Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                 Interventi infrastrutturali urgenti 
                   in favore del Comune di Caivano 
 
  1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita'
sociale e disagio giovanile presenti nel  territorio  del  Comune  di
Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, e' nominato un  Commissario  straordinario  con  il
compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi
infrastrutturali o di riqualificazione (( funzionale al )) territorio
del predetto  comune  ((,  prevedendo,  laddove  occorra,  anche  una
semplificazione per le procedure di concessione di immobili  pubblici
per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti  del
Terzo   settore   operanti   in   ambito   artistico   e   culturale,
sociosanitario, sportivo, di contrasto alla poverta' educativa e  per
l'integrazione  )).  Il  piano  straordinario  e'   predisposto   dal
Commissario (( straordinario )) d'intesa con il Comune di  Caivano  e
con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla
base dell'attivita' istruttoria del Genio militare. Il predetto piano
e'  approvato  con  delibera  del   Consiglio   dei   ministri,   con
assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30
milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza  con  le  disponibilita'
finanziarie dello stesso. 
  2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del  ((
comma 1 si provvede )) in deroga a ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto  salvo  il  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In  relazione  agli  interventi
inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto  al
comma  4,  il  Commissario  straordinario  si  avvale  del   supporto
tecnico-operativo, ai sensi  dell'articolo  10,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108,  dell'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  -  INVITALIA
S.p.A., che svolge altresi' le funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 63 del (( codice dei contratti pubblici,  di  cui
al )) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  con  oneri  posti  a
carico dello stanziamento previsto  dal  comma  1,  come  determinato
nella delibera del Consiglio dei  ministri,  e  comunque  nel  limite
massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto  di  quanto
previsto dal comma 4. 
  3.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario resta in carico un anno, prorogabile  di  un  ulteriore
anno, e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette
dipendenze, costituita con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri e che opera sino alla data di cessazione  dell'incarico  del
Commissario straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un
contingente massimo di personale pari a cinque unita', di cui ((  una
di personale dirigenziale  di  livello  non  generale  e  quattro  di
personale   ))   non   dirigenziale,    dipendenti    di    pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le
amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze
e dei requisiti di professionalita' richiesti (( per il perseguimento
delle finalita' e l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  presente
articolo,  ))  con  esclusione  del  personale  docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e'  collocato  fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto  o
posizione previsti dai  rispettivi  ordinamenti  ((,  conservando  lo
stato   giuridico   e   il   trattamento    economico    fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale  non  dirigenziale
della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento  economico
accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del
personale  non  dirigenziale  del  comparto  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  e,  con  uno  o  piu'   provvedimenti   del
Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione
di compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  nel  limite
massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre  a  quelle
gia' previste dai rispettivi  ordinamenti  e  comunque  nel  rispetto
della disciplina in materia di orario di lavoro, di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 )). All'atto del collocamento  fuori
ruolo   e'   reso    indisponibile,    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1,
le specifiche (( dotazioni finanziarie e strumentali  nonche'  quelle
del personale, anche dirigenziale, di  cui  al  secondo  periodo  del
presente  comma,  ))  necessarie  al  funzionamento  della   medesima
struttura. Per l'esercizio delle  proprie  funzioni,  il  Commissario
straordinario  puo'  avvalersi,  altresi',  delle   strutture   delle
amministrazioni locali  e  degli  enti  territoriali,  nonche'  delle
strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.  ((
Il Commissario straordinario, per le finalita' di  cui  al  comma  1,
puo' altresi' avvalersi di  un  numero  massimo  di  tre  esperti  di
comprovata  qualificazione  professionale,   nominati   con   proprio
provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di  euro  50.000
al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a  carico
dell'amministrazione  per  singolo  incarico.  ))  Il  compenso   del
Commissario straordinario e' determinato (( con il decreto di cui  al
comma 1 del presente articolo )) in misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
(( n. 98, )) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al  comma  1  ((
del presente articolo )). 
