IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016
recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6  settembre  2018
recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei  ministri
del 28 luglio 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle
attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei
fabbisogni completate dai Commissari  delegati  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1  e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione  agli  eventi
per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  nazionale  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato  decreto  legislativo
n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e' stata  autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2023  al
2027; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 932 del 13 ottobre  2022:  recante:  «Disposizioni  operative  per
l'attivazione  dell'istruttoria  finalizzata  alla   concessione   di
contributi a  favore  dei  soggetti  privati  e  dei  titolari  delle
attivita' economiche e produttive ai sensi dell'art.  1,  comma  448,
della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  in  relazione  agli  eventi
calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»; 
  Visto l'art. 5-sexies del decreto-legge  11  gennaio  2023,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  10  marzo  2023,  n.  21
recante: «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di
eventi calamitosi e di protezione civile»; 
  Considerato che l'ambito di applicazione del sopra citato  art.  1,
comma 448, delle  legge  n.  234/2021,  come  modificato  dall'  art.
5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,  n.  21,  e'  stato  esteso
anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla  data  del  12
marzo 2023, per gli eventi per i quali e' stato dichiarato  lo  stato
di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, e che
e' stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di
92 milioni di euro nell'anno  2023  e  di  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2027; 
  Considerato che alla disciplina delle modalita' di determinazione e
concessione  dei  contributi   e   all'assegnazione   delle   risorse
finanziarie in proporzione si provvede  con  apposite  ordinanze  del
Capo del Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  adottate  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, relative  all'ambito  territoriale  di
ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa  con  le  medesime,
nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio
dei ministri del 28 luglio 2016 e al netto degli eventuali contributi
gia' percepiti ai sensi di quanto previsto  dall'art.  25,  comma  2,
lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1  del
2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1009 del 21 giugno 2023 recante: «Disposizioni  operative  per  il
riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti  privati
e dei titolari delle  attivita'  economiche  e  produttive  ai  sensi
dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  come
modificato dall'art. 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11  gennaio
2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,
n. 21, in relazione agli eventi calamitosi  verificatisi  negli  anni
2019 e 2020», con cui sono  stati  ripartiti  euro  87.000.000,00  ed
accantonati euro 5.000.000,00 relativi all'annualita' 2023; 
  Visto, in particolare l'art. 1, comma 3, della citata ordinanza  n.
1009/2023, in cui e' stabilito che, per accedere alla  quota  residua
non   ripartita,   nel   limite   massimo   di   euro    5.000.000,00
sull'autorizzazione di spesa di euro 92.000.000,00 per l'anno 2023 di
cui al citato art. 1, comma 448, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234, le Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e  Sicilia  sono  tenute  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile i fabbisogni relativi
agli anni 2019 e 2020 entro la data del 1° settembre 2023 ai fini del
riparto con successiva ordinanza; 
  Considerato  che  le  Regioni  Campania,  Lazio  e  Sicilia   hanno
comunicato  i  fabbisogni  previsti  dalla  richiamata  ordinanza  n.
932/2022 in attuazione dell'art. 1, comma 3, della  citata  ordinanza
n. 1009/2023 pari ad euro 1.973.459,43 mentre la Regione Abruzzo  non
ha, allo stato, ancora comunicato alcun fabbisogno; 
  Ritenuto di applicare, per uniformita', ai predetti  fabbisogni  la
percentuale di  riduzione  al  75,50%,  in  analogia  a  quanto  gia'
effettuato con  riferimento  agli  eventi  di  cui  all'ordinanza  n.
