IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in
particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, relativo alle attribuzioni e all'ordinamento
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999,
relativa alla «Commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione»;
Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione del 6
settembre 2002, recante «Modalita' di applicazione della direttiva
1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli
elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di
materiali forestali di moltiplicazione»;
Visto il regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione del 6
settembre 2002 recante «Modalita' di applicazione della direttiva
1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di
assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi
ufficiali degli Stati membri»;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Vista la Convenzione sulla diversita' biologica (CBD) adottata il
22 maggio 1992, durante la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente
e sviluppo (UNCED - «The Earth Summit»), tenuta a Rio de Janeiro nel
1992;
Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante
«Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» ed in
particolare l'art. 2, comma 2, lettere a e b, che definisce le
categorie dei materiali forestali di moltiplicazione «identificati
alla fonte» e «selezionati» per i quali lo Stato deve stabilire i
criteri di ammissione (all. II e all. III), e l'art. 3, che definisce
i requisiti dei materiali di base;
Visto l'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 386 del
2003, che prevede la redazione di un registro nazionale dei materiali
di base e di una sua sintesi in forma di elenco, sulla base dei
registri istituiti dagli organismi ufficiali regionali e provinciali,
da rendere noto alla Commissione europea, agli altri Stati membri e
alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare,
l'art. 13 che con il comma 5 attribuisce alla Commissione tecnica, di
cui all'art. 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386,
istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, il compito di redigere, conservare e aggiornare il
registro nazionale dei materiali di base e coordinare la filiera
vivaistica forestale nazionale, secondo modalita' definite con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visto l'art. 13, comma 3, del citato decreto legislativo n. 34 del
2018, che riconosce, quali Centri nazionali per lo studio e la
conservazione della biodiversita' forestale, i Centri nazionali
biodiversita' Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana,
e prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro della
difesa, sono individuati ulteriori Centri nazionali per lo studio e
la conservazione della biodiversita' forestale in numero e modalita'
sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista
ecologico, ed e' loro riconosciuta la qualifica di Centri nazionali
per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 22 aprile 2021, n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante «regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
recante «Nomina dei Ministri», con il quale l'on. Gilberto Pichetto
Fratin e' stato nominato Ministro della transizione ecologica e l'on.
Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in
particolare, l'art. 4, comma 1, che ha ridenominato il Ministero
della transizione ecologica in «Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022
con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' stato nominato Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'on. Francesco
Lollobrigida e' stato nominato Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. 460 dell'11 ottobre 2017, recante
«Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi
forestali naturali e semi-naturali mediante il recupero e ripristino
strutturale e funzionale degli ecosistemi e della funzionalita' dei
loro servizi tramite azioni coerenti con la tutela e la conservazione
della biodiversita' (flora, fauna, vegetazione e paesaggio naturale e
rurale) nelle aree protette percorse dal fuoco»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali del 30 dicembre 2020, n. 9403879, recante «Istituzione
del registro nazionale dei materiali di base», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2021;
Visto il decreto dipartimentale del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, n. 307490 del 6 luglio 2021, di
approvazione del Registro nazionale dei materiali di base, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 169 del 16 luglio
2021;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali 11 giugno 2021, n. 269708, recante «Modifica della
vigente suddivisione in regioni di provenienza del materiale di
propagazione forestale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 178 del 27 luglio 2021;
Visto il decreto dipartimentale del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali del 4 luglio 2022, n. 297416, che ha
rinnovato la composizione della Commissione tecnica di cui all'art.
14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 31 marzo 2022, recante «Individuazione dei Centri
nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita'
forestale» (di seguito anche CNBF), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 18 giugno 2022;
Vista la nota di richiesta di riconoscimento quale Centro nazionale
per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale del
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto bioscienze e biorisorse
(CNR-IBBR), pervenuta alla Direzione generale del Patrimonio
naturalistico e mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica con protocollo di arrivo n. 113894 del 19 settembre 2022;
Vista la nota della Direzione generale del patrimonio naturalistico
e mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di
seguito anche DGPNM/MASE) prot. n. 149722 del 29 novembre 2022 con la
quale si chiede al CNR-IBBR apposita autodichiarazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sullo svolgimento
delle seguenti attivita': a) approvvigionamento e conservazione di
specie e provenienze forestali importanti per la salvaguardia della
biodiversita' di almeno una zona omogenea dal punto di vista
ecologico; b) cura di specifiche attivita' di conservazione del
germoplasma forestale definibili importanti a livello nazionale;
nonche', altre informazioni pertinenti le suddette attivita';
Vista la nota del CNR-IBBR, pervenuta alla Direzione generale del
patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, con protocollo di arrivo n. 4874 del 13 gennaio
2023 e la relativa autodichiarazione allegata con la quale e' stato
dichiarato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, lo svolgimento dell'attivita' di ricerca e conservazione
della biodiversita' forestale di importanza nazionale, rispondente a
quanto indicato all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34;
Tenuto conto dello schema OCSE per la certificazione dei materiali
forestali di moltiplicazione commercializzati in ambito
internazionale «OECD Forest seed and plant scheme»;
Considerata la comunicazione della Commissione europea del 20
maggio 2020 COM (2020) 380 relativa alla strategia dell'UE sulla
biodiversita' per il 2030;
Tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione tecnica di cui
all'art. 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386,
istituita con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, n. 12077 del 12 dicembre 2018 e nominata con decreto
dipartimentale n. 2305 del 13 giugno 2019, riguardo all'istituzione
del registro nazionale e alla definizione di criteri minimi comuni
per l'individuazione e la gestione dei materiali di base, nel corso
della riunione del 22 maggio 2020;
Sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386, la quale, in riscontro alla
nota di richiesta della DGPNM/MASE prot. 9323 del 23 gennaio 2023, ha
fornito il proprio parere favorevole sulla proposta CNR-IBBR di
riconoscimento quale Centro nazionale per lo studio e la
conservazione della biodiversita' forestale, dando riscontro tramite
nota prot. 47788 del 29 marzo 2023 del direttore generale della
DGFOR/MASAF, coordinatore della stessa Commissione;
Sentito il Ministro della difesa che si e' espresso con nota del 28
giugno 2023;
Decreta:
Art. 1
Riconoscimento di «Centro nazionale per lo studio
e la conservazione della biodiversita' forestale»
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, il presente decreto individua e riconosce quale Centro
nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversita'
forestale (di seguito anche Centro nazionale) il CNR-IBBR - Istituto
di bioscienze e biorisorse del Consiglio nazionale delle ricerche, ad
integrazione del decreto del Ministero della transizione ecologica 31
marzo 2022, recante la «Individuazione dei Centri nazionali per lo
studio e la conservazione della biodiversita' forestale».
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, il Centro nazionale di cui al comma 1, e' abilitato alla
certificazione ufficiale delle analisi sulla qualita' dei semi
forestali e puo' coadiuvare le regioni nell'individuazione delle aree
di provenienza e dei materiali di base collaborando con i Centri di
ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo
della conservazione delle risorse genetiche forestali.