  4. Il piano straordinario di  cui  al  comma  1  ricomprende  anche
interventi  urgenti   per   il   risanamento,   il   ripristino,   il
completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la  riqualificazione
del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e  per  la  realizzazione
degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino  il
centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la  realizzazione  dei
predetti interventi,  il  Commissario  straordinario  si  avvale  del
supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1  e  2,
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della ((  societa'
Sport e Salute Spa )), che svolge altresi' le funzioni di centrale di
committenza ai sensi dell'articolo 63 del (( codice di cui al ))  del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri  posti  a  carico
dello stanziamento previsto  dal  comma  1,  come  determinato  nella
delibera del Consiglio dei ministri, e comunque  nel  limite  massimo
del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla
realizzazione degli interventi di cui al primo periodo  del  presente
comma. 
  (( 4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario
di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione
di  infrastrutture  culturali,  l'autorizzazione  di  spesa  di   cui
all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023. )) 
  (( 4-ter. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  4-bis,
pari a 12 milioni di euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito del programma  «  Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione  «  Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
  5. Il Commissario (( straordinario )) prevede  altresi'  criteri  e
modalita' per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo
ex Delphinia di Caivano di cui al  comma  4,  anche  in  deroga  alle
disposizioni  vigenti,  individuando  come  prioritari   i   progetti
presentati dai Gruppi sportivi militari (( e dei corpi  civili  dello
Stato )). 
  6. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca   finanzia   specifici   progetti
finalizzati alla costruzione  o  rigenerazione  di  edifici  e  spazi
nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attivita' educative e
formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno  sede
(( nella regione  Campania  )).  Tali  interventi,  identificati  dal
Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in  raccordo  con  il
Commissario straordinario di cui al comma 1 e  per  la  realizzazione
degli stessi si applicano le disposizioni di cui al  comma  2,  primo
periodo. 
  7. Alla copertura degli oneri di cui  al  comma  6  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale  per  la  ricerca
(FISR) di cui all'articolo 1, comma  3,  del  decreto  legislativo  5
giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per
l'anno 2024. 
  (( 7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000  per  l'anno  2024
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' destinata, con il decreto  di  cui
al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022,  al
comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza
finalizzati ad assicurare la tutela della  sicurezza  dei  cittadini,
anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in  via  di
assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo
complementare «Legalita'» 2014-2020. )) 
  8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana  ed  il
controllo del territorio, il Comune  di  Caivano  e'  autorizzato  ad
assumere a tempo indeterminato,  mediante  procedure  concorsuali  ((
semplificate ai sensi dell'articolo )) 35-quater,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento  di
graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in  deroga  al
previo espletamento delle procedure (( di  cui  agli  articoli  30  e
34-bis )) del medesimo decreto legislativo (( n. 165 del 2001 )),  15
unita' di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale. 
  9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate  in  deroga  ai
vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259,  comma  6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro  138.900  per
l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno  2024,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  (( 10-bis. Al fine di garantire  l'attuazione  degli  obiettivi  di
inclusione sociale, il comune di Caivano e' autorizzato ad assumere a
tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali  semplificate  ai
sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie  vigenti
di altre amministrazioni, comunque in deroga al  previo  espletamento
delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, 3 unita' di personale  non  dirigenziale
della professionalita' di servizio sociale. )) 
  (( 10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle
scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di  Caivano
e' altresi' autorizzato ad assumere,  con  le  medesime  procedure  e
deroghe  di  cui  al  comma  10-bis,  6  unita'  di   personale   non
dirigenziale della professionalita' degli educatori scolastici. )) 
  (( 10-quater. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis  e  10-ter  sono
autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo  1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nonche'  in  deroga
all'articolo  259,   comma   6,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti
commi nonche' a quelli di  cui  al  comma  8  del  presente  articolo
provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM. )) 
  (( 10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi  10-bis  e  10-ter,
pari a euro 64.500 per l'anno 2023  e  a  euro  409.500  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a euro 64.500 per  l'anno  2023,  a  euro  409.500  per
l'anno 2024 e a euro 273.000 a  decorrere  dall'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a euro 136.500 a  decorrere  dall'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. )) 
  (( 10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalita' e  le  pari
opportunita', nell'ambito  delle  azioni  predisposte  con  il  Piano
strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle  donne  e
la violenza domestica, di cui all'articolo  5  del  decreto-legge  14
agosto 2013, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre  2013,  n.  119,  promuove  il   potenziamento   della   rete
territoriale antiviolenza nel comune di Caivano,  ferme  restando  le
competenze della regione Campania,  avvalendosi  delle  risorse  gia'
previste a legislazione vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 177 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023): 
                «177. In attuazione dell'articolo 119, quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.». 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          recante: «Codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136",  e'  pubblicato  nella
          G.U. 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              -  Si  riporta  l'articolo  10,  commi  1  e   2,   del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento delle  procedure),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: 
                «Art. 10  (Misure  per  accelerare  la  realizzazione
          degli  investimenti  pubblici).  -  1.  Per  sostenere   la
          definizione e l'avvio delle  procedure  di  affidamento  ed
          accelerare l'attuazione  degli  investimenti  pubblici,  in
          particolare di quelli previsti dal  PNRR  e  dai  cicli  di
          programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020  e
          2021-2027,   le   amministrazioni   interessate,   mediante
          apposite  convenzioni,  possono  avvalersi   del   supporto
          tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi
          dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50. 