1009/2023,   quale   limite   massimo   autorizzato   per    ciascuna
amministrazione interessata, per un totale  riconosciuto  per  l'anno
2023  pari  ad  euro  1.489.937,68,  demandando   a   un   successivo
provvedimento da adottarsi nell'annualita' 2024 il riparto del  25,5%
residuo  tenuto  conto  dei  fabbisogni  definitivi  per  gli  eventi
verificatisi nell'anno 2021; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2019
con la quale gli effetti dello  stato  di  emergenza  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono  stati
estesi  ai  territori  colpiti  delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati  dagli  eventi
meteorologici verificatisi nel  mese  di  novembre  2019  secondo  la
tabella ivi allegata, nonche' la delibera del Consiglio dei  ministri
del 2 dicembre 2020  che  ha  disposto  la  proroga  dello  stato  di
emergenza per ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  622  del  17  dicembre  2019  recante:  «Interventi  urgenti   di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori
delle    Regioni    Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 830 del 4 gennaio 2022 recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  Regione  Campania  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto», che dispone, tra l'altro, l'operativita' della  contabilita'
speciale fino al 14 novembre 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019  nel  territorio  della
Regione Campania e le successive delibere del Consiglio dei  ministri
del 22 febbraio 2021 e del 5 agosto 2021,  con  le  quali  il  citato
stato di emergenza  e'  stato  prorogato  per  complessivi  ulteriori
dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  649  dell'11  marzo  2020  recante:  «Disposizioni   urgenti   di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni  21  e  22  dicembre  2019  nel
territorio della Regione Campania»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 889 del 20 aprile 2022 recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  Regione  Campania  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019  nel  territorio  della
medesima regione», che dispone,  tra  l'altro,  l'operativita'  della
contabilita' speciale fino al 12 febbraio 2024; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9  febbraio  2021,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nei
giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020  nel  territorio
dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa  Marina,
di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice,
in Provincia di Salerno e la successiva delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo  2022,  con  la  quale  il  predetto  stato  di
emergenza e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 748 del 2 marzo 2021, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza degli  eventi  meteorologici  verificatisi  nei
giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020  nel  territorio
dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa  Marina,
di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice,
in Provincia di Salerno»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 989 del 2 maggio 2023 recante: «Ordinanza di protezione civile per
favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Campania   nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eventi metereologici  verificatisi
nei giorni 16, 17, 20  e  21  novembre,  2  e  3  dicembre  2020  nel
territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre  Orsaia,  di  Ispani,  di
Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di  Roccagloriosa  e
di Montecorice, in Provincia di Salerno» che  dispone,  tra  l'altro,
l'operativita' della contabilita' speciale fino all'8 febbraio 2025; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi  nel  periodo
dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio
e la successiva delibera del Consiglio dei  ministri  del  24  aprile
2021 con la quale il citato stato di emergenza e' stato prorogato per
dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 700  dell'8  settembre  2020  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nel periodo dal 30  ottobre  al  30  novembre  2019  nel
territorio della Regione Lazio»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 915 del 17 agosto 2022 recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Lazio  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi
nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel  territorio  della
medesima regione», che dispone,  tra  l'altro,  l'operativita'  della
contabilita' speciale fino al 31 dicembre 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici  che,  a  partire
dal mese di settembre 2019, hanno  interessato  il  territorio  delle
Province di  Agrigento,  Catania,  Enna,  Messina,  Palermo,  Ragusa,
Siracusa e  Trapani  e  la  successiva  delibera  del  Consiglio  dei
ministri dell'11 marzo 2021 che ha  prorogato,  di  dodici  mesi,  lo
stato di emergenza; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 619 del 5 dicembre 2019,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza degli eventi  meteorologici  che,  a
partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato  il  territorio
delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 863
del 24 febbraio 2022 recante: «Ordinanza  di  protezione  civile  per
favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Siciliana  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi  in  conseguenza  degli  eventi  meteorologici  che,  a
partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato  il  territorio
delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani», che dispone, tra l'altro,  l'operativita'  della
contabilita' speciale fino al 21 novembre 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22  ottobre  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nel
mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del
Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo e la successiva delibera
del Consiglio dei ministri del 29 dicembre  2021,  con  la  quale  il
predetto stato di emergenza e' stato prorogato  di  ulteriori  dodici
mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 17 novembre  2020,  n.  713  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia
di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 972
del 1° marzo  2023  recante:  «Ordinanza  di  protezione  civile  per
favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Siciliana  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi
nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e
del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo», che  dispone,  tra
l'altro, l'operativita' della contabilita' speciale fino  22  ottobre
2024; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di procedere al riparto di quota
parte della somma disponibile, pari ad  euro  5.000.000,00,  relativa
all'annualita' 2023, a valere sull'autorizzazione di  spesa  di  euro
92.000.000,00 di cui al citato art. 1,  comma  448,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234 finalizzata al riconoscimento dei contributi in
relazione ai danni subiti dai  soggetti  privati  e  dalle  attivita'
economiche  e  produttive  in  conseguenza  degli  eventi  calamitosi
occorsi negli anni 2019 e 2020; 
  Considerato che verra' rimessa a ciascuna regione  la  facolta'  di
disciplinare le modalita' operative e  i  criteri  di  priorita'  nel
riconoscimento dei contributi; 
  Acquisita l'intesa delle regioni interessate; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto  delle  somme  stanziate  in  favore  delle   amministrazioni
                             interessate 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma  448,  della
legge  30  dicembre  2021,  n.  234  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni ed in considerazione di quanto esposto in premessa,  per
i fabbisogni relativi agli eventi 2019 e 2020 trasmessi dalle Regioni
Campania, Lazio e Sicilia,  ai  sensi  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione  civile  n.  1009/2023,  pari  ad  euro
1.973.459,43,  e'  approvato,  nel  limite  massimo  autorizzato  per
ciascuna amministrazione interessata, il riparto di euro 1.489.937,68
per l'anno 2023 di cui all'allegata tabella A. 
  2. Agli oneri di cui  al  comma  1,  si  provvede  a  valere  sulle
disponibilita'   residue,    pari    a    5.000.000,00    di    euro,
dell'autorizzazione di spesa di euro 92.000.000,00 per l'anno 2023 di
cui al citato art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
cosi' come integrata dall'art. 5-sexies, comma 1,  del  decreto-legge
11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21.