Il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio  delle
  Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio  2012,  n.
140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per
la liquidazione da parte di un organo  giurisdizionale  dei  compensi
per  le  professioni  regolarmente  vigilate  dal   Ministero   della
giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013,  n.  4,  recante  «Disposizioni  in
materia di professioni non organizzate»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il regolamento del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  27
aprile 2016, n. 679/2016 recante «protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco
non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in  regime
di attivita' edilizia libera, ai sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»; 
  Vista la legge 21 aprile 2023,  n.  49,  recante  «Disposizioni  in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali»; 
  Visto il decreto 3 maggio 2023 con il  quale  il  Ministro  per  la
protezione civile e le politiche del mare, ha disposto,  ai  sensi  e
per gli effetti dell'art. 23, comma  1,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n.  1,  la  mobilitazione  straordinaria  del  Servizio
nazionale   di   protezione   civile   a   supporto   della   Regione
Emilia-Romagna; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli  articoli  7,  comma  1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  delle  avverse  condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di  emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di  Rimini  in  conseguenza
delle ulteriori  ed  eccezionali  avverse  condizioni  meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  25  maggio  2023,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, per dodici mesi,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio
2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare,  Monte  Grimano
Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro  Auditore  e  Urbino  della
Provincia di Pesaro e Urbino; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  25  maggio  2023,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17  maggio  2023  nel
territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi,  di  Palazzuolo  sul
Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella G.U.R.I. n. 110  del  12
maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 31 maggio 2023, n. 999, pubblicata nella G.U.R.I. n.  129  del  5
giugno 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella G.U.R.I. n. 136  del  13
giugno 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella G.U.R.I. n. 141 del  19
giugno 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella G.U.R.I. n. 151 del  30
giugno 2023; 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10  luglio
2023, con il quale il generale  di  corpo  d'armata  Francesco  Paolo
Figliuolo  e'   stato   nominato   Commissario   straordinario   alla
ricostruzione, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il  14
luglio 2023 con foglio n. 2026; 
  Vista l'ordinanza  n.  4  in  data  4  agosto  2023,  ammessa  alla
registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384,
con  la  quale,  in  attuazione  dell'art.  20-ter,  comma   2,   del
decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti  per
fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi   alluvionali
verificatisi  a  partire  dal  1°  maggio  2023»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata
l'articolazione  interna  e  l'organizzazione  della   struttura   di
supporto posta alle dipendenze  del  Commissario  straordinario  alla
ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far
data dal 1° maggio  2023  nelle  Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e
Marche; 
  Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
nel  cui  ambito  sono  individuati  i  contenuti  del  processo   di
ricostruzione del patrimonio danneggiato nonche' definiti  i  criteri
sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi  per  far
fronte  alle  tipologie  di  intervento  e  di   danno   direttamente
conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi  a  partire  dal  1°
maggio 2023; 
  Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n.  104,  con  il
quale all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e'
aggiunto il comma 6-bis in materia di incremento delle autorizzazioni
di spesa da destinare prioritariamente agli interventi  di  cui  alle
lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione,  ripristino
o ricostruzione degli immobili a uso privato, d), e), e f) del  comma
3, del medesimo art. 20-sexies; 
  Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
recante «Procedura per la concessione e l'erogazione  dei  contributi
per la ricostruzione privata»; 
  Ravvisata l'urgente ed improcrastinabile necessita' di disciplinare
le modalita'  attuative,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di
assicurare il  riconoscimento,  la  concessione  e  l'erogazione  dei
contributi di cui al comma 3, dell'art. 20-sexies, del  decreto-legge
1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge  31
luglio 2023, n. 100, in relazione  alla  tipologia  di  interventi  e
danni  subiti  agli  immobili  di  edilizia  abitativa   e   relativa
pertinenze  in   diretta   conseguenza   degli   eventi   alluvionali
verificatisi a far data  dal  1°  maggio  2023  nei  territori  delle
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; 
  Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. La presente ordinanza disciplina i criteri, le  modalita'  ed  i
termini per la determinazione, la concessione  e  la  erogazione  dei
contributi di cui all'art.  20-sexies  del  decreto-legge  1°  giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio
2023,  n.  100,  agli  immobili  di  edilizia  abitativa  e  relative
pertinenze  situate,   ai   sensi   dell'art.   20-bis   del   citato
decreto-legge, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana  e
Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a  far  data
dal 1° maggio  2023  e  per  i  quali  sia  dimostrato,  con  perizia
asseverata ovvero giurata, il nesso di causalita' tra i danni  subiti
e i citati eventi calamitosi. 
  2. Le disposizioni di cui  alla  presente  ordinanza  si  applicano
anche agli edifici  che  comprendono  anche  unita'  immobiliari  non
adibite ad uso residenziale, purche'  all'interno  dell'edificio  sia
compresa almeno una unita' immobiliare adibita a residenza. 
  3. La presente ordinanza non regola i  contributi  per  l'eventuale
delocalizzazione,  previa  demolizione   di   edifici   distrutti   o
danneggiati e dichiarati inagibili  e  sgomberati,  per  i  quali  la
relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani  di
assetto idrogeologico, agli strumenti  urbanistici  vigenti  o  sulla
base di indagini conoscitive e studi  elaborati  o  commissionati,  a
seguito dell'evento alluvionale, dalla pubblica autorita' sui  rischi
idrogeologici  ed  idraulici  presenti  nell'area  su   cui   insiste
l'immobile; i contributi per  tali  interventi  saranno  regolati  da
successiva e specifica ordinanza. 
  4. Ai fini della  presente  ordinanza  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) contributo concesso: cosi' come previsto  all'art.  20-sexies,
del  decreto-legge  1°  giugno   2023,   n.   61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e'  l'importo  che,
tramite  uno  o  piu'  decreti,  al  netto  di  eventuali  indennizzi
assicurativi o di altri contributi, il Commissario straordinario, nel
limite massimo del contributo riconosciuto, concede nei limiti  delle
risorse finanziarie complessivamente disponibili; 
    b) danno periziato: rappresenta la totalita' dei danni subiti dal
soggetto, risultanti da una perizia asseverata o giurata, redatta  da
un  professionista  abilitato  iscritto  a  un  ordine  professionale
(ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo,  ecc.)  che
esprime, sotto  la  sua  responsabilita',  una  valutazione  di  tipo
quantitativo e qualitativo, conforme alle competenze a lui attribuite
dalla normativa vigente, riguardante la specifica  tematica  connessa
alla quantificazione del danno patito. Nel caso  di  immobili  per  i
quali sussista la necessita' di demolizione e ricostruzione,  e  solo
in questa fattispecie, la perizia e' giurata, in ordine alla quale il
professionista, in regola  con  gli  obblighi  formativi  e  con  gli
adempimenti fiscali,  giura  di  aver  bene  e  fedelmente  adempiuto
all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verita'.