IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA'
ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del
13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della
Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione,
del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli
trasformati;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7
dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per
taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7
dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione
del 21 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le
cauzioni e la trasparenza;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del
22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato
(UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per
taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione del
17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e
abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE)
2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il
regolamento (UE) 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n.
615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di
aiuti in taluni settori agricoli;
Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al
titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in
conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE)
2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo
regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di
informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la
prevista approvazione;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di
adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive
modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione
del settore agricolo;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta
norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art.
3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le
organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo
riconoscimento;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 29 settembre 2022 n. 480166 recante «Disposizioni
nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di
fondi di esercizio e programmi operativi»;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 21 settembre 2023;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento
(UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del presente
decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
c) «Regione»: la Regione o la Provincia autonoma competenti per
territorio;
d) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema
informativo agricolo nazionale;
e) «Organismo pagatore»: l'organismo pagatore competente per
territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;
f) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori
riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori
riconosciute;
g) «Ente caritativo»: qualsiasi organismo riconosciuto e
autorizzato a svolgere l'attivita' di cui all'art. 52, paragrafo 6,
lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
h) «Regolamento di base»: il regolamento (UE) n. 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
i) «Regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) 2022/126
della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato
conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE)
2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;
k) «intervento»: strumento di sostegno con specifiche condizioni
di ammissibilita' definito all'art. 3, comma 3 del regolamento (UE)
2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l) «tipi di intervento»: spese concernenti l'attuazione specifica
nell'ambito di un obiettivo;
m) «Operazione»: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo
di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico
della PAC, come definito all'art. 3 (4) del regolamento di base;
n) «tipo di spesa»: spesa sostenuta per un intervento pertinente
previsto nel piano strategico della PAC, come definito all'art. 22
del regolamento delegato;
o) «socio produttore»: un socio persona fisica o giuridica
costituita da produttori che e' socia di un'organizzazione di
produttori o di un'associazione di organizzazione di produttori;
p) «sottoprodotto»: un prodotto ottenuto dalla preparazione di un
prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che
non costituisce il principale prodotto ricercato.