IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile  1936,
recante «Norme per la prima applicazione della legge 16 giugno  1935,
n. 1026, sullo stato degli Ufficiali del R. Esercito»; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa  in  data  15  settembre
1955, recante  «Norme  esplicative  e  disposizioni  provvisorie  per
l'adozione dei  provvedimenti  disciplinari  di  stato  e  di  quelli
conseguenti a condanna, e per i giudizi  disciplinari  a  carico  dei
sottufficiali, in applicazione della legge 31 luglio  1954,  n.  599,
sullo  stato  dei  sottufficiali  dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica»; 
  Vista  la  legge  17  aprile  1957,  n.  260,  recante  «Stato  dei
sottufficiali della Guardia di finanza»; 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n.  189,  recante  «Ordinamento  del
Corpo della Guardia di finanza»; 
  Vista la  legge  15  dicembre  1959,  n.  1089,  recante  «Stato  e
avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  recante
«Attuazione dell'articolo 3 della legge 6  marzo  1992,  n.  216,  in
materia di nuovo inquadramento del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento  militare»  e   successive   modificazioni   e,   in
particolare, l'articolo 2149, comma 8-ter; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare, a norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246»; 
  Ritenuto di disciplinare  il  procedimento  disciplinare  di  stato
relativo  ai  militari  della  Guardia  di  finanza,  in   attuazione
dell'articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo  n.  66  del
2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota prot. n. 20703 del 19 maggio 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66,  il  presente  decreto  disciplina  lo  svolgimento  dei
procedimenti disciplinari di stato nei  confronti  dei  militari,  in
servizio o in congedo, della Guardia di finanza. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  2149  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,   recante   «Codice
          dell'ordinamento  militare»,  pubblicato  nel   Supplemento
          Ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio  2010,  n.
          106: 
                «Art. 2149 (Disposizioni  in  materia  di  disciplina
          militare per  il  personale  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza). - 1. Per il personale del Corpo della Guardia  di
          finanza le sospensioni dall'impiego di cui alla sezione  IV
          del capo III del titolo V del libro IV del presente  codice
          sono adottate: 
                  a) dal Ministro dell'economia e delle  finanze  nei
          confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali  di
          divisione; 
                  b)  dal  Comandante  generale  nei  confronti   del
          restante personale. 
                2.  La  potesta'  sanzionatoria  di  stato   per   il
          personale del Corpo della Guardia di finanza compete: 
                  a) al Ministro dell'economia e  delle  finanze  nei
          confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali  di
          divisione; 
                  b) al Comandante generale del Corpo  della  Guardia
          di finanza nei confronti del restante personale. 
                3. La decisione di sottoporre un ufficiale del  Corpo
          della Guardia di finanza ad inchiesta formale  spetta  alle
          seguenti autorita': 
                  a) al Ministro dell'economia e delle finanze se  si
          tratti  di  generali  di  corpo  d'armata  e  generali   di
          divisione; 
                  b) al Comandante generale per i restanti ufficiali. 
                4. Per i militari del Corpo della Guardia di  finanza
          diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai
          Comandanti  regionali  ed  equiparati  da  cui  i  militari
          dipendono per  ragioni  di  impiego;  qualora  manchi  tale
          dipendenza l'inchiesta formale e' disposta  dal  Comandante
          regionale nella cui giurisdizione il militare  risiede.  Il
          Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza puo'
          in ogni caso ordinare direttamente un'inchiesta formale nei
          confronti del personale di cui al presente comma. 
                5. In caso di corresponsabilita' tra: 
                  a) ufficiali  e  altri  militari  del  Corpo  della
          Guardia di finanza per fatti che  configurano  un  illecito
          disciplinare, il procedimento disciplinare e'  unico  e  si
          svolge secondo le norme stabilite  per  il  procedimento  a
          carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata  la
          Commissione di disciplina l'autorita' competente  ai  sensi
          del comma 3 puo' ordinare, per ragioni di  convenienza,  la
          separazione dei procedimenti; 
                  b) militari del Corpo della Guardia di finanza  non
          appartenenti alla  categoria  ufficiali  e  dipendenti  per
          l'impiego da Comandanti regionali o  equiparati  diversi  o
          residenti in giurisdizioni diverse, l'inchiesta e' disposta
          dal  Comandante  regionale  o   equiparato   competente   a
          provvedere per il militare piu' elevato  in  grado  o  piu'
          anziano. 