                2. L'attivita' di supporto di cui al  comma  1  copre
          anche le fasi di definizione,  attuazione,  monitoraggio  e
          valutazione  degli  interventi  e   comprende   azioni   di
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa,   anche
          attraverso   la   messa   a   disposizione    di    esperti
          particolarmente qualificati. 
                3. - 6-quinquies. Omissis.». 
              - Si riporta l'articolo 63 del decreto  legislativo  31
          marzo  2023,  n.  36  (Codice  dei  contratti  pubblici  in
          attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno  2022,  n.
          78, recante delega  al  Governo  in  materia  di  contratti
          pubblici): 
                «Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti  e
          delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando  quanto
          stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
          ne assicura la gestione e la pubblicita', un  elenco  delle
          stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in  una
          specifica sezione, anche le centrali  di  committenza,  ivi
          compresi  i   soggetti   aggregatori.   Ciascuna   stazione
          appaltante  o  centrale  di  committenza  che  soddisfi   i
          requisiti   di   cui   all'allegato   II.4   consegue    la
          qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui  al  primo
          periodo. 
                2.  La  qualificazione   per   la   progettazione   e
          l'affidamento si articola in tre fasce di importo: 
                  a) qualificazione base  o  di  primo  livello,  per
          servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e  per
          lavori fino a 1 milione di euro; 
                  b) qualificazione intermedia o di secondo  livello,
          per servizi e forniture fino a 5  milioni  di  euro  e  per
          lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; 
                  c) qualificazione  avanzata  o  di  terzo  livello,
          senza limiti di importo. 
                3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
          puo' effettuare le procedure corrispondenti al  livello  di
          qualificazione  posseduto  e  a  quelli  inferiori.  Per  i
          livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62. 
                4. Sono iscritti di diritto  nell'elenco  di  cui  al
          comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
          compresi  i  Provveditorati  interregionali  per  le  opere
          pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.a., Difesa servizi S.p.A.,  l'Agenzia  del  demanio,  i
          soggetti   aggregatori   di   cui   all'articolo   9    del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  Sport  e
          salute S.p.a. In sede di  prima  applicazione  le  stazioni
          appaltanti delle unioni di comuni, costituite  nelle  forme
          prevista dall'ordinamento, delle provincie e  delle  citta'
          metropolitane, dei comuni capoluogo di  provincia  e  delle
          regioni  sono  iscritte  con  riserva  nell'elenco  di  cui
          all'articolo  63,  comma  1,   primo   periodo.   Eventuali
          ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentita
          l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata. 
                5. La qualificazione ha ad oggetto le  attivita'  che
          caratterizzano il processo  di  acquisizione  di  un  bene,
          servizio  o  lavoro  in  relazione  ai  seguenti  ambiti  e
          riguarda: 
                  a)     la      capacita'      di      progettazione
          tecnico-amministrativa delle procedure; 
                  b)  la  capacita'  di   affidamento   e   controllo
          dell'intera procedura; 
                  c)  la  capacita'   di   verifica   sull'esecuzione
          contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 
                6.  Le  stazioni  appaltanti   e   le   centrali   di
          committenza  possono  essere  qualificate  anche  solo  per
          l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture.  Le
          stazioni  appaltanti  e  le  centrali  di  committenza  per
          svolgere attivita' di progettazione  e  affidamento  devono
          essere  qualificate  almeno  nella  seconda  fascia.   Esse
          programmano la loro attivita'  coordinandosi  nel  rispetto
          del principio di leale collaborazione. 
