Il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n.
140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per
la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi
per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della
giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in
materia di professioni non organizzate»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27
aprile 2016, n. 679/2016 recante «protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco
non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime
di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;
Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;
Visto il decreto 3 maggio 2023 con il quale il Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio
nazionale di protezione civile a supporto della Regione
Emilia-Romagna;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni
meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno
colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023,
con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza
delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio
2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano
Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della
Provincia di Pesaro e Urbino;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel
territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul
Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella G.U.R.I. n. 110 del 12
maggio 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 31 maggio 2023, n. 999, pubblicata nella G.U.R.I. n. 129 del 5
giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella G.U.R.I. n. 136 del 13
giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella G.U.R.I. n. 141 del 19
giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella G.U.R.I. n. 151 del 30
giugno 2023;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio
2023, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo
Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla
ricostruzione, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14
luglio 2023 con foglio n. 2026;
Vista l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384,
con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del
decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata
l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di
supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla
ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far
data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche;
Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
nel cui ambito sono individuati i contenuti del processo di
ricostruzione del patrimonio danneggiato nonche' definiti i criteri
sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi per far
fronte alle tipologie di intervento e di danno direttamente
conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023;
Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, con il
quale all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e'
aggiunto il comma 6-bis in materia di incremento delle autorizzazioni
di spesa da destinare prioritariamente agli interventi di cui alle
lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino
o ricostruzione degli immobili a uso privato, d), e), e f) del comma
3, del medesimo art. 20-sexies;
Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
recante «Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi
per la ricostruzione privata»;
Ravvisata l'urgente ed improcrastinabile necessita' di disciplinare
le modalita' attuative, organizzative e procedurali al fine di
assicurare il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei
contributi di cui al comma 3, dell'art. 20-sexies, del decreto-legge
1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2023, n. 100, in relazione alla tipologia di interventi e
danni subiti agli immobili di edilizia abitativa e relativa
pertinenze in diretta conseguenza degli eventi alluvionali
verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente ordinanza disciplina i criteri, le modalita' ed i
termini per la determinazione, la concessione e la erogazione dei
contributi di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2023, n. 100, agli immobili di edilizia abitativa e relative
pertinenze situate, ai sensi dell'art. 20-bis del citato
decreto-legge, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data
dal 1° maggio 2023 e per i quali sia dimostrato, con perizia
asseverata ovvero giurata, il nesso di causalita' tra i danni subiti
e i citati eventi calamitosi.
2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano
anche agli edifici che comprendono anche unita' immobiliari non
adibite ad uso residenziale, purche' all'interno dell'edificio sia
compresa almeno una unita' immobiliare adibita a residenza.
3. La presente ordinanza non regola i contributi per l'eventuale
delocalizzazione, previa demolizione di edifici distrutti o
danneggiati e dichiarati inagibili e sgomberati, per i quali la
relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani di
assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla
base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati, a
seguito dell'evento alluvionale, dalla pubblica autorita' sui rischi
idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste
l'immobile; i contributi per tali interventi saranno regolati da
successiva e specifica ordinanza.
4. Ai fini della presente ordinanza sono adottate le seguenti
definizioni:
a) contributo concesso: cosi' come previsto all'art. 20-sexies,
del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e' l'importo che,
tramite uno o piu' decreti, al netto di eventuali indennizzi
assicurativi o di altri contributi, il Commissario straordinario, nel
limite massimo del contributo riconosciuto, concede nei limiti delle
risorse finanziarie complessivamente disponibili;
b) danno periziato: rappresenta la totalita' dei danni subiti dal
soggetto, risultanti da una perizia asseverata o giurata, redatta da
un professionista abilitato iscritto a un ordine professionale
(ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.) che
esprime, sotto la sua responsabilita', una valutazione di tipo
quantitativo e qualitativo, conforme alle competenze a lui attribuite
dalla normativa vigente, riguardante la specifica tematica connessa
alla quantificazione del danno patito. Nel caso di immobili per i
quali sussista la necessita' di demolizione e ricostruzione, e solo
in questa fattispecie, la perizia e' giurata, in ordine alla quale il
professionista, in regola con gli obblighi formativi e con gli
adempimenti fiscali, giura di aver bene e fedelmente adempiuto
all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verita'.