaria di tipo II e I; Vista l'ordinanza del commissario straordinario alla peste suina africana dell'11 luglio 2023 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana»; Considerato il perdurare della peste suina africana e l'espansione della stessa in ulteriori ambiti territoriali nazionali, oltre quelli gia' definiti nell'Allegato 1 del summenzionato decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022, che prevede, nello specifico, un intervento finalizzato al sostegno delle imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti a seguito dei provvedimenti sanitari necessari per la prevenzione, eradicazione, contenimento della malattia e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, per il periodo compreso fra il 13 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022; Ritenuto obiettivo strategico proseguire nel sostenere economicamente il comparto suinicolo nazionale in difficolta' per il perdurare della peste suina africana; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 21 settembre 2023; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Si dispone, in continuita' con quanto gia' previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue pari ad euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), nel periodo 1° luglio 2022 - 31 luglio 2023. E' fatta salva, comunque, la possibilita' di ulteriori estensioni temporali e areali del decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, in funzione dell'evoluzione dello stato emergenziale epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili. 2. La presente misura di sostegno non attiene alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali e non e' inerente ne' e' calcolata in base a terreni agricoli. 3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite come segue: a) Il 60% e' destinato alle piccole-medio imprese (PMI) e microimprese del settore della produzione agricola primaria; b) Il 40% e' destinato al settore della macellazione e della trasformazione. 4. Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. 5. Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013. 6. Le grandi imprese sono escluse dal regime di esenzione (regolamento UE 2022/2472) per la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti solo nell'ambito del regime di de minimis (regolamento UE 1407/2013) relativo alla trasformazione ed alla macellazione.