                7. I requisiti di qualificazione per la progettazione
          e l'affidamento  sono  disciplinati  dall'allegato  II.4  e
          attengono: 
                  a) all'organizzazione della funzione di spesa e  ai
          processi; 
                  b) alla consistenza, esperienza e competenza  delle
          risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e  la
          adeguata formazione del personale; 
                  c)  all'esperienza   maturata   nell'attivita'   di
          progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti,  ivi
          compreso l'eventuale utilizzo  di  metodi  e  strumenti  di
          gestione informativa delle costruzioni. 
                8. I requisiti  di  qualificazione  per  l'esecuzione
          sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone
          altresi' una disciplina transitoria  specifica  relativa  a
          tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato  II.4.
          possono essere disciplinati dall'ANAC  specifici  requisiti
          di  qualificazione  per   i   contratti   di   partenariato
          pubblico-privato. 
                9. Le amministrazioni la cui  organizzazione  prevede
          articolazioni,   anche    territoriali,    verificano    la
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 7  in  capo  alle
          medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
          qualificazione. 
                10. In relazione al parametro di cui alla lettera  b)
          del  comma  7,  la  Scuola  Nazionale  dell'Amministrazione
          definisce   i   requisiti   per   l'accreditamento    delle
          istituzioni pubbliche o private, senza finalita' di  lucro,
          che svolgono attivita' formative, procedendo alla verifica,
          anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi  e
          provvede  alle  conseguenti  attivita'  di   accreditamento
          nonche' alla revoca dello  stesso  nei  casi  di  accertata
          carenza dei requisiti. 
                11. In nessun caso  i  soggetti  interessati  possono
          comprovare il  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          ricorrendo  ad  artifizi  tali  da  eluderne  la  funzione.
          L'ANAC,  per  accertati  casi  di  gravi  violazioni  delle
          disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una
          sanzione entro il limite minimo  di  euro  500  euro  e  il
          limite massimo di euro 1 milione e, nei  casi  piu'  gravi,
          disporre    la     sospensione     della     qualificazione
          precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le
          dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso  di
          requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi  comprese,
          in particolare: 
                  a) per le centrali di  committenza,  la  dichiarata
          presenza  di  un'organizzazione  stabile  nella  quale   il
          personale continui di fatto a operare per l'amministrazione
          di provenienza; 
                  b) per le stazioni  appaltanti  e  le  centrali  di
          committenza, la dichiarata presenza  di  personale  addetto
          alla struttura organizzativa  stabile,  che  sia  di  fatto
          impegnato in altre attivita'; 
                  c) la mancata comunicazione all'ANAC della  perdita
          dei requisiti. 
                12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa,  le
          procedure in corso sono comunque portate a compimento. 
                13. L'ANAC stabilisce  i  requisiti  e  le  modalita'
          attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato
          II.4, rilasciando la qualificazione medesima.  L'ANAC  puo'
          stabilire ulteriori casi in cui  puo'  essere  disposta  la
          qualificazione con riserva, finalizzata a  consentire  alla
          stazione appaltante e alla centrale di  committenza,  anche
          per le attivita'  ausiliarie,  di  acquisire  la  capacita'
          tecnica ed organizzativa richiesta.". 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 14,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1. - 13. (omissis) 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                15. - 138. (omissis)». 
              - Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante:
          «Attuazione  delle   direttive   93/104/CE   e   2000/34/CE
          concernenti taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario
          di lavoro», e' pubblicato nella G.U. 14 aprile 2003, n. 66,
          S.O. 
              - Si riporta l'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la
          stabilizzazione     finanziaria),      convertito,      con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati  e  misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - 1.- 2. (omissis) 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              4. - 5-bis. (omissis)». 
