IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1936, recante «Norme per la prima applicazione della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli Ufficiali del R. Esercito»; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 15 settembre 1955, recante «Norme esplicative e disposizioni provvisorie per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di stato e di quelli conseguenti a condanna, e per i giudizi disciplinari a carico dei sottufficiali, in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»; Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, recante «Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza»; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»; Vista la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante «Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 2149, comma 8-ter; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Ritenuto di disciplinare il procedimento disciplinare di stato relativo ai militari della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo n. 66 del 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 20703 del 19 maggio 2023; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il presente decreto disciplina lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato nei confronti dei militari, in servizio o in congedo, della Guardia di finanza.
N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si trascrive il testo dell'art. 2149 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106: «Art. 2149 (Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza le sospensioni dall'impiego di cui alla sezione IV del capo III del titolo V del libro IV del presente codice sono adottate: a) dal Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione; b) dal Comandante generale nei confronti del restante personale. 2. La potesta' sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete: a) al Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione; b) al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nei confronti del restante personale. 3. La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorita': a) al Ministro dell'economia e delle finanze se si tratti di generali di corpo d'armata e generali di divisione; b) al Comandante generale per i restanti ufficiali. 4. Per i militari del Corpo della Guardia di finanza diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai Comandanti regionali ed equiparati da cui i militari dipendono per ragioni di impiego; qualora manchi tale dipendenza l'inchiesta formale e' disposta dal Comandante regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza puo' in ogni caso ordinare direttamente un'inchiesta formale nei confronti del personale di cui al presente comma. 5. In caso di corresponsabilita' tra: a) ufficiali e altri militari del Corpo della Guardia di finanza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina l'autorita' competente ai sensi del comma 3 puo' ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti; b) militari del Corpo della Guardia di finanza non appartenenti alla categoria ufficiali e dipendenti per l'impiego da Comandanti regionali o equiparati diversi o residenti in giurisdizioni diverse, l'inchiesta e' disposta dal Comandante regionale o equiparato competente a provvedere per il militare piu' elevato in grado o piu' anziano. 6. Le autorita' che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa: a) qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell'articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta alle autorita' indicate al comma 2; b) qualora ritengano che al militare possano essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'articolo 1357, comma 1, lettere c) e d), ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina. 7. Le facolta' previste dall'articolo 1389, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, si intendono riferite al Ministro dell'economia e delle finanze o al Comandante generale. 8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 866, per il personale del Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado e' disposta, previo giudizio disciplinare, in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale. 8-bis. Rientrano tra gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 1392, comma 2, anche i pareri gerarchici dei livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza. 8-ter. Per i militari del Corpo della guardia di finanza il procedimento disciplinare di stato e' disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Codice.». Note alle premesse: - Si trascrivono i testi dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di « regolamento », sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.» - Il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1936 reca: «Norme per la prima applicazione della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli Ufficiali del R. Esercito». - Il decreto del Ministro della difesa in data 15 settembre 1955 reca: «Norme esplicative e disposizioni provvisorie per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di stato e di quelli conseguenti a condanna, e per i giudizi disciplinari a carico dei sottufficiali, in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica». - La legge 17 aprile 1957, n. 260, recante: «Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1957, n. 112. - La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. - La legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante: «Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1959, n. 311. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale», e' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza», e' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», e' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112. - Per il testo dell'art. 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al titolo. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140. Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al titolo.