                6.  Le  autorita'  che  hanno  disposto   l'inchiesta
          formale, in base alle risultanze della stessa: 
                  a) qualora ritengano che al militare debba  o  meno
          essere inflitta una delle  sanzioni  disciplinari  indicate
          nell'articolo 1357, comma 1, lettere  a)  e  b),  ne  fanno
          proposta alle autorita' indicate al comma 2; 
                  b) qualora ritengano che al militare possano essere
          inflitte le  sanzioni  disciplinari  indicate  all'articolo
          1357, comma 1, lettere c) e d), ne ordinano il  deferimento
          ad una Commissione di disciplina. 
                7. Le facolta' previste dall'articolo  1389,  per  il
          personale del Corpo della Guardia di finanza, si  intendono
          riferite al Ministro dell'economia e  delle  finanze  o  al
          Comandante generale. 
                8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  866,
          per il personale del Corpo  della  Guardia  di  finanza  la
          perdita   del   grado   e'   disposta,   previo    giudizio
          disciplinare,  in  caso   di   condanna   definitiva,   non
          condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto  non
          colposo che comporti la pena accessoria della  interdizione
          temporanea  dai  pubblici  uffici  oppure  una  delle  pene
          accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e
          6), del codice penale. 
                8-bis. Rientrano tra gli accertamenti preliminari  di
          cui all'articolo 1392, comma 2, anche i  pareri  gerarchici
          dei livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza. 
                8-ter. Per i militari  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza  il   procedimento   disciplinare   di   stato   e'
          disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  ferme  restando  le  disposizioni  contenute  nel
          presente Codice.». 
          Note alle premesse: 
              - Si trascrivono i testi dei commi 3 e 4  dell'art.  17
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  recante:  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri»,  pubblicata  nel  Supplemento
          Ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,
          n. 214: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «  regolamento  »,  sono  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.» 
              - Il decreto del  Ministro  della  difesa  in  data  18
          aprile 1936 reca: «Norme per la  prima  applicazione  della
          legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli  Ufficiali
          del R. Esercito». 
              - Il decreto del  Ministro  della  difesa  in  data  15
          settembre 1955  reca:  «Norme  esplicative  e  disposizioni
          provvisorie per l'adozione dei  provvedimenti  disciplinari
          di stato e di  quelli  conseguenti  a  condanna,  e  per  i
          giudizi  disciplinari  a  carico  dei   sottufficiali,   in
          applicazione della legge 31  luglio  1954,  n.  599,  sullo
          stato  dei  sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica». 
              - La legge 17 aprile 1957, n. 260, recante: «Stato  dei
          sottufficiali  della  Guardia   di   finanza»,   e'   stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1957, n. 112. 
              - La  legge  23   aprile   1959,   n.   189,   recante:
          «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. 
              - La legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante: «Stato e
          avanzamento degli ufficiali della Guardia di  finanza»,  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1959,
          n. 311. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione  del  codice
          di procedura penale», e' stato pubblicato  nel  Supplemento
          Ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n.
          250. 
              - Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,
          recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo  1992,
          n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
          direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza», e' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario  n.
          61 alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'   stato
          pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 112  alla  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale», e' stato pubblicato
          nel Supplemento Ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale  16
          maggio 2005, n. 112. 
              - Per il testo dell'art. 2149, comma 8-ter, del decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si  veda  nella  nota  al
          titolo. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n.  90,  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni
          regolamentari in materia di ordinamento militare,  a  norma
          dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»,  e'
          stato pubblicato nel  Supplemento  Ordinario  n.  131  alla
          Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, si veda nella nota al titolo.