La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di concorrere a mantenere viva  e  presente  la  memoria
della tragedia della Shoah e realizzare il «Museo  della  Shoah»  con
sede in Roma, il Ministero della cultura partecipa  alla  «Fondazione
Museo della Shoah» in Roma, ai sensi degli articoli  112  e  113  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione
Museo della Shoah. 
  3. La Fondazione Museo della Shoah e' sottoposta alla vigilanza del
Ministero della cultura secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente. Tale attivita' e' svolta dal predetto Ministero  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
  4. Per la realizzazione e il funzionamento  del  Museo  di  cui  al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023,
di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni  di  euro  per
l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2026.  Ai
relativi oneri si provvede: 
    a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di  euro
per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzati alle
spese   necessarie   alla   realizzazione   del    Museo,    mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura; 
    b) quanto  a  50.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,
finalizzati al sostegno delle spese necessarie per  il  funzionamento
del Museo, mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 20 ottobre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Sangiuliano, Ministro della cultura 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  112  e  113  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10  della
          legge 6 luglio 2002, n.  137),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art.  112  (Valorizzazione  dei  beni   culturali   di
          appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato,  le  regioni  e  gli
          altri   enti   pubblici    territoriali    assicurano    la
          valorizzazione dei  beni  presenti  negli  istituti  e  nei
          luoghi indicati all'art. 101,  nel  rispetto  dei  principi
          fondamentali fissati dal presente codice. 
              2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,  la
          legislazione  regionale  disciplina  le   funzioni   e   le
          attivita'  di  valorizzazione  dei  beni   presenti   negli
          istituti e nei luoghi della cultura non  appartenenti  allo
          Stato  o  dei  quali   lo   Stato   abbia   trasferito   la
          disponibilita' sulla base della normativa vigente. 
              3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al  di
          fuori degli istituti e dei luoghi di cui  all'art.  101  e'
          assicurata, secondo le disposizioni  del  presente  Titolo,
          compatibilmente   con   lo    svolgimento    degli    scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati. 
              4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali stipulano accordi per  definire  strategie  ed
          obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
          conseguenti piani strategici  di  sviluppo  culturale  e  i
          programmi, relativamente ai beni  culturali  di  pertinenza
          pubblica. Gli  accordi  possono  essere  conclusi  su  base
          regionale   o   subregionale,   in   rapporto   ad   ambiti
          territoriali    definiti,     e     promuovono     altresi'
          l'integrazione, nel processo di valorizzazione  concordato,
          delle infrastrutture e dei  settori  produttivi  collegati.
          Gli accordi  medesimi  possono  riguardare  anche  beni  di
          proprieta' privata, previo consenso degli  interessati.  Lo
          Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
          opera   direttamente   ovvero   d'intesa   con   le   altre
          amministrazioni statali eventualmente competenti. 
              5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
          amministrazioni  statali   eventualmente   competenti,   le
          regioni e gli  altri  enti  pubblici  territoriali  possono
          costituire,  nel  rispetto  delle   vigenti   disposizioni,
          appositi soggetti giuridici cui affidare  l'elaborazione  e
          lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 
              6. In assenza degli accordi di cui al comma 4,  ciascun
          soggetto pubblico e' tenuto a garantire  la  valorizzazione
          dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 
              7. Con decreto del Ministro sono definiti  modalita'  e
          criteri  in  base  ai  quali  il  Ministero  costituisce  i
          soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 
              8. Ai soggetti di cui al comma  5  possono  partecipare
          privati  proprietari  di  beni  culturali  suscettibili  di
          essere   oggetto   di   valorizzazione,   nonche'   persone
          giuridiche private senza fine di lucro,  anche  quando  non
          dispongano  di  beni  culturali  che  siano  oggetto  della
          valorizzazione,  a  condizione  che  l'intervento  in  tale
          settore di attivita' sia per esse previsto  dalla  legge  o
          dallo statuto. 
              9. Anche indipendentemente  dagli  accordi  di  cui  al
          comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
          il tramite del  Ministero  e  delle  altre  amministrazioni
          statali eventualmente competenti,  le  regioni,  gli  altri
          enti pubblici territoriali e  i  privati  interessati,  per
          regolare  servizi   strumentali   comuni   destinati   alla
          fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con  gli
          accordi  medesimi  possono  essere  anche  istituite  forme
          consortili non imprenditoriali per la  gestione  di  uffici
          comuni. Per le stesse finalita' di cui  al  primo  periodo,
          ulteriori accordi possono essere stipulati  dal  Ministero,
          dalle regioni, dagli altri enti pubblici  territoriali,  da
          ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
          sensi del comma 5,  con  le  associazioni  culturali  o  di
          volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
          statuto  finalita'  di  promozione   e   diffusione   della
          conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del  presente
          comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica». 
              «Art.  113  (Valorizzazione  dei  beni   culturali   di
          proprieta' privata). - 1. Le attivita' e  le  strutture  di
          valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di
          proprieta'  privata  possono   beneficiare   del   sostegno
          pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli  altri
          enti pubblici territoriali. 
              2. Le misure di sostegno sono  adottate  tenendo  conto
          della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. 
              3. Le modalita' della valorizzazione sono stabilite con
          accordo da stipularsi con  il  proprietario,  possessore  o
          detentore del bene in sede  di  adozione  della  misura  di
          sostegno. 
              4. La regione e gli altri  enti  pubblici  territoriali
          possono anche concorrere alla valorizzazione  dei  beni  di
          cui all'art. 104, comma 1, partecipando  agli  accordi  ivi
          previsti al comma 3».