              - Si riporta il comma 337 dell'articolo 1  della  legge
          28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016)): 
              «337. Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi
          Progetti  Beni  culturali»  di  cui  all'articolo   7   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.  106,  e'
          autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno  2017
          e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  1,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 1 (Programmazione). - 1.- 2. (omissis) 
                3.  Specifici  interventi  di  particolare  rilevanza
          strategica, indicati nel PNR e nei suoi  aggiornamenti  per
          il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
          anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale
          per la ricerca, di seguito denominato  Fondo  speciale,  da
          istituire nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  a
          partire dal 1° gennaio  1999,  con  distinto  provvedimento
          legislativo,  che  ne  determina  le  risorse   finanziarie
          aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la  ricerca  e  i
          relativi mezzi di copertura. 
                4.- 6. (omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 676,  della  legge  29
          dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2023-2025), come modificato dalla presente legge: 
                «676.  Al  fine  di  potenziare   ulteriormente   gli
          interventi  in  materia  di   sicurezza   urbana   per   la
          realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5,  comma
          2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.  14,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile  2017,
          n. 48, con  riferimento  all'installazione,  da  parte  dei
          comuni, di sistemi di  videosorveglianza,  l'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 5,  comma  2-ter,  del  citato
          decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 19  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.». 
              - Si riporta il comma 677 dell'articolo 1, della citata
          legge 29 dicembre 2022, n. 197: 
                «677.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di  riferimento,
          sono definite le modalita' di presentazione delle richieste
          da parte  dei  comuni  interessati  nonche'  i  criteri  di
          ripartizione delle risorse di cui al comma 676.». 
              - Si riportano gli articoli  30,  34-bis  e  35-quater,
          comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
          (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art.  30  (Passaggio  diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento.   E'    richiesto    il    previo    assenso
          dell'amministrazione di appartenenza nel  caso  in  cui  si
          tratti di posizioni  dichiarate  motivatamente  infungibili
          dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
          di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
          organico  superiore  al  20  per  cento   nella   qualifica
          corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva  la
          possibilita'   di   differire,   per   motivate    esigenze
          organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino  ad
          un massimo di sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza
          di  passaggio  diretto   ad   altra   amministrazione.   Le
          disposizioni di cui ai  periodi  secondo  e  terzo  non  si
          applicano al personale  delle  aziende  e  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale e degli  enti  locali  con  un
          numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore  a
          100, per i quali e' comunque richiesto  il  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Al  personale  della
          scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in
          materia. Le  amministrazioni,  fissando  preventivamente  i
          requisiti  e   le   competenze   professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore all'amministrazione di appartenenza. 
                1.1. Per gli enti locali con un numero di  dipendenti
          compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
          stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
          di dipendenti non superiore a 500, la predetta  percentuale
          e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al  comma
          1 e' da considerare all'esito della  mobilita'  e  riferita
          alla dotazione organica dell'ente. 
                1-bis.  L'amministrazione  di  destinazione  provvede
          alla riqualificazione dei  dipendenti  la  cui  domanda  di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-ter. La dipendente vittima di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
                1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini  di
          cui al comma 1 e in ogni caso  di  avvio  di  procedure  di
          mobilita', le amministrazioni provvedono  a  pubblicare  il
          relativo avviso in una apposita sezione del  Portale  unico
          del reclutamento di cui all'articolo 35-ter.  Il  personale
          interessato a partecipare alle predette procedure invia  la
          propria candidatura, per qualsiasi  posizione  disponibile,
          previa registrazione  nel  Portale  corredata  del  proprio
          curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.  Dalla
          presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                1-quinquies. Per il personale non dirigenziale  delle
          amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle
          autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
          all'articolo 70,  comma  4,  i  comandi  o  distacchi  sono
          consentiti esclusivamente nel limite del 25 per  cento  dei
          posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
          cui al presente articolo. La disposizione di cui  al  primo
          periodo non si applica ai comandi o distacchi  obbligatori,
          previsti da  disposizioni  di  legge,  ivi  inclusi  quelli
          relativi agli uffici di diretta collaborazione,  nonche'  a
          quelli relativi alla  partecipazione  ad  organi,  comunque
          denominati,  istituiti  da   disposizioni   legislative   o
          regolamentari che prevedono la partecipazione di  personale
          di amministrazioni diverse, nonche' ai  comandi  presso  le
          sedi territoriali dei ministeri,  o  presso  le  Unioni  di
          comuni per i Comuni che ne fanno parte. 
