IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  che  dal  13
luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1023 del 15 settembre 2023 recante «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il
territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»; 
  Considerato, altresi', che i summenzionati  eventi,  caratterizzati
da grandinate di forte intensita',  sostenute  raffiche  di  vento  e
quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno  causato
dissesti   idrogeologici,   allagamenti,   caduta   di    alberature,
l'interruzione  di  servizi  essenziali,  nonche'  danni  ad  edifici
pubblici e privati e alle attivita' produttive; 
  Vista la richiesta  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  del  16
ottobre 2023 di integrazione dell'art. 9, comma 1 dell'ordinanza  del
Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  1023  del  15
settembre 2023, relativo alla sospensione dei mutui; 
  Ravvisata la necessita' di provvedere  alla  predetta  modifica  di
integrazione diretta a includere nell'applicazione della misura della
sospensione dei mutui le attivita' consistenti  nella  produzione  di
prodotti agricoli; 
  Tenuto  conto  che  l'integrazione  di  che  trattasi  impatta  sui
rapporti tra privati e istituti bancari e pertanto non comporta oneri
per la finanza pubblica; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  all'art.  9,  comma  1   dell'ordinanza   del   Capo   del
  Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023 
  1. Il comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023  e'  sostituito
dal seguente: 
    «1. In  ragione  del  grave  disagio  socio  economico  derivante
dall'evento in premessa, detto  evento  costituisce  causa  di  forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  codice
civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati
o inagibili, ovvero alla gestione di attivita' di natura  commerciale
ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso
dell'agricoltura,  svolta  nei  terreni  interessati   dagli   eventi
grandinigeni, previa presentazione di  autocertificazione  del  danno
subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
hanno diritto di chiedere agli istituti di credito  e  bancari,  fino
all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto  immobile  e  comunque
non oltre la data di cessazione dello stato  di  emergenza  come  nel
caso dei terreni agricoli, una sospensione delle  rate  dei  medesimi
mutui, optando tra la sospensione dell'intera  rata  e  quella  della
sola quota capitale.» 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 novembre 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio