IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio, in particolare l'art. 220;
Visto il regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in
regime de minimis concessi dallo Stato;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del
14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la
peste suina africana in Italia;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa
in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di
esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste
suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si
manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di
determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che
dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in
animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9,
paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023 che
stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste
suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione
del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di
esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE)
2023/985, e che include alcuni comuni della Provincia di Pavia nelle
zone di restrizione per PSA (zona di restrizione I e zona di
restrizione II);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione
del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del
regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure
speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che ha
adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale
prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo
continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura -
AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio
2016, n. 154», come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre
2019, n. 116;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.
179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (di
seguito MASAF);
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, prot. 29419, del 20 gennaio 2023,
sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023,
registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502,
registrata all' Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data
30 gennaio 2023 al n. 1423;
Vista la direttiva del direttore generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea n. 101746, del 14 febbraio 2023,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data
28 febbraio 2023 al n. 122;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, recante «Intervento a
sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni
indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei
focolai di Peste suina africana (PSA)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 216, del 15
settembre 2022 e registrato con numero di aiuto SA 105318, ai sensi
del regolamento (UE) 702/2014 e per gli aiuti in regime di de minimis
con numero SA 25010, ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013;
Considerato che, per gli interventi previsti dal predetto decreto
ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, si e' provveduto con le
risorse stanziate nel «Fondo di parte corrente per il sostegno della
filiera suinicola» pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022, cosi' come
quantificati dall'art. 26, comma 1 del decreto-legge n. 4/2022 e
rideterminati dall'art. 2, comma 2-quinquies del decreto-legge n.
9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, n.
637257 del 13 dicembre 2022, con il quale si dispone a favore
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, l'impegno e la
contestuale liquidazione della somma di euro 25.000.000,00
(venticinquemilioni/00), mediante trasferimento dei predetti fondi
sul conto di Tesoreria n. 23205 intestato al Ministero dell'economia
e delle finanze-FEAGA, al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti
a favore degli operatori della filiera suinicola che hanno subito
danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei
focolai di Peste suina africana (PSA), cosi' come previsto dal
decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022;
Vista la comunicazione di AGEA n. 00057380, del 24 luglio 2023, con
la quale, in risposta alla nota ministeriale n. 313324, del 15 giugno
2023, si evidenzia la residua disponibilita' di euro 19.644.443,25,
derivante dalle risorse previste dal decreto ministeriale n. 336168,
del 28 luglio 2022 e non ancora impegnate a favore dei beneficiari
del settore suinicolo;
Visto il resoconto dell'Unita' centrale di crisi del 12 maggio 2023
(prot. MASAF n. 254352 del 16 maggio 2023), la nota della Direzione
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute (prot. MASAF n. 279824 del 30 maggio 2023), e la
successiva del 26 giugno 2023 (prot. n. 331152), nelle quali si
evidenzia l'effettiva diffusione dell'infezione della Peste suina
africana (PSA) nei territori del Lazio e della Provincia di Salerno e
di Reggio Calabria, nonche' l'ordinanza della Regione Lombardia, del
6 giugno 2023 pubblicato nel Bollettino regionale nella quale vengono
indicati i comuni della Provincia di Pavia sottoposti a restrizione
sanitaria di tipo II e I;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario alla peste suina
africana dell'11 luglio 2023 «Misure di controllo ed eradicazione
della peste suina africana»;
Considerato il perdurare della peste suina africana e l'espansione
della stessa in ulteriori ambiti territoriali nazionali, oltre quelli
gia' definiti nell'Allegato 1 del summenzionato decreto ministeriale
n. 336168, del 28 luglio 2022, che prevede, nello specifico, un
intervento finalizzato al sostegno delle imprese della filiera
suinicola che hanno subito danni indiretti a seguito dei
provvedimenti sanitari necessari per la prevenzione, eradicazione,
contenimento della malattia e dal blocco delle esportazioni dei
prodotti trasformati, per il periodo compreso fra il 13 gennaio 2022
ed il 30 giugno 2022;
Ritenuto obiettivo strategico proseguire nel sostenere
economicamente il comparto suinicolo nazionale in difficolta' per il
perdurare della peste suina africana;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sancita nella seduta del 21 settembre 2023;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Si dispone, in continuita' con quanto gia' previsto dal decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.
336168, del 28 luglio 2022, l'estensione degli effetti economici e di
alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse
finanziarie residue pari ad euro 19.644.443,25 per le medesime
tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana,
che ha subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di
contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), nel periodo
1° luglio 2022 - 31 luglio 2023. E' fatta salva, comunque, la
possibilita' di ulteriori estensioni temporali e areali del decreto
ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, in funzione
dell'evoluzione dello stato emergenziale epidemiologico e delle
risorse finanziarie disponibili.
2. La presente misura di sostegno non attiene alla concessione di
terreni agricoli e zootecnici demaniali e non e' inerente ne' e'
calcolata in base a terreni agricoli.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite come segue:
a) Il 60% e' destinato alle piccole-medio imprese (PMI) e
microimprese del settore della produzione agricola primaria;
b) Il 40% e' destinato al settore della macellazione e della
trasformazione.
4. Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della produzione
agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento
(UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali.
5. Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della
trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del regolamento
(UE) 1407/2013.
6. Le grandi imprese sono escluse dal regime di esenzione
(regolamento UE 2022/2472) per la produzione primaria, mentre le
stesse sono ammesse agli aiuti solo nell'ambito del regime di de
minimis (regolamento UE 1407/2013) relativo alla trasformazione ed
alla macellazione.