                2.  Nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
                2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
                2.2  I   contratti   collettivi   nazionali   possono
          integrare  le  procedure   e   i   criteri   generali   per
          l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
          gli  accordi,  gli  atti  o  le  clausole   dei   contratti
          collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
          1 e 2. 
                2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi  1
          e 2, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
                2.4 Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
                2-bis.  Le  amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
                2-ter. L'immissione in ruolo di cui al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
                2-quater. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          per fronteggiare le situazioni di  emergenza  in  atto,  in
          ragione  della  specifica  professionalita'  richiesta   ai
          propri dipendenti puo' procedere alla riserva di  posti  da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311". 
                2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
                2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.» 
                «Art. 34-bis (Disposizioni in  materia  di  mobilita'
          del personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'articolo   1,   comma   2,   con    esclusione    delle
          amministrazioni previste  dall'articolo  3,  comma  1,  ivi
          compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima  di
          avviare le  procedure  di  assunzione  di  personale,  sono
          tenute a comunicare ai soggetti  di  cui  all'articolo  34,
          commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede  di  destinazione
          per i quali si intende  bandire  il  concorso  nonche',  se
          necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
          richieste. 
                2.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e provinciali di cui all' articolo 34,  comma  3,
          provvedono,  entro  otto  giorni  dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni. Entro otto giorni  dal  ricevimento  della
          predetta comunicazione, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto   dall'articolo   34,   comma   2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato   l'intenzione   di   bandire    il    concorso.
          L'amministrazione  destinataria  comunica   tempestivamente
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  alle  strutture  regionali  e
          provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia  o
          la mancata  accettazione  dell'assegnazione  da  parte  del
          dipendente in disponibilita'. 
                3.   Le   amministrazioni   possono   provvedere    a
          organizzare  percorsi  di  qualificazione   del   personale
          assegnato ai sensi del comma 2. 
                4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque  giorni
          dalla ricezione della comunicazione di cui al  comma  1  da
          parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
          per le amministrazioni dello Stato e per gli enti  pubblici
          non economici nazionali, comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
                5.  Le  assunzioni  effettuate  in   violazione   del
          presente articolo sono nulle di diritto. Restano  ferme  le
          disposizioni  previste  dall'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 
                5-bis. Ove se ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva ricollocazione del personale  in  disponibilita'
          iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34,  comma  2,  il
          Dipartimento della funzione pubblica effettua  ricognizioni
          presso  le   amministrazioni   pubbliche   per   verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti.  Si  applica  l'articolo  4,   comma   2,   del
          decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273." 
                «Art. 35-quater (Procedimento  per  l'assunzione  del
          personale non dirigenziale). - 1. - 3. (omissis) 
                3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga  al  comma
          1, lettera a), i  bandi  di  concorso  per  i  profili  non
          apicali possono prevedere lo svolgimento della  sola  prova
          scritta.». 
              - Si riporta il comma 557 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2007)): 
                «557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali
          e locali al rispetto degli obiettivi di  finanza  pubblica,
          gli  enti  sottoposti  al  patto  di   stabilita'   interno
          assicurano la riduzione delle spese di personale, al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali, garantendo  il  contenimento  della  dinamica
          retributiva  e  occupazionale,  con  azioni   da   modulare
          nell'ambito della propria autonomia e rivolte,  in  termini
          di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
                  a); 
                  b) razionalizzazione e snellimento delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
                  c) contenimento delle dinamiche di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali.». 
              - Si riporta  l'articolo  259,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.   259   (Ipotesi   di   bilancio    stabilmente
          riequilibrato). - 1.- 5. (omissis) 
                6. L'ente locale, ugualmente ai fini della  riduzione
          delle spese, ridetermina la dotazione organica  dichiarando
          eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
          rispetto ai rapporti  medi  dipendenti-popolazione  di  cui
          all'articolo 263, comma  2,  fermo  restando  l'obbligo  di
          accertare le compatibilita' di bilancio. La  spesa  per  il
          personale a tempo determinato deve altresi' essere  ridotta
          a non oltre il 50 per cento della spesa media  sostenuta  a
          tale titolo per l'ultimo triennio  antecedente  l'anno  cui
          l'ipotesi si riferisce. 
