IL DIRIGENTE DELLA PQA IV 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  20  gennaio  2023,  n.  29419,
registrata dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n.  212,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e  sulla
gestione per il 2023; 
  Vista la direttiva dipartimentale  17  febbraio  2023,  n.  107781,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2023
al n. 119, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e  sulla
gestione per l'anno 2023»  del  20  gennaio  2023,  rientranti  nella
competenza  del  Dipartimento  delle  politiche  competitive,   della
qualita' agroalimentare, della  pesca  e  dell'ippica  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; 
  Vista la  direttiva  direttoriale  22  febbraio  2023,  n.  118468,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2023
al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del
18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto  direttoriale  prot.  292992
del 7 giugno 2023, registrato all'Ufficio  centrale  di  bilancio  in
data 12 giugno 2023 al n. 371, con la  quale  vengono  assegnati  gli
obiettivi ai  titolari  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale della Direzione generale per la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in coerenza con le priorita'  politiche
individuate nella direttiva del Ministro 20 gennaio 2023 n. 29419; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  664/2014  della  Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione  dei
simboli dell'Unione per le  denominazioni  di  origine  protette,  le
indicazioni  geografiche  protette  e  le  specialita'   tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   668/2014   della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della  Commissione  del
1° aprile 2022 recante modifica  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del  Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo  alla  definizione  dei  simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le  indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali  garantite  e  con
riguardo  ad  alcune  norme  sulla  provenienza,  ad   alcune   norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della  Commissione
del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)  n.
668/2014 della Commissione  recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2020/1084   della
Commissione del 17 luglio 2020 pubblicato il  24  luglio  2020  nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239, con il quale  e'  stata
registrata    l'Indicazione    geografica    protetta     «Südtiroler
Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto  Adige»  ed  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto 14 ottobre 2013,  recante  disposizioni  nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di  qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia  di  DOP,  IGP  e  STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 251 del 25 ottobre 2013; 
  Vista la domanda di modifica  del  disciplinare,  presentata  dall'
Associazione Südtiroler Schüttelbrot IGP, con sede in  via  Mezzo  di
Piani, 5 -  39100  Bolzano  -,  che  possiede  i  requisiti  previsti
all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013 n. l2511; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  Provincia  autonoma  di
Bolzano, competente per  territorio,  competente  per  territorio  ai
sensi del sopra citato  decreto  14  ottobre  2013,  in  merito  alla
domanda di modifica del disciplinare di che trattasi; 
  Visto  che  la  domanda  di  modifica  rientra  nell'ambito   delle
modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117; 
  Visto  che  la  modifica  riguarda  il  disciplinare  di  una   DOP
registrata, per cui il  documento  unico  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea  C  81  dell'11  marzo  2020  e'  stato
modificato; 
  Visto  il  comunicato  del  Ministero,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 del  13
luglio 2023 con il quale  e'  stata  resa  pubblica  la  proposta  di
modifica del disciplinare di produzione della Indicazione  geografica
protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» ai  fini
della presentazione di opposizioni,  come  previsto  dal  regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Considerato che entro il termine previsto dal  decreto  14  ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  53  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal  regolamento  (UE)
2021/2117, sussistono i  requisiti  per  approvare  con  il  presente
decreto le modifiche ordinarie  contenute  nella  citata  domanda  di
modifica del disciplinare di produzione della Indicazione  geografica
protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige»; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in questione,  e  del  relativo  documento
unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art.  53  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal  regolamento  (UE)
2021/2117,  nonche'  alla  comunicazione   delle   stesse   modifiche
ordinarie alla Commissione europea; 
  Visto il decreto 5 settembre 2023 concernente  modifiche  ordinarie
al disciplinare di produzione della Indicazione  geografica  protetta
«Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20  settembre
2023; 
  Vista la  nota  dell'Associazione  Südtiroler  Schüttelbrot  G.G.A.
nella quale si segnala che l'allegato A del decreto 5 settembre  2023
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  220
del 20 settembre 2023, di pari oggetto contiene un  errore  materiale
all'art. 2 del disciplinare di produzione, relativamente  al  termine
latino di cumino «cuminum cyminum» al posto del «carum carvi»; 
  Considerato necessario procedere alla correzione dell'errore, cosi'
come indicato dall'Associazione Südtiroler Schüttelbrot G.G.A. con la
nota del 20 settembre 2023; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica del decreto  5
settembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Sono  approvate  le  modifiche  ordinarie  al  disciplinare  di
produzione    Indicazione     geografica     protetta     «Südtiroler
Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige». 
  2. Il disciplinare  di  produzione  consolidato  della  Indicazione
geografica  protetta  «Südtiroler  Schüttelbrot»/«Schüttelbrot   Alto
Adige», ed il relativo documento unico figurano rispettivamente  agli
allegati A e B del presente decreto.