IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  ottobre  2023
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  dell'eccezionale   evento   meteorologico
verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio  del  Comune  di
Bardonecchia della Citta' metropolitana di Torino; 
  Considerato che il giorno 13 agosto 2023 il territorio  del  Comune
di Bardonecchia, della  Citta'  metropolitana  di  Torino,  e'  stato
interessato da un eccezionale evento meteorologico che ha determinato
una grave situazione di pericolo  per  l'incolumita'  delle  persone,
causando l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni; 
  Considerato, altresi', che il  summenzionato  evento  ha  provocato
movimenti franosi con una conseguente colata detritica,  allagamenti,
danneggiamenti alle infrastrutture viarie e  ad  edifici  pubblici  e
privati, nonche' alla rete dei servizi essenziali; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione   dei   primi
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Piemonte; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il presidente della Regione Piemonte e'  nominato
Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi delle strutture e degli  uffici  regionali,  provinciali  e
comunali, oltre che  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, nonche' individuare  soggetti  attuatori,  ivi  comprese
societa' in house o partecipate dagli enti territoriali  interessati,
che agiscono sulla  base  di  specifiche  direttive,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
disponibili  di  cui  all'articolo  8,  entro  trenta  giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza,  un  piano  degli  interventi
urgenti da sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile.  Tale  piano  contiene  le  misure  e  gli
interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti: 
    a) al soccorso ed  all'assistenza  alla  popolazione  interessata
dagli eventi, ivi comprese le misure di  cui  all'articolo  2,  oltre
alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata
incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, delle macerie, del  materiale  vegetale,  alluvionale  delle
terre  e  rocce  da  scavo  prodotti  dagli  eventi,   nonche'   alla
realizzazione  delle  misure  volte  a   garantire   la   continuita'
amministrativa nel territorio interessato, anche mediante  interventi
di natura temporanea. 
  4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna  misura,
ove  compatibile  con  la  specifica  tipologia,  la  localita',   le
coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con  la
durata  e  l'indicazione  dell'oggetto  della   criticita',   nonche'
l'indicazione della relativa  stima  di  costo.  Ove  previsto  dalle
vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto
dall'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli
interventi devono  essere  acquisiti  ed  inseriti  nel  piano  anche
successivamente all'approvazione del medesimo purche' nel termine  di
quindici    giorni     dall'approvazione     e     comunque     prima
dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai
fini della realizzazione dello specifico intervento. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse  di
cui all'articolo 8, nonche' delle ulteriori risorse  finanziarie  che
potranno essere rese disponibili anche ai sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1,  ivi  comprese  quelle  che  saranno  rese  disponibili  per   gli
interventi di cui alla lettera d)  dell'articolo  25,  comma  2,  del
medesimo  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1.  Il   piano
rimodulato deve essere sottoposto alla  preventiva  approvazione  del
Capo del Dipartimento della protezione  civile  entro  trenta  giorni
dalla pubblicazione della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  di
stanziamento  di  ulteriori  risorse,  ovvero   dalla   pubblicazione
dell'ordinanza  di  cui  all'articolo  8,  comma  4,   del   presente
provvedimento. 
  6. Eventuali somme residue o non  programmate,  rispetto  a  quelle
rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 24, del decreto legislativo n. 1 del  2018,
possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia
differente, nell'ambito di quanto  previsto  dal  medesimo  articolo,
rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa  rimodulazione
del piano degli interventi da sottoporre  all'approvazione  del  Capo
del Dipartimento  della  protezione  civile,  corredata  di  motivata
richiesta del  Commissario  delegato  che  attesti  altresi'  la  non
sussistenza di  ulteriori  necessita'  per  la  tipologia  di  misura
originaria. 
  7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere
corredate di relazione resa  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  1,
secondo la tempistica ivi prevista. 
  8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione  di
documentazione comprovante la spesa sostenuta ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con lo stato di emergenza, ovvero
agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione
sottoscritti  dal  soggetto  attuatore.  Su  richiesta  motivata  dei
soggetti attuatori degli interventi,  il  Commissario  delegato  puo'
erogare anticipazioni, volte  a  consentire  il  pronto  avvio  degli
interventi. 
  9. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  10. Al fine di garantire l'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza, il Commissario delegato,  anche  avvalendosi
dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e  per
le  eventuali   espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per   la
realizzazione  degli  interventi,  alla  redazione  dello  stato   di
consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli  anche
con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di
occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.