                7. - 11. (omissis)». 
              - Si riporta l'articolo 33, comma 2, del  decreto-legge
          30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica
          e per la risoluzione di specifiche  situazioni  di  crisi),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58: 
                «Art. 33 (Assunzione di  personale  nelle  regioni  a
          statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
          finanziaria). - 1.- 1-ter. (omissis) 
                2. A decorrere dalla data individuata dal decreto  di
          cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
          comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
          triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
          bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
          valore soglia prossimo al valore medio, nonche'  un  valore
          soglia superiore cui convergono i comuni con una  spesa  di
          personale eccedente la predetta soglia superiore. I  comuni
          che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due  predetti
          valori  soglia  non  possono  incrementare  il  valore  del
          predetto  rapporto   rispetto   a   quello   corrispondente
          registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
          I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti  che  si
          collocano al di sotto del valore soglia  di  cui  al  primo
          periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
          dell'articolo  32  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  al  solo  fine  di
          consentire  l'assunzione  di  almeno  una  unita'   possono
          incrementare la spesa di personale  a  tempo  indeterminato
          oltre la predetta soglia  di  un  valore  non  superiore  a
          quello stabilito con decreto di  cui  al  secondo  periodo,
          collocando tali unita' in comando presso le  corrispondenti
          unioni con oneri a carico delle medesime,  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
          di  personale.  I   predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la  spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia  superiore  adottano  un
          percorso  di  graduale  riduzione  annuale   del   suddetto
          rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del  predetto
          valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al
          100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
          un rapporto superiore al valore soglia superiore  applicano
          un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
          predetto valore soglia superiore. Il limite al  trattamento
          accessorio del personale di cui all'articolo 23,  comma  2,
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
          in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
          valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del  fondo
          per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
          remunerare  gli  incarichi  di   posizione   organizzativa,
          prendendo a riferimento come base di calcolo  il  personale
          in servizio al 31 dicembre 2018. 
                2-bis. - 2-quater. (omissis)». 
              - Si riporta il comma 200 dell'articolo 1  della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015)): 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.". 
              - Si riporta il comma 607 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2021, n.  234  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024): 
                «607. E' istituito, nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  per  le
          assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  a  favore
          delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici  non
          economici nazionali e  delle  agenzie,  con  una  dotazione
          iniziale di 100  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  200
          milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 210 milioni di euro  per  l'anno  2025  e  200
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,  da  ripartire,
          sulla  base  delle  specifiche  richieste  pervenute  dalle
          predette amministrazioni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze.". 
              - Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge  14  agosto
          2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
          per il contrasto della violenza di genere, nonche' in  tema
          di protezione civile e di commissariamento delle province),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
          n. 119: 
                «Art.  5  (Piano  strategico  nazionale   contro   la
          violenza  nei  confronti  delle   donne   e   la   violenza
          domestica). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o
          l'Autorita' politica delegata  per  le  pari  opportunita',
          anche avvalendosi del Fondo per le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita', di cui  all'articolo  19,
          comma  3,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, elabora, con il  contributo  delle  amministrazioni
          interessate, delle associazioni di  donne  impegnate  nella
          lotta contro la  violenza  e  dei  centri  antiviolenza,  e
          adotta,  previa  acquisizione  del  parere   in   sede   di
          Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale  contro
          la  violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la  violenza
          domestica,  di  seguito  denominato  "Piano",  con  cadenza
          almeno triennale,  in  sinergia  con  gli  obiettivi  della
          Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione  e  la
          lotta contro la violenza nei confronti  delle  donne  e  la
          violenza domestica, fatta a Istanbul  l'11  maggio  2011  e
          ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77. 
                2. Il Piano,  con  l'obiettivo  di  garantire  azioni
          omogenee sul territorio  nazionale,  persegue  le  seguenti
          finalita', nei limiti delle risorse  finanziariedi  cui  al
          comma 3: 
              a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
          attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione  della
          collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
          dei ragazzi nel processo  di  eliminazione  della  violenza
          contro  le  donne  e  nella  soluzione  dei  conflitti  nei
          rapporti interpersonali; 
                  b) sensibilizzare gli  operatori  dei  settori  dei
          media  per  la  realizzazione  di   una   comunicazione   e
          informazione,   anche   commerciale,    rispettosa    della
          rappresentazione di genere e, in particolare, della  figura
          femminile,  anche  attraverso  l'adozione  di   codici   di
          autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; 
                  c) promuovere un'adeguata formazione del  personale
          della scuola alla relazione  e  contro  la  violenza  e  la
          discriminazione di genere e promuovere,  nell'ambito  delle
          indicazioni  nazionali  per  il  curricolo   della   scuola
          dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione,  delle
          indicazioni nazionali per i licei e delle linee  guida  per
          gli istituti tecnici e professionali, nella  programmazione
          didattica curricolare ed extracurricolare delle  scuole  di
          ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
          la formazione  degli  studenti  al  fine  di  prevenire  la
          violenza nei confronti delle donne e la discriminazione  di
          genere, anche attraverso un'adeguata  valorizzazione  della
          tematica nei libri di testo; 
                  d) potenziare le forme di assistenza e di  sostegno
          alle donne vittime di violenza e ai loro  figli  attraverso
          modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei  servizi
          territoriali, dei centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
          assistenza alle donne vittime di violenza; (30) 
                  e)   garantire   la   formazione   di   tutte    le
          professionalita' che  entrano  in  contatto  con  fatti  di
          violenza di genere o con atti persecutori; 
                  f)   accrescere   la   protezione   delle   vittime
          attraverso il rafforzamento della collaborazione tra  tutte
          le istituzioni coinvolte; 
                  g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto
          il territorio nazionale, di azioni, basate  su  metodologie
          consolidate  e  coerenti  con  linee  guida   appositamente
          predisposte, di recupero e di accompagnamento dei  soggetti
          responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
          al fine di favorirne il recupero e di limitare  i  casi  di
          recidiva; 
                  h)   prevedere   una   raccolta    strutturata    e
          periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale,  dei
          dati del fenomeno, ivi compreso il  censimento  dei  centri
          antiviolenza,  anche  attraverso  il  coordinamento   delle
          banche di dati gia' esistenti; 
                  i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
          anche  conto   delle   competenze   delle   amministrazioni
          impegnate nella prevenzione, nel contrasto e  nel  sostegno
          delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e
          delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza
          nel settore; 
                  l) definire un sistema  strutturato  di  governance
          tra tutti i livelli di governo, che  si  basi  anche  sulle
          diverse esperienze e sulle buone pratiche  gia'  realizzate
          nelle reti locali e sul territorio. 
                2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato  di
          governance tra tutti i livelli di governo,  sono  istituiti
          presso il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina  di  regia
          interistituzionale e un  Osservatorio  sul  fenomeno  della
          violenza  nei  confronti  delle  donne  e  sulla   violenza
          domestica. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  politica  delegata
          per le pari opportunita' sono disciplinati la composizione,
          il funzionamento e  i  compiti  della  Cabina  di  regia  e
          dell'Osservatorio di cui al primo  periodo.  Ai  componenti
          della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui  al  primo
          periodo  non  spettano  compensi,  gettoni   di   presenza,
          rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
          (24) (31) 
                3. Per il finanziamento del Piano, il  Fondo  per  le
          politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita'  di
          cui all'articolo 19, comma 3, del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni  di  euro
          per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui  a  decorrere
          dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'   politica
          delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita'
          nazionale e  regionale  previste  dal  Piano,  fatte  salve
          quelle  di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  del  presente
          articolo. Le risorse destinate alle  azioni  a  titolarita'
          regionale  ai  sensi  del  presente  comma  sono  ripartite
          annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei
          ministri o dall'Autorita' politica  delegata  per  le  pari
          opportunita',  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, con  il  medesimo
          provvedimento di cui al comma  2  dell'articolo  5-bis  del
          presente decreto. 
                4. All'attuazione delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
          si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                5.».